DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1957, n. 932

Type DPR
Publication 1957-09-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1913, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di:

14) "Diritto comune".

Art. 14. - La denominazione dell'Istituto di scienze politiche, annesso alla Facolta' di giurisprudenza, e' cambiata in quella di "Istituto di diritto internazionale e di scienze politiche".

Art. 36 , relativo al corso di laurea in farmacia, viene modificato come segue:

"Agli effetti degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche:

la anatomia umana rispetto alla fisiologia generale;

la chimica generale ed inorganica e la fisica rispetto alla chimica organica;

la chimica organica rispetto alla chimica biologica e alla chimica bromatologica;

la fisica rispetto alla chimica fisica;

la chimica generale ed inorganica, la chimica organica, la fisiologia generale e la botanica farmaceutica rispetto alla farmacologia e farmacognosia;

la chimica generale ed inorganica rispetto alla chimica farmaceutica e tossicologica, I parte (composti inorganici) e alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica 1° corso e 2° corso;

la chimica generale ed inorganica e la chimica organica rispetto alla chimica farmaceutica e tossicologica, II parte (composti organici) e alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica 3° corso;

la chimica farmaceutica e tossicologica I e II parte rispetto alla tecnica e legislazione farmaceutica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 settembre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 75. - RELLEVA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1913, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 7. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di: 14) "Diritto comune". Art. 14. - La denominazione dell'Istituto di scienze politiche, annesso alla Facolta' di giurisprudenza, e' cambiata in quella di "Istituto di diritto internazionale e di scienze politiche". Art. 36, relativo al corso di laurea in farmacia, viene modificato come segue: "Agli effetti degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche: la anatomia umana rispetto alla fisiologia generale; la chimica generale ed inorganica e la fisica rispetto alla chimica organica; la chimica organica rispetto alla chimica biologica e alla chimica bromatologica; la fisica rispetto alla chimica fisica; la chimica generale ed inorganica, la chimica organica, la fisiologia generale e la botanica farmaceutica rispetto alla farmacologia e farmacognosia; la chimica generale ed inorganica rispetto alla chimica farmaceutica e tossicologica, I parte (composti inorganici) e alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica 1° corso e 2° corso; la chimica generale ed inorganica e la chimica organica rispetto alla chimica farmaceutica e tossicologica, II parte (composti organici) e alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica 3° corso; la chimica farmaceutica e tossicologica I e II parte rispetto alla tecnica e legislazione farmaceutica".

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1957

Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 75. - RELLEVA

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