DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1957, n. 946

Type DPR
Publication 1957-04-29
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della citta' di Roma e detta norma per la sua esecuzione; Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente le norme integrative della legge suddetta, ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonche' il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e nella legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 28 settembre 1956, con la quale il Sindaco di Roma, in base a delibera consigliare del 24-25 maggio 1955, ha chiesto l'approvazione della variante ter al piano particolareggiato n. 37 di esecuzione della zona compresa fra il viale Aventino, via di Porta San Paolo, le mura urbane, Porta e via San Sebastiano, approvata con regi decreti 10 marzo 1934 e 19 luglio 1940, nonche' della variante VII al piano particolareggiato n. 22 di esecuzione della zona compresa fra il Campidoglio, via dei Cerchi, Porta San Sebastiano, Porta Metronia e il Colosseo, approvato con regi decreti 26 gennaio 1933, 12 settembre 1935 e 29 giugno 1940; Ritenuto che il procedimento seguito e' regolare, e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: Mario Rosa (1), Societa' A.R.D.E.A., rappresentata dall'ingegnere Mazzenga Cesidio (2), Societa' immobiliare Maria Druso, rappresentata da Alberto Sordi (3), ingegnere Mattia Maruffi (4), Anna Giusti in Giovannetti ed altri (5), avv. Luigi Zegretti (6), Curia generale dei Frati Minori conventuali, in persona del P. M. Vittorio Costantini (7), Societa' Drusiani in persona dell'ingegnere Adolfo Ricci (8), Societa' anonima immobiliare Antoniana rappresentata dal dott. Giuseppe Azzaretto (9), arch. Giorgio Calza Bini (10); Ritenuto inoltre che fuori termine sono state prodotte le opposizioni appresso indicate: Eleonora Pietromarchi ved. Attolico ed altri (11), Societa' a.r.l. Turistica Partenopea, rappresentata dal dott. Oronzo D'Amico (12), Grassi Lidio ed altri (13), Margherita Taliani D'Asburgo (14); Ritenuto che con le varianti di cui trattasi il Comune ha proposto di apportare ai piani particolareggiati nn. 37 e 22 alcune modifiche necessarie per eliminare previsioni ritenute superate e per assicurare una maggiore tutela panoramica ed ambientale a tutta la zona situata lungo il margine interno delle mura urbane da Porta Metronia a Porta San Paolo, evitando che il sorgere di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti possano pregiudicare l'attuale ambiente paesistico; Ritenuto che il progetto presentato dal Comune prevede essenzialmente: a) il divieto assoluto di qualunque costruzione per la zona gia' destinata a villini signorili lungo la via Druso e per alcuni isolati destinati a parco privato; b) la costruzione di un vialetto interno lungo le mura urbane per consentire una migliore visione delle mura stesse c) il divieto di costruire, nella zona destinata a parco privato con particolari limitazioni, ad una altezza superiore a m. 7,50 dal suolo e di superare complessivamente 1/20 dell'area relativa; d) la eliminazione, nella zona compresa tra le vie di Porta San Sebastiano e Cristoforo Colombo, del vincolo di costruzione della nuova sede del Ministero degli esteri e la conservazione di quello di parco pubblico, nonche' la destinazione a "rispetto assoluto" di quella parte della zona gia' occupata da ville ormai sistemate: e) l'ampliamento della zona a parco pubblico ed il vincolo a zona di rispetto assoluto per le aree comprese tra la via C. Colombo ed il viale Giotto; f) il vincolo di zona di rispetto su taluni isolati gia' edificati lungo il viale Giotto: nonche' una leggera modifica alla sistemazione in angolo fra questo viale e la via Piramide Cestia; Considerato che le proposte varianti non contrastano con le previsioni del piano regolatore di massima del 1931; Considerato che il progetto presentato dal Comune risponde in generale al criterio di dare un assetto definitivo all'importante zona di interesse archeologico e monumentale, che ne forma l'oggetto, tutelando l'ambiente paesistico che contorna i cospicui resti della romanita' in uno dei punti piu' significativi della citta'; Che peraltro, si ravvisa opportuno perfezionare il progetto stesso in qualche situazione particolare, per renderlo piu' aderente alle esigenze ambientali ed alle possibilita' di una piu' rapida realizzazione delle sistemazioni; Che, alla stregua di quanto sopra e salve le determinazioni di cui appresso in merito alle opposizioni, appare necessario prescrivere quanto segue: 1) la zona destinata a parco privato con limitazioni, ubicate nei pressi di Porta San Sebastiano, deve essere vincolata a zona di rispetto assoluto, alla pari di quelle vicine comprese tra San Giovanni, Porta Latina ed il Parco Egeria, poiche' trattasi di una delle localita' piu' strettamente connesse all'ambiente della Porta San Sebastiano stessa ed in cui sono gia' sorte varie costruzioni che sarebbe dannoso sviluppare ulteriormente; 2) la zona lungo la via Druso, tenuto conto che nel precedente piano particolareggiato n. 22 era destinata a villini signorili e nel frattempo ha avuto gia' un parziale assetto, deve essere vincolata a zona di rispetto normale e non assoluto: 3) alle strade del Colle di Monte d'Oro deve essere conservato il carattere di passeggiata a parco, concordando tempestivamente con la Soprintendenza ai monumenti del Lazio le loro definitive sistemazioni, e escludendo, comunque, dal traffico veicolare i tratti di strada parallelamente all'incirca alla via Druso, ai quali va conferito l'aspetto di strada verde; Considerato che si ritiene altresi' necessario prescrivere che nelle zone destinate a parco pubblico, anche al di fuori del perimetro delle varianti in esame, le costruzioni, le quali abbiano un aspetto caratteristico e non contrastino con le sistemazioni da attuare vengano per quanto possibile mantenute nella loro presente destinazione o riservate ad altro uso confacente; Considerato, per quanto riguarda le opposizioni presentate, che quella a firma Rosa Mario (1) e Anna Giusti in Giovannetti ed altri (5), con le quali si chiedono modificazioni alle previsioni di zone a parco pubblico, sono da respingere, poiche' tali zone si presentano quali elementi indispensabili per assicurare alla localita' un assetto veramente rispondente al suo carattere monumentale; Che, per gli stessi motivi, vanno respinte le opposizioni Societa' A.B.D.E.A. (2), Curia generale Frati minori conventuali (7), Grassi Lidio ed altri (13) per la parte in cui esse si riferiscono al parco pubblico; Conisiderato che le opposizioni appresso elencate, intese ad ottenere la modificazione delle caratteristiche di zona in cui e' previsto il rispetto assoluto, non possono accogliersi per quanto concerne le eccezioni di illegittimita' sollevate nei confronti di tale vincolo, poiche' siffatta forma di divieto a costruire non e' esclusa dalle norme entrate in vigore che regolano l'utilizzazione di dette zone di rispetto e, del resto, e' possibile ed utile prestabilire con criteri di uniformita' la graduazione delle limitazioni proprio in sede di formazione del piano particolareggiato; Che, tuttavia, per quanto concerne l'effettiva opportunita' della fabbricazione nella zona oggetto di tali opposizioni, si ritiene di consentirla parzialmente e con particolari cautele quando ricorrano, in particolare, le seguenti condizioni: a) le costruzioni abbiano carattere unifamiliare; b) ciascuna costruzione abbia un lotto disponibile di almeno un ettaro; c) la massima superficie coperta non superi 1/40 dell'area del lotto presentemente disponibile; d) la massima altezza raggiungibile sia di m. 7 a partire dalla quota media del terreno, a sistemazione avvenuta, lungo il perimetro dell'edificio; e) la pendenza dei tetti non superi il 30% f) le costruzioni siano distanziate dal filo delle strade di almeno m. 30 e dai confini di una misura non inferiore all'altezza delle stesse; g) le costruzioni siano ubicate e sistemate in modo tale da non essere visibili ne' dalle strade, ne' da altri punti panoramici circostanti accessibili al pubblico (parchi, belvederi, monumenti, ecc.); Che, alla stregua di quanto sopra, possono essere accolte parzialmente le opposizioni della Societa' A.R.D.E.A. e della Societa' anonima immobiliare Antoniana (9); sono da respingere quella dell'avv. Luigi Zegretti (6), nonche' quella della Curia generale dei Frati minori conventuali (7) per la parte riguardante le zone di rispetto; sono ugualmente da respingere l'opposizione dell'arch. Giorgio Calza Bini (10), e quelle della sig.ra Eleonora Pietromarchi ved. Attolico ed altri (11), e della Societa' Turistica Partenopea (12), le quali ultime sono altresi' irricevibili perche' prodotte fuori termine; Considerato che e' da respingere l'opposizione presentata dalla Societa' Drusiana (8) per difetto di motivazione; Considerato che l'opposizione della Societa' immobiliare Maria Druso, prodotta avverso la destinazione a "zona di rispetto assoluto" della piccola fascia di terreno confinante con via Druso, gia' destinata a "villini signorili" dal precedente piano n. 22, risulta parzialmente accolta in relazione a quanto e' stato prescritto al n. 2 del secondo "considerando"; Considerato che l'opposizione dell'ing. Mattia Maruffi (4), nonche' nella di Grassi Lidio ed altri, per la parte non riguardante il parco pubblico (13), non danno luogo a provvedere poiche' ricadenti fuori dei limiti delle presenti varianti; Considerato che l'opposizione a firma Margherita Taliani di Asburgo (14) non da' luogo a provvedere, in quanto riguarda questioni di esclusiva competenza comunale; Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359; Visto il voto n. 662 emesso dalla Commissione per il piano regolatore di Roma nell'adunanza del 5 ottobre 1956; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Accolte parzialmente le opposizioni Societa' A.A.D.E.A. rappresentata dall'ing. Cesidio Mazzenga (2), Societa' immobiliare Maria Druso, rappresentata da Alberto Sordi (3), Societa' anonima immobiliare Antoniana rappresentata dal dott. Giuseppe Azzaretto (9), respinte le opposizioni Mario Rosa (1), Anna Giusti in Giovannetti ed altri (5), avv. Luigi Zegretti (6), Curia generale dei Frati minori conventuali in persona del P. M. Vittorio Costantini (7), Societa' Drusiana rappresentata dall'ing. Adolfo Ricci (8), arch. Giorgio Calza Bini (10), Pietromarchi Eleonora ved. Attolico ed altri (11), Societa' Turistica Partenopea (12); con non luogo a provvedere per le opposizioni ing. Mattia Maruffi (4) e Margherita Taliano d'Asburgo (14); respinta in parte ed in parte con non luogo a provvedere l'opposizione Grassi Lidio ed altri (13); sono approvate con le prescrizioni indicate in narrativa, la variante ter al piano particolareggiato n. 37 di esecuzione della zona compresa fra il viale Aventino, via di Porta San Paolo, le mura, urbane, Porta e via San Sebastiano nonche' la variante VII al piano particolareggiato n. 22 di esecuzione della zona compresa fra il Campidoglio, via dei Cerchi, Porta San Sebastiano, Porta Metronia ed il Colosseo. I progetti delle varianti suindicate saranno visitati dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in due planimetrie in scala 1: 1000, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprieta' interessate.

GRONCHI SEGNI - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1957

Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 91. - RELLEVA

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