DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1957, n. 947

Type DPR
Publication 1957-07-10
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della citta' di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1936, n. 1987, convertito con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonche' il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 31 ottobre 1956, con la quale il Sindaco di Roma, in base a delibera consiliare n. 325 del 26 gennaio 1956, ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato n. 152 di esecuzione della zona compresa tra via Aurelia, il perimetro del piano particolareggiato n. 95, la ferrovia Roma-Viterbo, il viale Vaticano e la via di Porta Pertusa; Ritenuto che il procedimento seguito e' regolare, e che durante la pubblicazione degli atti e' stata presentata, nei termini, una opposizione da parte della Societa' per azioni Edilizia Terreni via Aurelia, in merito alla quale il Comune ha formulato le proprie deduzioni; Ritenuto che il progetto presentato dal Comune prevede, essenzialmente: 1) la sistemazione urbanistica di una piccola zona, compresa fra la via Aurelia e la nuova via di piano regolatore; 2) la destinazione a villini comuni per la zona riservata all'edilizia dal piano regolatore di massima; 3) la destinazione a parco pubblico per le zone a ridosso delle mura della Citta' del Vaticano ed a rispetto per le strisce lungo i margini della ferrovia Roma-Viterbo; 4) il vincolo a servitu' ferroviaria per una striscia di terreno sovrastante la costruenda galleria ferroviaria del tronco Maccarese-Roma con la prescrizione che nessun edificio potra' essere costruito a distanza inferiore a metri 25 dall'asse della striscia in parola, prima che venga costruita la galleria; Considerato che le previsioni contenute nel piano appaiono ben studiate, atte ad assicurare alla zona una organica sistemazione urbanistica e, pertanto, ammissibili; Considerato che l'opposizione presentata dalla Societa' per azioni Edilizia Terreni via Aurelia e' da respingere in quanto motivata da interessi privati in contrasto con la soluzione proposta dal piano, che, come si e' detto, appare ammissibile e necessaria per una razionale sistemazione del traffico nella zona; Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359; Visto il voto n. 667 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati per la esecuzione del piano regolatore di Roma nella adunanza del 12 febbraio 1957; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Respinta l'opposizione della Societa' per azioni Edilizia Terreni via Aurelia, e' approvato il piano particolareggiato n. 152 di esecuzione della zona compresa tra via Aurelia, il perimetro del piano particolareggiato n. 95, la ferrovia Roma-Viterbo, il viale Vaticano e la via Porta Pertusa. Il progetto sara' vistato dal Ministro per i lavori pubblici in planimetria in iscala 1: 1000, in una planimetria in scala 1: 5000, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprieta' interessate.

GRONCHI ZOLI - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1957

Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 90 - RELLEVA

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