DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1957, n. 964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, col quale e' stato giuridicamente riconosciuto l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;
Visto il regio decreto 9 maggio 1939, n. 946, che ha approvato lo statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, modificato con regi decreti 24 luglio 1940, n. 1327 e 22 giugno 1949, n. 387;
Visto il proprio decreto 8 gennaio 1957, concernente la nomina del presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto;
Vista la deliberazione in data 16 aprile 1957 del Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L.C. con cui viene deliberata la modifica dell'art. 6, comma b) e l'integrazione dell'art. 12 dello statuto dell'Ente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Lo statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento lavoratori del commercio, approvato e modificato con i decreti indicati in narrativa, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 6 , comma b). E' modificato come segue:
"deliberare non oltre il 31 gennaio di ogni anno sui resoconti morali e finanziari del presidente e sul consuntivo dell'Ente e non oltre il 30 giugno di ogni anno sul bilancio preventivo dell'Ente".
Art. 12. E' aggiunto il seguente primo comma:
"l'esercizio finanziario ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 settembre 1957
GRONCHI
GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 101. - RELLEVA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, col quale e' stato giuridicamente riconosciuto l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio; Visto il regio decreto 9 maggio 1939, n. 946, che ha approvato lo statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, modificato con regi decreti 24 luglio 1940, n. 1327 e 22 giugno 1949, n. 387; Visto il proprio decreto 8 gennaio 1957, concernente la nomina del presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto; Vista la deliberazione in data 16 aprile 1957 del Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L.C. con cui viene deliberata la modifica dell'art. 6, comma b) e l'integrazione dell'art. 12 dello statuto dell'Ente; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Lo statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento lavoratori del commercio, approvato e modificato con i decreti indicati in narrativa, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 6, comma b). E' modificato come segue: "deliberare non oltre il 31 gennaio di ogni anno sui resoconti morali e finanziari del presidente e sul consuntivo dell'Ente e non oltre il 30 giugno di ogni anno sul bilancio preventivo dell'Ente". Art. 12. E' aggiunto il seguente primo comma: "l'esercizio finanziario ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno.
GRONCHI GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 101. - RELLEVA
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