LEGGE 7 ottobre 1957, n. 967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, e dall'art. 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, è autorizzato il limite di impegno di 300 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-1958 e di 200 milioni per ciascuno dei due esercizi finanziari successivi. La somma occorrente per il pagamento dei concorsi previsti dal comma precedente sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1988-89.
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