DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1957, n. 972
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 dicembre 1955, n. 1440; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il regolamento concernente lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, secondo il testo annesso al presente decreto e sottoscritto dal Ministro proponente.
GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla
Corte dei conti, addi' 17 ottobre 1957
Atti del Governo,
registro n. 108, foglio n. 80. - RELLEVA
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 1
Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio. Art. 1. L'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria si consegue per esame di Stato.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 2
Art. 2 Le tabelle A, B e C, annesse al presente regolamento determinano: A) le classi di esami di abilitazione all'esercizio professionale; B) i programmi relativi alle classi di esami; C) i titoli necessari per l'ammissione agli esami; gli insegnamenti o gruppi di insegnamenti e gli istituti di istruzione secondaria per i quali l'abilitazione e' conferita, nonche' le classi di concorso a cattedre nei vari gradi di insegnamento secondario, cui le singole abilitazioni danno adito.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 3
Art. 3. Gli esami di abilitazione sono indetti, annualmente, in una sola sessione, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione e ad essi possono partecipare, senza alcun limite massimo di eta', coloro che abbiano conseguito, alla data in cui e' indetta la sessione, la laurea o il diploma prescritti. Il limite minimo di eta', in ogni caso, e' stabilito in anni diciotto alla data predetta. Nell'ordinanza del Ministro sono indicate le classi (e le sottoclassi) per le quali sono indetti gli esami e le sedi nelle quali questi vengono svolti; e in essa puo' altresi' essere stabilito per alcune sedi il numero massimo dei candidati ammessi a sostenere gli esami stessi. Conseguentemente, il Ministro puo' impartire disposizioni per regolare la distribuzione dei candidati tra le varie sedi. Qualora in una sede non si raggiunga il minimo di cinquanta candidati per una o piu' classi di esami, i candidati stessi sono dal Ministro assegnati a sede diversa. Gli esami si svolgeranno in unica sede, quando i candidati non superino complessivamente il numero di cinquanta. L'ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Di essa e' data notizia anche nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Ai fini indicati nei commi terzo, quarto e quinto del presente articolo, ciascun Provveditore agli studi, alla scadenza del termine stabilito nella ordinanza ministeriale per la presentazione delle domande, comunica al Ministero il numero delle domande pervenutegli per ciascuna classe di esame.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 4
Art. 4. Agli esami di abilitazione possono partecipare anche i cittadini stranieri che posseggano il titolo legale di studio.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 5
Art. 5. La domanda di ammissione, corredata della documentazione di cui all'art. 6, redatta su carta legale e diretta al Provveditore agli studi della sede di esame prescelta, deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nell'ordinanza ministeriale. La domanda deve contenere l'esatta indicazione della residenza del candidato e specificare la classe (e eventualmente la sottoclasse) di esame, per la quale intende conseguire l'abilitazione. I candidati, ove le classi si suddividano in sottoclassi, possono chiedere di sostenere l'esame per una o piu' sottoclassi. Ciascun candidato non puo' far domanda per piu' di una sede per lo stesso esame, a pena di nullita' delle relative prove. Il diario delle prove scritte e grafiche e' stabilito dal Ministero della pubblica istruzione per tutte le sedi ed e' reso noto con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 6
Art. 6. Alla domanda di ammissione devono essere uniti i seguenti documenti: 1) certificato di nascita legalizzato; 2) titolo legale di studio, in originale o in copia autentica, valevole per l'ammissione agli esami ai quali l'interessato intende partecipare, secondo le indicazioni contenute nell'annessa tabella C; 3) ricevuta del pagamento della tassa di L. 4000 (ai sensi della [legge 2 agosto 1952, n. 1152](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1152)) versata presso l'Ufficio del registro. Il documento di cui al n. 1 e la copia autentica del titolo di studio debbono essere redatti su carta legale, a norma delle vigenti disposizioni.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 7
Art. 7. Coloro che intendono partecipare a piu' esami di abilitazione devono presentare, anche nel caso della partecipazione a piu' sottoclassi della stessa classe, altrettante domande, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la relativa tassa; ma e' consentito che una sola delle domande sia documentata e che le altre siano corredate della ricevuta di pagamento della prescritta tassa, qualora le domande siano presentate allo stesso Provveditore agli studi.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 8
Art. 8. L'esame delle domande e' fatto dal Provveditorato agli studi. Se qualche documento sia formalmente imperfetto, viene rinviato all'interessato con invito a regolarizzarlo entro un termine non superiore a quindici giorni.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 9
Art. 9. S'intende ammesso l'istante che non abbia ricevuto alcuna diretta comunicazione sino alla data d'inizio delle prove, salvoche' il motivo d'esclusione sia accertato in momento successivo, nel qual caso si fa luogo all'annullamento dell'esame nei riguardi del candidato erroneamente ammesso.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 10
Art. 10. Non sono ammessi gl'istanti che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti o non abbiano regolarizzato e restituito, entro il termine assegnato, i documenti di cui al precedente art. 8. La data di presentazione della domanda e dei documenti risulta dal bollo d'arrivo dell'ufficio.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 11
Art. 11. L'esclusione dall'esame ai sensi dei precedenti articoli e' disposta dal Provveditore agli studi.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 12
Art. 12. La restituzione dei documenti viene effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati degli esami, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunziare alla partecipazione agli esami o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 13
Art. 13. Le Commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione sono, per ogni sede indicata nell'ordinanza ministeriale e per ciascuna classe di esame, nominate, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono costituite, ciascuna, di tre membri: un professore universitario di ruolo o fuori ruolo o incaricato o libero docente, con funzioni di presidente; un preside o professore di ruolo, di scuole secondarie statali, in attivita' di servizio; un iscritto negli albi provinciali degli insegnanti medi, che sia abilitato per esami o provvisto di titolo di studio avente pieno valore di abilitazione. La scelta dei componenti della Commissione da parte del Ministro deve cadere su coloro che insegnino o almeno abbiano insegnato la disciplina o materia affine a quella prevista dall'esame. Nei casi di raggruppamento di piu' materie in una sola classe, il Ministro ha facolta' di chiamare a far parte della Commissione altre persone scelte tra i presidi e gli insegnanti di scuole secondarie ai sensi del primo comma del presente articolo; in tal caso la Commissione deve sempre essere composta di un numero dispari di componenti. In relazione al numero dei candidati, e' data altresi' facolta' di nominare ai sensi dell'[art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-11;5~art8), con le suddette modalita', due o piu' sottocommissioni di esame, unico restando il presidente. In tal caso l'assegnazione dei candidati alle varie sottocommissioni, per quanto riguarda le prove orali, viene fatta per sorteggio il giorno stesso delle prove. Nella prima adunanza la Commissione elegge nel suo seno il segretario e il relatore. Le Commissioni sono retribuite nella misura prevista dal [decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-11;5).
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 14
Art. 14. Alla Commissione esaminatrice e' aggregata, per la sorveglianza durante le prove scritte e pratiche, una Commissione di vigilanza nominata dal Ministro. Al personale chiamato a far parte delle Commissioni di vigilanza compete l'indennita' prevista dall'[art. 7 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-11;5~art7).
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 15
Art. 15. Al pagamento dei compensi si provvede al termine dei lavori della Commissione esaminatrice; tuttavia, ai commissari che la richiedono e' accordata una anticipazione pari all'indennita' di missione e alle spese di viaggio, oltre ai due terzi del compenso spettante per il lavoro compiuto.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 16
Art. 16. Nel caso di sostituzione di commissari durante le operazioni d'esame, il pagamento dei compensi e' effettuato in proporzione del lavoro compiuto.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 17
Art. 17. Le prove di esame scritte, grafiche, pratiche e orali sono indicate per ogni classe nell'annessa tabella B. Nella stessa tabella sono indicati altresi' i programmi di esame.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 18
Art. 18. Il tema delle prove scritte o grafiche e' unico per tutte le sedi d'esame. Per gli esami che si svolgono in piu' sedi, almeno otto giorni prima delle prove, una o piu' Commissioni esaminatrici, sorteggiate fra quelle nominate per la stessa classe d'esame (comunque in numero non superiore a tre Commissioni) determinano il tema o i temi a scelta che costituiranno argomento della prova. Il Ministero li invia in busta chiusa e suggellata ai Provveditori agli studi delle sedi d'esame. Nel giorno della prova, il Provveditore consegna la busta al presidente della Commissione esaminatrice, il quale, fatta constatare l'integrita' della busta e dei suggelli, alla presenza dei candidati, estrae il tema o i temi e procede alla dettatura. Per gli esami che si svolgono in unica sede, la scelta del tema vien fatta dalla Commissione di esame. A tal fine, ogni commissario, la mattina del giorno stabilito per la prova, propone tre temi e la Commissione sceglie due dei temi proposti. Ammessi i candidati nella sala di esame, e' data lettura dei temi proposti ed e' estratto a sorte il tema che e' argomento della prova.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 19
Art. 19. I candidati debbono dimostrare la loro identita' personale, in ognuna delle prove d'esame, nei modi stabiliti dall'ordinanza.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 20
Art. 20. Durante le prove scritte o grafiche deve essere sempre presente nella sala uno almeno dei componenti della Commissione giudicatrice.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 21
Art. 21. Ogni prova scritta o grafica deve essere elaborata su carta munita del bollo d'ufficio, tanto nella minuta quanto nella buona copia.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 22
Art. 22. Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi la firma ne' altro contrassegno, lo include con la minuta entro una busta unitamente ad un'altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita. Egli consegna la busta al presidente o ad uno dei membri della Commissione esaminatrice o di vigilanza. Il presidente o il commissario, accertato che la busta sia ben chiusa, vi appone immediatamente la propria firma con la indicazione dell'ora della consegna. Tutte le buste sono poi raccolte in un piego insieme col verbale della prova, nel quale devono essere nominativamente indicati i candidati che non si sono presentati alla prova o che ne sono stati esclusi durante il suo svolgimento. Il piego, debitamente sigillato e munito della firma del presidente sui lembi di chiusura, e' dato in consegna al Provveditore agli studi.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 23
Art. 23. Il presidente della Commissione esaminatrice, di intesa con quello della Commissione di vigilanza, dispone quanto e' necessario per garantire la sincerita' delle prove e la legalita' delle operazioni di esame. Sono esclusi i candidati che contravvengono a tali disposizioni. In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate dal presente regolamento, il presidente della Commissione esaminatrice o, in sua mancanza, quello della Commissione di vigilanza, ordina, sotto la sua responsabilita', la sospensione delle operazioni di esame, riferendone urgentemente al Ministero.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 24
Art. 24. Il Ministro, su proposta del presidente della Commissione o del Provveditore agli studi ovvero di sua iniziativa, puo' disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame in caso di gravi abusi o di violazione di legge. Il Ministro puo', comunque, disporre in ogni tempo l'annullamento degli esami che risultino illegalmente, sostenuti e dei relativi diplomi di abilitazione.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 25
Art. 25. Ogni Commissione dispone di 75 punti, che ripartisce nella seduta preliminare tra le varie prove di esame. Il candidato che non raggiunga i sei decimi in ognuna delle prove scritte o grafiche non e' ammesso alle prove pratiche e orali. Il candidato ottiene l'abilitazione quando abbia conseguito in ciascuna prova almeno sei decimi dei punti ad essa assegnati. Il candidato che si ritiri durante una prova di esame e' considerato riprovato.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 26
Art. 26. La Commissione esaminatrice, di mano in mano che procede alla revisione collegiale delle prove, verificata la integrita' delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando sopra ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome dell'autore uno stesso numero di riconoscimento. Compiuto l'esame di tutti i lavori e notativi i voti rispettivamente assegnati, apre le buste contenenti i nomi dei candidati. L'elenco degli ammessi alle prove orali (o pratiche) viene affisso nell'albo del Provveditorato agli studi.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 27
Art. 27. I candidati ammessi alle prove orali sono chiamati a sostenerle a turno mediante lettera raccomandata, nella quale e' data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte o grafiche. L'esame deve essere sostenuto davanti all'intera Commissione o sottocommissione. Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali, le Commissioni comunicano ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, le votazioni conseguite.
Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamento- art. 28
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.