LEGGE 12 ottobre 1957, n. 978

Type Legge
Publication 1957-10-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni sono dovute le indennità stabilite per i giudici popolari di Corte d'assise di appello.

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