LEGGE 12 ottobre 1957, n. 978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni sono dovute le indennità stabilite per i giudici popolari di Corte d'assise di appello.
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