DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Facolta' di giurisprudenza
Art. 17. - I seguenti insegnamenti, attribuiti allo Istituto di diritto privato e diritto processuale civile, annesso alla Facolta' di giurisprudenza, sono soppressi:
Terminologia giuridica inglese;
Terminologia giuridica francese;
Terminologia giuridica tedesca;
Terminologia giuridica russa.
Art. 18. - I seguenti insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono soppressi:
Terminologia giuridica inglese;
Terminologia giuridica francese;
Terminologia giuridica tedesca;
Terminologia giuridica russa.
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di "Storia delle dottrine politiche".
Art. 20. - E' aggiunto il comma seguente:
"La Facolta' determina, anno per anno, le materie per le quali occorre la preventiva autorizzazione del Consiglio al fine di scegliere in una di esse un tema per la dissertazione scritta".
Dopo l'art. 21 sono aggiunte le seguenti norme concernenti l'istituzione e l'ordinamento della "Scuola di applicazione forense".
Art. 22. - a) E' istituita presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Roma la scuola di applicazione forense, con lo scopo di coordinare per mezzo di esercitazioni le esigenze scientifiche dell'insegnamento del diritto con le esigenze pratiche della preparazione alla magistratura e all'esercizio della professione forense;
La scuola, i cui corsi hanno la durata di un anno, funziona ai fini ed alle condizioni di cui allo art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, concernente l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.
Le esercitazioni si svolgono nelle seguenti materie:
diritto civile, diritto commerciale, diritto internazionale privato, processo civile, diritto penale, processo penale, diritto amministrativo, giustizia amministrativa, diritto e contenzioso tributario, diritto del lavoro, arte notarile.
Potranno inoltre essere tenute esercitazioni e conferenze anche su altri campi od argomenti, come di anno in anno verra' deciso dal Consiglio direttivo della scuola (diritto matrimoniale, contabilita' di Stato, ordinamento della proprieta' fondiaria, conflitti tra giurisdizioni, amministrazione aziendale, ordinamento giudiziario, codice stradale, ecc.).
Le esercitazioni saranno affidate a docenti ed assistenti universitari, magistrati, avvocati, funzionari, notai e verranno tenute, di regola, nelle ore serali;
Possono iscriversi alla scuola i laureati in giurisprudenza da non piu' di tre anni;
Le tasse annuali di iscrizione e i contributi accessori sono stabiliti in L. 10.000 (diecimila);
Agli iscritti, di cui possa essere documentata la frequenza ad almeno due terzi delle esercitazioni svoltesi durante l'anno, viene rilasciato, a loro richiesta, dal direttore della scuola, un certificato agli effetti dell'art. 6 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in relazione all'art. 18 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578.
Il rilascio di tale certificato e' soggetto al pagamento di un diritto fisso stabilito da norme interne;
La scuola e' diretta da un direttore eletto dal Consiglio della Facolta' di giurisprudenza a maggioranza assoluta fra i professori ordinari di materie privatistiche o pubblicistiche, e da due consiglieri, uno dei quali e' il preside della Facolta' e l'altro e' eletto dal Consiglio di facolta' tra i professori, anche fuori ruolo, delle materie di cui sopra, a maggioranza assoluta.
Alle adunanze del Consiglio puo' essere invitato dal direttore un alto magistrato o funzionario o il presidente dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma.
Il direttore e il consigliere elettivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati;
Il funzionamento della scuola e' regolato da apposite norme deliberate dalla Facolta' giuridica su proposta del Consiglio direttivo ed approvate con decreto del rettore dell'Universita';
I mezzi per il funzionamento della scuola sono tratti dalle tasse e contributi degli iscritti, da eventuali contributi dell'Universita' e da elargizioni di enti pubblici e privati.
Facolta' di scienze politiche
Art. 25. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di "Storia e politica monetaria".
Facolta' di economia e commercio
Art. 39. - Alle precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunte le seguenti:
"Non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di " Scienza delle finanze e Diritto finanziario " se non si sono superati gli esami di " Istituzioni di diritto pubblico " e " Istituzioni di diritto privato".
Non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di " Tecnica industriale e commerciale " se non si sono superati anche gli esami di " Diritto commerciale " e Ragioneria generale ed applicata (I e II corso)".
Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali
Art. 42. - Agli Istituti annessi alla Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali e' aggiunto quello di "Calcolo delle probabilita'".
Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche sono aggiunti i seguenti:
Matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale;
Econometrica;
Statistica aziendale ed analisi di mercato.
Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali sono aggiunti i seguenti:
Matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale;
Econometrica;
Statistica aziendale ed analisi di mercato.
Facolta' di lettere e filosofia
Art. 53. - Gli insegnamenti complementari di "Americanistica" ed "Ebraico", del corso di laurea in lettere, sono sostituiti, rispettivamente, da quelli di "Civilta' indigene dell'America" ed "Ebraico medioevale e moderno". Agli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea sono aggiunti quelli di "Religioni del vicino Oriente antico" e di "Storia americana".
Art. 59. - All'elenco degli Istituti, annessi alla Facolta', sono aggiunti quelli di "Letteratura inglese ed americana" e di "Studi albanesi".
Facolta' di magistero
Art. 60. - L'insegnamento di latino medioevale, complementare del corso di laurea in materie letterarie, e' soppresso.
Art. 61. - L'insegnamento di latino medioevale, complementare del corso di laurea in pedagogia, e' soppresso.
Art. 62. - L'insegnamento di latino medioevale, complementare del corso di laurea in lingue e letterature straniere, e' soppresso.
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
Art. 85. - Dopo l'art. 84 e' aggiunto il seguente articolo, riguardante l'assegnazione della tesi di laurea in chimica e chimica industriale:
"Lo studente iscritto ai corsi di laurea in chimica e in chimica industriale, per ottenere l'argomento della tesi e per essere assegnato al laboratorio dove svolgerla, deve presentare alla Facolta', non oltre il 30 novembre dell'anno accademico in cui desidera conseguire la laurea, domanda in carta semplice, indicando quanto segue:
in ordine di preferenza tre discipline scelte fra le materie di insegnamento, in cui desidera svolgere la dissertazione;
gli esami gia' sostenuti e le votazioni riportate.
Il Consiglio di facolta' puo' determinare l'Istituto dove lo studente deve elaborare la tesi di laurea.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e' inderogabile.
Lo studente non in regola con tali disposizioni non puo' essere ammesso a sostenere l'esame di laurea.
Art. 89. - Concernente il corso di laurea in scienze naturali.
Il comma quinto e' sostituito dal seguente:
"Gli esami degli insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprendenti tanto la parte generale quanto quella sistematica, vengono sostenuti alla fine del corso biennale".
Art. 91. - Concernente il corso di laurea in scienze biologiche.
Il comma quinto e' sostituito dal seguente:
"Gli esami degli insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprendenti tanto la parte generale quanto quella sistematica vengono sostenuti alla fine del corso biennale".
Art. 93. - Concernente il corso di laurea in scienze geologiche.
Dopo il comma settimo e' aggiunto il seguente:
"Il corso di "Fisica terrestre" comprendera' fra l'altro nozioni per la interpretazione dei rilievi geofisici (sismici, elettrici, magnetrometrici di gravita') ai fini geologi".
Art. 94. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
Ai fini della propedeuticita' degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:
Non si puo' essere ammessi a se non si e' superato lo
sostenere l'esame di: esame di:
Chimica fisica.................................Chimica generale ed
inorganica con elemen- ti di organica;
Istituzioni di matema- tiche;
Mineralogia....................................Chimica generale inor- ganica con elementi di organica;
Geologia................... ...................Paleontologia; Petro- grafia;
Petrografia Mineralogia.
Art. 95. - Concernente il biennio di studi propedeutici al corso di laurea in ingegneria.
Dopo il comma terzo e' aggiunto il seguente:
"Lo studente non puo' essere ammesso a sostenere l'esame di " Mineralogia e geologia " (con esercizi), senza aver prima superato quello di "Chimica generale ed inorganica con elementi di organica"".
Art. 96. - Concernente le esercitazioni dei corsi di laurea della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
E' abrogato e sostituito dal seguente:
"Tutti gli insegnamenti che lo richiedono, su deliberazione della Facolta', sono integrati da esercitazioni che possono essere oggetto di uno speciale esame scritto o orale, che non potra' avere carattere eliminatorio".
Art. 98. - Concernente le abbreviazioni agli studenti gia' laureati per l'iscrizione ad un nuovo corso di laurea.
E' abrogato e sostituito dal seguente:
"Per la iscrizione dei laureati aspiranti al conseguimento di una nuova laurea nella Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali valgono le seguenti norme relative all'abbreviazione del corso di studi. Esse pero' possono essere modificate dalla Facolta' in relazione ai titoli di studio posseduti dal richiedente ed ai voti con i quali ha superato gli esami delle materie che eventualmente venissero convalidate per il conseguimento della nuova laurea.
La Facolta' non e tenuta a convalidare le materie Superate per la laurea precedente: quindi essa al riguardo si regolera' caso per caso, in base ai punti con i quali le materie stesse sono state superate ed al curriculum degli studi presentato dal richiedente.
La Facolta', tenendo conto degli studi compiuti, degli esami superati e dei voti in essi riportati, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano di studi:
per la laurea in chimica la Facolta' puo' iscrivere al 2° anno i laureati in farmacia, purche' abbiano frequentato almeno un anno di "Istituzioni di matematiche" e di "Esercitazioni di matematiche", i laureati in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in ingegneria civile e industriale, nonche' i laureati in scienze naturali, in scienze biologiche ed anche i laureati in scienze agrarie, purche' siano in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica;
per la laurea in fisica, la Facolta' puo' iscrivere al 3° anno i laureati in scienze matematiche, in ingegneria civile o industriale; al 2° anno i laureati in chimica, in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche;
per la laurea in scienze matematiche la Facolta' puo' iscrivere al 4° anno i laureati in fisica; al 3° anno i laureati in ingegneria civile o industriale, ed al 4° anno, ove abbiano almeno avuti convalidati due esami per la laurea in scienze matematiche; al 2° anno i laureati in chimica, in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche;
per la laurea in matematica e fisica la Facolta' puo' iscrivere al 4° anno sia i laureati in scienze matematiche, sia, i laureati in fisica; al 3° anno i laureati in ingegneria civile o industriale; al 2° anno i laureati in chimica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche;
per la laurea in scienze naturali la Facolta' puo' iscrivere al 3° anno i laureati in scienze biologiche, in chimica e farmacia; al 2° anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in medicina e chirurgia, in ingegneria civile o industriale, nonche' i laureati in scienze agrarie.
Lo studente deve frequentare per due anni consecutivi uno dei laboratori scientifici della Facolta', o anche estraneo alla Facolta' purche' autorizzato dalla stessa, e deve sostenere e superare gli esami in tutte quelle materie che saranno indicate dal Consiglio di facolta'.
In sostituzione degli esami eventualmente da convalidare, la Facolta' puo' richiedere che lo studente frequenti un pari numero di corsi complementari compresi tra quelli stabiliti per il corso di laurea in scienze naturali e ne superi i relativi esami;
per la laurea in scienze biologiche, la Facolta' puo' iscrivere al 3° anno i laureati in scienze naturali, in chimica e farmacia; al 2° anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in scienze geologiche, in medicina e chirurgia.
Lo studente deve frequentare per due anni consecutivi uno dei laboratori scientifici della Facolta', o anche estraneo alla Facolta' purche' autorizzato dalla stessa, e deve sostenere e superare gli esami in tutte quelle materie che saranno indicate dal Consiglio di facolta'. In sostituzione degli esami eventualmente da convalidare, la Facolta' puo' richiedere che lo studente frequenti un pari numero di corsi complementari compresi tra quelli stabiliti per la laurea in scienze biologiche e ne superi i relativi esami;
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