DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 998

Type DPR
Publication 1957-10-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Alla stessa Facolta' sono annessi un "Istituto di paleografia latina e diplomatica", un "Istituto di geografia" e un "Istituto di archeologia e storia dell'arte greca e romana" il cui regolamento e' il seguente:

Istituto di paleografia latina e diplomatica

Art. 86. - Alla cattedra di paleografia latina e diplomatica della Facolta' di lettere e filosofia e' annesso un Istituto di paleografia latina e diplomatica, ordinato come seminario a norma dell'art. 23 del regolamento generale universitario, approvato con [regio decreto 6 aprile 1924, n. 674](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674).

Art. 87. - L'Istituto ha il fine di promuovere e di agevolare studi e ricerche nel campo della paleografia latina e della diplomatica. A tale scopo dispone di una biblioteca specializzata, promuove le pubblicazioni di codici diplomatici e di testi medioevali, raccoglie pergamene e altri documenti storici relativi al Medio Evo, organizza discussioni, conferenze, ecc.

Art. 88. - Il direttore dell'Istituto e' di diritto il titolare della cattedra di paleografia e diplomatica ed, in caso di vacanza, chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale.

Art. 89. - Gli studenti della Facolta' di lettere, gli iscritti alla scuola di perfezionamento per bibliotecari ed archivisti possono partecipare a conferenze, ricerche e discussioni scientifiche e servirsi di tutti i mezzi di studio offerti dall'Istituto, dietro il consenso del direttore.

Istituto di geografia

Art. 90. - Alla cattedra di geografia della Facolta' di lettere e filosofia e' annesso un Istituto di geografia, che ha anche funzioni di seminario, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento generale universitario; approvato con [regio decreto 6 aprile 1924, n. 674](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674).

Art. 91. - L'Istituto ha il fine di promuovere ed agevolare studi e ricerche nel campo dei diversi rami della geografia-.

Art. 92. - Per il raggiungimento di tali fini l'istituto dispone di una biblioteca specializzata, di una cartoteca e di strumenti vari, organizza escursioni, conferenze, discussioni, cura pubblicazioni di carattere geografico e cartografico.

Dispone di idonei apparecchi per la proiezione di fotografie e cinematografie.

Art. 93. - Il direttore dell'Istituto e' di diritto il titolare della cattedra di geografia, e, in caso di vacanza, chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale.

Art. 94. - Gli studenti ed i laureati della Facolta' possono partecipare a conferenze e discussioni scientifiche e, in generale, servirsi di tutti i mezzi di studio offerti dall'Istituto.

Art. 95. - L'Istituto potra' eventualmente disporre di borse di studio conferite dal Consiglio della Facolta' di lettere e filosofia o da enti pubblici e privati, in base alle modalita' e disposizioni che saranno stabilite dagli stessi fondatori.

Istituto di archeologia e storia dell'arte greca e romana

Art. 96. - Alla cattedra di archeologia e di storia dell'arte greca e romana della Facolta' di lettere e filosofia e' annesso un Istituto di archeologia e storia dell'arte greca e romana, ordinato come seminario, ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, approvato con [regio decreto 6 aprile 1924, n. 674](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674).

Art. 97. - L'Istituto ha il fine di promuovere ed agevolare studi e ricerche nel campo delle varie discipline archeologiche (archeologia e storia dell'arte greca e romana antichita', paletnologia, numismatica, epigrafia greca romana ed italica).

Art. 98. - Per il raggiungimento di tali fini l'Istituto dispone di una biblioteca specializzata, organizza discussioni, conferenze, pubblicazioni, promuovendo lo sviluppo di una raccolta di materiale archeologico, originale o in riproduzione, visite a monumenti, edifici in citta' e fuori, di notevole interesse storico, archeologico, artistico. Dispone infine di idonei apparecchi per le proiezioni delle immagini e per fotografie.

Art. 99. - Direttore dell'Istituto e' di diritto il titolare della cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana e, in caso di vacanza, chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale.

Art. 100. - Gli studenti della Facolta' ed i laureati in lettere possono partecipare a conferenze e discussioni scientifiche ed, in generale, servirsi di tutti i mezzi di studio offerti dall'Istituto.

Art. 101. - L'Istituto potra' eventualmente disporre di borse di studio conferite dal Consiglio della Facolta' di lettere e filosofia o da enti pubblici e privati, in base alle modalita' e disposizioni che saranno stabilite dagli stessi fondatori.

A causa dell'inserzione dei precedenti articoli la numerazione di quelli successivi subisce il necessario spostamento.

Art. 104. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "semeiotica chirurgica", "ottica fisiologica" e "fisica nucleare applicata alla biologia".

Art. 106 , relativo alle precedenze per gli esami nel corso di laurea in medicina e chirurgia e' modificato nel senso che al quarto comma e' aggiunto il seguente periodo:

"I colloquio di anatomia ed istologia, patologica deve essere sostenuto dopo aver superato le prove di patologia generale e di fisiologia.

Dopo l'art. 165, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione, presso la Facolta' di ingegneria, dell'istituto di tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra (geotecnica).

Istituto di tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra

Art. 166. - E' istituito presso la Facolta' di ingegneria l'Istituto di "tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra (geotecnica). L'Istituto ha il fine di sviluppare l'insegnamento della materia e di promuovere e di agevolare studi approfonditi in questa disciplina sia sul piano teorico che su quello sperimentale e di diffondere le applicazioni nel campo tecnico.

Art. 167. - Per tali fini, l'Istituto disporra' di un laboratorio specializzato, dotato di apparecchiature per ricerca e di un'apparecchiatura a scopi didattici, e di una biblioteca propria di settore.

Art. 168. - Il direttore dell'Istituto e' di diritto il titolare della cattedra di "tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra", e, in caso di vacanza, chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale.

Art. 169. - Gli studenti della Facolta' ed i laureati in ingegneria possono partecipare a conferenze e discussioni scientifiche ed in generale servirsi di tutti i mezzi di studio offerti dall'Istituto.

Il titolo della scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni sociali, annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia, e' mutato come segue:

"Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni".

Di conseguenza sono modificati anche i successivi articoli, relativi alla scuola stessa.

Art. 320. - E' modificato come segue: "La scuola di specializzazione in medicina legale e della assicurazione ha la durata di due anni".

Art. 323. - Il primo comma e' modificato come segue:

"Per ottenere l'iscrizione al secondo corso l'allievo deve aver superato un colloquio di medicina legale generale e l'esame su uno dei due gruppi di materie annuali "antropologia e sociologia criminale o medicina legale delle assicurazioni".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 ottobre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 112. - RELLEVA

Art. 1

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