LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1008
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziaria dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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