DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. 1019

Type DPR
Publication 1957-06-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge della Regione siciliana 11 luglio 1952, n. 24;

Veduta la legge della Regione siciliana 22 giugno 1956, n. 35;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Palermo in data 21 settembre 1956, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della lingua e della letteratura araba presso la Facolta' di lettere dell'Universita' di Palermo.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, destinato all'insegnamento della lingua e letteratura araba, in aggiunta a quelli indicati per la Facolta', di cui al precedente articolo, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo, verra' senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1957

Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 127. - RELLEVA

Convenzione istituzione professore insegnamento della lingua e letteratura araba- art. 1

Repertorio n. 85 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della lingua e letteratura araba presso la Facolta' di lettere. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno ventuno del mese di settembre in Palermo nel Gabinetto dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana via Sgarlata. Innanzi a me dott. Gaetano Capparelli, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Palermo, delegato con decreto rettoriale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Universita' medesima ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei ai termini di legge: Pietro La Monica, domiciliato in Palermo, via Archirafi n. 29, impiegato; dott. Guido Corvaia, domiciliato in Palermo, via Orazio Antinori, 63; sono comparsi personalmente i signori: on.le dott. Bartolomeo Cannizzo, nato a Giarratana, Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato, per la carica, presso l'Assessorato in Palermo, via Sgarlata, autorizzato a stipulare la presente convenzione con leggi regionali dell'11 luglio 1952, n. 24 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" del 12 luglio 1952, n. 39) e del 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 39 del 23 giugno 1956); prof. Lauro Chiazzese, nato a Mazzarino e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Universita', sito in via Maqueda, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' del 10 luglio 1956. Premesso: a) che lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, nello ordinamento didattico per la Facolta' di lettere comprende fra gli insegnamenti complementari quello di lingua e letteratura araba e che tale materia riveste rilevante importanza per l'incremento e lo sviluppo delle relazioni culturali con il mondo arabo, per cui si e' affermata la necessita' di destinare alla medesima un posto di professore di ruolo; b) che la Regione siciliana si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo regionale per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente; c) che con leggi regionali dell'11 luglio 1952, n. 24 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" del 12 luglio 1952, n. 39) e del 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" del 23 giugno, n. 39) l'Assessore per la pubblica istruzione e' autorizzato a stipulare una convenzione con l'Universita' degli studi di Palermo per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della lingua e letteratura araba presso la Facolta' di lettere, con decorrenza dall'anno accademico 1956-57 e che, per gli scopi predetti e' autorizzata la spesa annua necessaria; d) che il Consiglio della Facolta' di lettere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Palermo hanno accettato col piu' vivo gradimento l'offerta dell'istituzione del nuovo pesto di ruolo; Tutto cio' premesso, detti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di lettere dell'Universita' degli studi di Palermo, sara' istituito ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della lingua e letteratura araba.

Convenzione istituzione professore insegnamento della lingua e letteratura araba- art. 2

Art. 2. L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, in virtu' dei poteri conferitigli dalla [legge 22 giugno 1956, n. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-06-22;35) (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 39 del 23 giugno 1956) assume l'obbligazione di corrispondere alla Universita' di Palermo, per il finanziamento del posto di ruolo per l'insegnamento della lingua e letteratura araba, annualmente la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare della cattedra, compresi gli oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla cattedra stessa.

Convenzione istituzione professore insegnamento della lingua e letteratura araba- art. 3

Art. 3. L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si impegna a versare la somma di cui sopra entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione professore insegnamento della lingua e letteratura araba- art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Palermo, in esecuzione dell'impegno preso dall'Assessorato della Regione siciliana (articoli 2 e 3 della presente convenzione), si impegna a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti al titolare di lingua e letteratura araba che verra' assunto all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei detto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Convenzione istituzione professore insegnamento della lingua e letteratura araba- art. 5

Art. 5. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposti dallo Stato, la somma di cui all'art. 2 risultasse inferiore a quella che l'Universita' di Palermo e' tenuta a versare allo Stato, ai sensi del precedente art. 4 di questa convenzione, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana versera' annualmente all'Universita' degli studi la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della convenzione ed il posto di ruolo di cui si tratta sara' soppresso, ed il relativo titolare cessera' dal servizio.

Convenzione istituzione professore insegnamento della lingua e letteratura araba- art. 6

Art. 6. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengono meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare. Qualunque siano per essere l'entita' della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto di impiego, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si impegna a versare allo Stato l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Convenzione istituzione professore insegnamento della lingua e letteratura araba- art. 7

Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Convenzione istituzione professore insegnamento della lingua e letteratura araba- art. 8

Art. 8. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Palermo, e' esente da tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura in presenza dei testimoni, alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volonta'. Bartolomeo Cannizzo n. n. Lauro Chiazzese n. n. Pietro La Monica, teste Dott. Guido Corvaja, teste Gaetano Capparelli Registrato a Palermo il 2 ottobre 1956, al n. 3202, libro 1°, vol. 852. Esatte lire: esente. Il direttore: dott. Raimondo CARUANA Copia conforme all'originale. Il direttore amministrativo dott. Gaetano CAPPARELLI

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