DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 1020
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 30 dicembre 1909, n. DXXX, col quale fu approvato lo statuto del Consorzio per la tramvia elettrica Torino-Rivoli; Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1769, con il quale vennero modificati gli articoli 3, 9, 10 e 11 del suddetto statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1953, n. 863, con il quale fu modificato l'art. 3 dello statuto medesimo; Vista la deliberazione 24 gennaio 1956, con la quale l'assemblea generale del Consorzio ha approvato la modifica da apportare alla denominazione del Consorzio stesso; Vista la deliberazione di pari data con la quale la predetta assemblea ha approvato la modifica da apportare all'art. 8 del ripetuto statuto; Ritenuto che le deliberate modifiche appaiono opportune e necessarie sia per rappresentare adeguatamente le effettive finalita' attuali ed eventuali verso le quali e' indirizzata l'attivita' del Consorzio, sia per rendere la funzionalita' del Consorzio medesimo consona alla generalita' dei principi giuridici e degli interessi economici connessi alla sua formazione e alla sua finalita'; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni e aggiunte; Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1728, recante nuove norme per la concessione di filovie; Udito il Consiglio di Stato; Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per l'interno; Decreta: Lo statuto del Consorzio per la tramvia elettrica Torino-Rivoli, approvato con il regio decreto 30 dicembre 1909, n. DXXX, e' modificato come appresso: L'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Il Consorzio cosi' costituito s'intitola "Consorzio Torino-Rivoli - Esercizi Autofiloviari" ed ha sede negli uffici dell'Amministrazione provinciale di Torino". Il primo comma dell'art. 8, e' sostituito dal seguente: "I rappresentanti degli Enti indicati all'art. 4 costituiscono assemblea e durano in carica quattro anni".
GRONCHI ANGELINI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 109. - RELLEVA
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