DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1957, n. 1021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, concernente "Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero";
Constatato che il testo del predetto articolo, risultante dall'atto di promulgazione della legge, non e' conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento, quale e' contenuto nel messaggio del Presidente della Camera dei deputati;
Riconosciuta la necessita' di provvedere alla rettifica dell'atto di promulgazione della predetta legge per rendere il testo dell'art. 6 conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Il testo promulgato dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, e' rettificato, in conformita' al testo approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, come segue: "Qualora l'insegnante all'estero percepisca retribuzione o assegni da Governi stranieri oppure da Enti italiani o stranieri, l'assegno di sede e' ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi".
GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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