DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1957, n. 1022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 15 giugno 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della tisiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente sovventore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
GRONCHI MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 128. - RELLEVA
Convenzione professore per tisiologia facolta' di medicina Genova- art. 1
N. di repertorio: 114. Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per la "tisiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova. L'anno millenovecentocinquantasette a questo di' 15 del mese di giugno, nella sede dell'Universita' degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Universita' alla stipulazione del presente atto con delibera in data 12 giugno 1957; prof. Eugenio Morelli fu Giuseppe, da Teglio (Sondrio), espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con delibera in data 26 maggio 1957 dell'Ufficio di presidenza della Federazione italiana contro la tubercolosi; i quali, dando esecuzione a precedenti accordi; Premesso: che la Federazione italiana contro la tubercolosi ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della "tisiologia" al fine di assicurare particolare incremento alle indagini nel campo della clinica della tubercolosi nelle sue molteplici espressioni e alla sua diagnostica differenziale il che costituisce la base per il successo nella lotta antitubercolare; che in conseguenza di quanto sopra, la predetta Federazione italiana contro la tubercolosi ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto del professore di ruolo di cui sopra; che l'insegnamento della "tisiologia" verra' compreso fra gli insegnamenti complementari per la laurea in medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova, come da proposta del Consiglio della Facolta' stessa in data 2 aprile 1957; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Genova hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo; Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Genova e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "tisiologia".
Convenzione professore per tisiologia facolta' di medicina Genova- art. 2
Art. 2. La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate, all'Universita' degli studi di Genova, per il mantenimento del posto di ruolo di "tisiologia" di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di ruolo di professore universitario.
Convenzione professore per tisiologia facolta' di medicina Genova- art. 3
Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennita' di legge) del professore titolare della cattedra di "tisiologia" di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, la Federazione italiana contro la tubercolosi, si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 2.600.000.
Convenzione professore per tisiologia facolta' di medicina Genova- art. 4
Art. 4. La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga, inoltre, a versare all'Universita' degli studi di Genova, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma annua di L. 520.000 (cinquecentoventimila), pari cioe' al venti per cento del contributo annuo di cui all'art. 2, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto del professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. La predetta Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga, inoltre, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.
Convenzione professore per tisiologia facolta' di medicina Genova- art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento della "tisiologia", compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra; b) versare annualmente allo Stato la somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) che le verra' corrisposta dalla Federazione italiana contro la tubercolosi in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione; c) destinare a dotazione della cattedra di "tisiologia" la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere. Le somme di cui ai punti a) e b) del presente articolo, dovranno affluire al capitolo 19, art. 13, ricuperi diversi, dello stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario nel quale sara' nominato il titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.
Convenzione professore per tisiologia facolta' di medicina Genova- art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di "tisiologia" si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione professore per tisiologia facolta' di medicina Genova- art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Universita' di Genova del professore titolare della cattedra di "tisiologia" e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione professore per tisiologia facolta' di medicina Genova- art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Essendo stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Genova, sara' registrata in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero sette facciate e tre righe, e scritto da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi Organi deliberanti. Dopodiche' viene cosi' firmato: prof. avv. Carlo Cereti, in detta qualita' prof. Eugenio Morelli dott. Mario Alburno Genova, addi' 24 agosto 1957 Atti pubblici di Genova - Registrato al vol. 780, n. 000241 il 2 luglio 1957 - (gratis). Il direttore: (f.to illeggibile) Per copia conforme. Il direttore amministrativo: (firma illeggibile)
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