LEGGE 27 ottobre 1957, n. 1035

Type Legge
Publication 1957-10-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, e' ratificato, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 - salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione del decreto anzidetto - con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Per il personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, sono istituiti due ruoli speciali ad estinzione, di cui uno amministrativo e l'altro sanitario, classificati di gruppo A e ripartiti in gradi corrispondenti ai primi sei dei ruoli organici ordinari contemplati dalla tabella A, annessa al regolamento organico dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 18 marzo 1950.

Art. 3

Il personale di cui al precedente art. 2, puo', entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avanzare domanda di collocamento nei ruoli speciali ad estinzione, purche' sia in servizio alla data di presentazione della domanda stessa e possegga i requisiti, eccetto quello dell'eta', stabiliti dall'art. 2 del regolamento organico anzidetto. Ai fini del collocamento nei ruoli speciali ad estinzione e' richiesto, complessivamente, un periodo di almeno cinque anni di esercizio nell'I.N.A.M. delle funzioni direttive e di concetto inerenti al grado indicato nella domanda, e che le funzioni stesse siano state esercitate ad una data anteriore al 18 marzo 1950, nonche' alla data degli atti di nomina nei corrispondenti gradi dei ruoli organici ordinari di cui al precedente articolo. Il personale in possesso dei requisiti e del periodo di esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi e' collocato nei ruoli speciali, sempreche' ne sia ritenuto meritevole a giudizio della Commissione di cui all'articolo 81 del regolamento organico, con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previa motivata proposta della Commissione stessa. Il collocamento nei gradi dei ruoli anzidetti e' definitivo; decorre dalla stessa data degli atti di nomina nei corrispondenti gradi dei ruoli ordinari, e comporta i medesimi effetti giuridici ed economici, salvo quelli di cui all'art. 21 del citato regolamento organico, stabiliti nei confronti del personale nominato nei ruoli ordinari. Ai dipendenti collocati nei ruoli speciali ad estinzione potranno essere assegnate, in relazione ad esigenze di servizio, funzioni diverse da quelle proprie del grado conseguito.

Art. 4

Una aliquota, pari al 10 per cento, dei posti che si rendessero complessivamente disponibili per effetto del primo incremento apportato alla dotazione dei ruoli ordinari previsti dal regolamento organico, potra' essere ricoperta dai dipendenti collocati nei corrispondenti gradi dei ruoli speciali ad estinzione.

Art. 5

Gli effetti giuridici ed economici del conferimento dei posti da ricoprire nella prima attuazione dell'articolo 21 del regolamento organico, nei confronti del personale nominato in ruolo a seguito della partecipazione ai concorsi di cui all'art. 78 del regolamento medesimo, decorrono dal 18 marzo 1953. Dalla stessa data decorrono, altresi', gli effetti giuridici ed economici dei concorsi previsti dall'art. 86 del citato regolamento.

Art. 6

Nei riguardi del personale dei ruoli ordinari e speciali, nonche' di quello trattenuto in servizio come avventizio ai sensi dell'art. 85 del regolamento organico, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il sessantesimo anno di eta', se maschile, o il cinquantacinquesimo anno di eta', se femminile, e che rassegni le dimissioni entro un anno dalla data medesima, l'anzianita' di servizio utile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza - approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 27 maggio 1953 - e' aumentata di tanti anni quanti ne mancano al raggiungimento, da parte degli interessati, dei limiti di eta' previsti dall'art. 64 del regolamento organico sopra citato. L'anzianita' minima di servizio utile ai fini del diritto a pensione in base alle norme vigenti presso lo Istituto, e' fissata, per il personale anzidetto, in venti anni. Al personale medesimo e' corrisposta, in aggiunta al trattamento di quiescenza e di previdenza, una somma pari a 12, 9, 6 e 3 mensilita' di retribuzione quiescibile, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia raggiunto, ma non ancora superato, rispettivamente, il sessantesimo, il sessantunesimo, il sessantaduesimo e il sessantatreesimo anno di eta', se maschile, o il cinquantacinquesimo, il cinquantaseiesimo, il cinquantasettesimo o il cinquantottesimo anno di eta', se femminile.

Art. 7

Al personale di cui al precedente art. 6, che, alla data indicata dall'articolo medesimo, abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta', se maschile, o il cinquantesimo anno di eta', se femminile, e che rassegni le dimissioni entro lo stesso termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, e' concesso, agli effetti della indennita' una tantum di cui all'art. 34 delle "Norme per il trattamento di quiescenza e di previdenza", un aumento di servizio utile di cinque anni, elevato a sette nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido, militare o civile, per fatto di guerra o per servizio, o la qualifica di combattente o partigiano combattente o vedova di guerra. Lo stesso beneficio di cui al precedente comma e' concesso al personale dei ruoli speciali, a quello trattenuto in servizio come avventizio ed al personale femminile coniugato appartenente ai ruoli ordinari, che rassegni le dimissioni entro un anno, rispettivamente, dalla data di collocamento nei ruoli speciali, dalla data di nomina ad avventizio, e dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

E' demandato al Consiglio di amministrazione dell'Istituto di decidere, caso per caso, sulla accettazione delle dimissioni rassegnate dal personale ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7. Gli oneri relativi alla differenza fra il trattamento previsto dagli articoli sopracitati e quello stabilito, in via normale, dal trattamento di quiescenza e previdenza del personale, sono a carico dell'Istituto.

Art. 9

Entro lo stesso termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto e' autorizzato, con provvedimento del proprio Consiglio di amministrazione, a nominare vice-direttori generali, nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, e ad adeguare alle proprie necessita', anche mediante la istituzione di "ruoli tecnici", la dotazione dei posti di ruolo, fissati dal regolamento organico, tenuto anche conto dei provvedimenti che saranno disposti in applicazione della presente legge. Per effetto di tale adeguamento i posti anzidetti dovranno essere incrementati per il personale amministrativo, di un'aliquota pari al 20 per cento della dotazione complessiva.

GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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