DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1957, n. 1065
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 727, relativa alla esecuzione della Convenzione internazionale n. 69, concernente il diploma di capacita' professionale dei cuochi di bordo adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
Per il conseguimento del diploma attestante l'attitudine ad esercitare la professione di cuoco di bordo sono tenute presso le Capitanerie di porto, sedi Direzione marittima, sessioni ordinarie di esami nei mesi di aprile e di ottobre. Possono, inoltre, essere autorizzate dal direttore marittimo, fuori dei mesi nei quali sono tenute sessioni ordinarie, anche presso i dipendenti uffici compartimentali, sessioni straordinarie di esami, quando siano state presentate domande da almeno cinque aspiranti.
Art. 2
Trenta giorni prima dell'apertura della sessione di esami l'autorita' marittima pubblica nella propria sede e fa pubblicare presso i dipendenti uffici un avviso nel quale sono indicati: a) il luogo e i giorni in cui si svolgeranno gli esami; b) il programma degli esami; c) i requisiti necessari per essere ammessi agli esami; d) i documenti da cui deve risultare il possesso di tali requisiti; e) ogni altra opportuna indicazione.
Art. 3
La Commissione giudicatrice della idoneita' degli aspiranti al diploma di cuoco di bordo viene nominata dal direttore marittimo ed e' composta nel modo seguente: a) il comandante del porto, o un ufficiale di porto dallo stesso delegato, presidente; b) il medico di porto di ruolo o il medico provinciale nelle sedi in cui non esiste Ufficio di sanita' marittima: membro; c) due esperti, designati dal comandante del porto, dei quali uno scelto fra i cuochi di bordo di navi da passeggeri ed uno fra i cuochi di bordo di navi da carico.
Art. 4
Per l'ammissione all'esame per il conseguimento del diploma di cuoco di bordo il candidato deve essere iscritto fra la gente di mare, avere compiuto ventidue anni di eta' ed avere effettuato un periodo di navigazione in servizio di cucina di due anni. Tali requisiti debbono risultare da un estratto di matricola mercantile, da allegare alla domanda per la ammissione all'esame.
Art. 5
L'esame consiste in una prova pratica sull'attitudine del candidato a preparare due vivande comprese tra quelle previste dalle tabelle viveri relative alla composizione dei pasti, allegate ai vigenti contratti nazionali di lavoro per l'arruolamento degli equipaggi. Ove la suddetta prova venga superata, il candidato sara' sottoposto ad un esame orale sui seguenti argomenti: principi di igiene alimentare; valore nutritivo delle derrate; adulterazioni ed alterazioni piu' comuni; manutenzione e conservazione dei viveri a bordo; preparazione di pasti variati.
Art. 6
Al marittimo che abbia superato l'esame viene rilasciato un diploma di capacita', compilato secondo il modello allegato A. Al marittimo che entro il 21 aprile 1956 abbia compiuto soddisfacentemente due anni di servizio in qualita' di cuoco di bordo, viene rilasciato, a sua richiesta, un certificato, compilato secondo il modello allegato B, attestante il compimento di tale servizio, equivalente, a tutti gli effetti, al diploma di capacita' giusta quanto disposto dall'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 727. Dal conseguimento del diploma o del rilascio del certificato deve essere fatta annotazione in apposito registro, nonche' sul titolo matricolare, e deve, nel contempo, essere data notizia all'autorita' marittima presso la quale l'interessato e' iscritto perche' venga effettuata la relativa annotazione in matricola.
Art. 7
L'esame di licenza per l'abilitazione al servizio di cucina, superato presso istituti professionali alberghieri dello Stato, e' valido per conseguire il diploma di cuoco di bordo, purche' la Commissione esaminatrice presso l'istituto professionale sia integrata da un ufficiale di porto, con diritto a voto, designato dall'autorita' marittima competente territorialmente. Superato l'esame, l'autorita' marittima provvede al rilascio del diploma di cuoco di bordo, purche' l'interessato sia iscritto fra la gente di mare, abbia compiuto ventidue anni di eta' ed abbia effettuato un periodo di navigazione in servizio di cucina di un anno.
Art. 8
L'esame finale superato al termine dei corsi ordinari svolti presso le scuole del Corpo Equipaggi Militari Marittimi dal personale volontario della categoria "Furieri sussistenza cuochi" e' valido per conseguire il diploma di cuoco di bordo purche' la Commissione esaminatrice presso la scuola sia integrata dalla presenza di un ufficiale di porto, con diritto a voto, designato dalla autorita' marittima competente territorialmente. Superato l'esame, l'autorita' marittima, ad avvenuto congedamento, provvede al rilascio del diploma di cuoco di bordo, purche' l'interessato sia iscritto tra la gente di mare, abbia compiuto ventidue anni di eta' ed abbia effettuato un periodo di navigazione, militare o mercantile, in servizio di cucina, di un anno.
Art. 9
L'esame finale presso i corsi di addestramento professionale, svolti a norma della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il riconoscimento della qualifica di cuoco, sempre che i corsi stessi abbiano avuto una durata non inferiore ai dieci mesi, e' valido per conseguire il diploma di cuoco di bordo, purche' la Commissione esaminatrice presso l'ente, gestore del corso sia integrata da un ufficiale di porto, con diritto a voto, designato dalla autorita' marittima competente territorialmente. Superato l'esame, l'autorita' marittima provvede al rilascio del diploma di cuoco di bordo, purche' l'interessato sia iscritto tra la gente di mare, abbia compiuto ventidue anni di eta' ed abbia effettuato un periodo di navigazione in servizio di cucina di un anno.
Art. 10
Le norme del presente regolamento non si applicano alle navi di stazza lorda non superiore a cinquecento tonnellate quando per esse sia previsto, dalle tabelle d'armamento, l'imbarco di un marinaio cuoco.
GRONCHI ZOLI - CASSIANI - GONELLA - MEDICI - TAVIANI - MORO - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 2. - RELLEVA
Allegato A
ALLEGATO A Abilitazione all'esercizio della professione di cuoco di bordo per l'equipaggio Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
ALLEGATO B Certificato attestante l'impiego in qualita' di cuoco di bordo Parte di provvedimento in formato grafico
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