DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1957, n. 1067
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo "Fiera di Roma", con sede in Roma, e ne e' stato approvato lo statuto;
Vista la deliberazione 12 luglio 1957 del Consiglio generale dell'Ente, contenente modifiche allo statuto vigente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:
Articolo unico
E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Roma", con sede in Roma, che sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545. L'allegato statuto, composto di 17 articoli, sara' vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.
GRONCHI GAVA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 6. - RELLEVA
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 1
Statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Roma" Art. 1. E' costituito, con sede in Roma, l'Ente autonomo denominato "Fiera di Roma". L'Ente ha lo scopo di: a) organizzare l'impianto e l'esercizio in Roma di una fiera campionaria annuale, a carattere nazionale, con annesse mostre tecnico-professionali, scientifiche e del lavoro, dirette a favorire lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e del traffico; b) promuovere e intensificare i rapporti economici e le possibilita' di scambi interni fra le diverse economie del Nord e del Sud, sviluppando la funzione equilibratrice, che puo' dare un efficiente mercato fieristico a struttura nazionale, collocato al centro geografico, economico, politico del Paese. L'Ente non ha fini speculativi e svolge attivita' di pubblico interesse.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 2
Art. 2. Sono "aderenti fondatori" dell'Ente e concorrono alla formazione del capitale di fondazione: a) la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma; b) il comune di Roma; c) l'Amministrazione provinciale di Roma; d) l'Associazione provinciale degli agricoltori di Roma; e) l'Ente provinciale per il turismo di Roma.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 3
Art. 3. Con deliberazione del Consiglio generale, puo' essere ammesso all'Ente quale "aderente sostenitore", qualunque ente, organizzazione, associazione o persona, che conferisca al patrimonio dell'Ente una quota di partecipazione non inferiore a dieci milioni di lire, rateizzabile in non piu' di cinque anni. Con la stessa modalita', qualunque ente, organizzazione, associazione o persona puo' essere ammessa a partecipare all'Ente in qualita' di "aderente benemerito", mediante il versamento, una volta tanto, di una somma non inferiore a lire 500 mila.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 4
Art. 4. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dalle attivita' mobiliari ed immobiliari conferite dai fondatori o in qualsiasi altro modo acquisite in proprieta' dall'Ente; b) dalle quote conferite dagli aderenti sostenitori e benemeriti; c) da donazioni, lasciti, legati e contributi di terzi a tondo perduto.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 5
Art. 5. L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi, per i quali e' costituito, con il ricavato dell'esercizio della propria attivita', con i contributi di enti o persone e con le rendite patrimoniali.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 6
Art. 6. Organi dell'Ente sono: a) il presidente; b) il Consiglio generale; c) la Giunta esecutive; d) il segretario generale; e) il Collegio dei revisori dei conti.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 7
Art. 7. Il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sul proposta del Ministro per l'industria e per il commercio. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, dispone la esecuzione delle deliberazioni di entrambi gli organi amministrativi e provvede a quanto altro necessario, per assicurare la continuita' e la regolarita' della gestione dell'Ente. E' coadiuvato da due vice presidenti, che lo sostituiscono, ad ogni effetto, in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di delega le funzioni presidenziali sono esercitate dal vice presidente piu' anziano di carica e, in caso di pari anzianita' di carica, dal piu' anziano di eta'. I vice presidenti sono nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Consiglio generale, tra i cui componenti devono essere scelti. Il presidente e i vice presidenti durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati. Le cariche predette sono gratuite.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 8
Art. 8. Il Consiglio generale e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed e' composto, oltre che dal presidente e dai vice presidenti, dai seguenti membri: 1) cinque in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e precisamente: uno della Presidenza del Consiglio del Ministri, uno del Ministero dell'industria e del commercio, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; uno del Ministero del tesoro, ed uno del Ministero dei trasporti; 2) tre in rappresentanza del comune di Roma; 3) due in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Roma; 4) tre in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma; 5) uno in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Roma; 6) uno in rappresentanza dell'Associazione provinciale agricoltori di Roma; 7) uno in rappresentanza dei dirigenti di aziende; 8) quattro in rappresentanza uno per ciascuna delle seguenti categorie: commercianti, industriali, agricoltori ed artigiani; 9) due in rappresentanza dei lavoratori; 10) un rappresentante di ciascun aderente sostenitore di cui al primo comma dell'art. 3; 11) un rappresentante degli espositori. I membri di cui ai numeri da 1) a 7) e 10) sono designati dalle rispettive amministrazioni e organizzazioni. I membri di cui ai numeri 8) e 9) sono scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra gli appartenenti alle rispettive categorie su terne proposte dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale. Il membro di cui al numero 11) e' designato dal presidente dell'Ente, scelto da una terna di nomi, proposta, mediante votazione, da almeno un quinto degli espositori che abbiano partecipato all'ultima manifestazione. I consiglieri durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati. Essi prestano la loro opera gratuitamente. Ai consiglieri residenti fuori della sede dell'Ente verranno rimborsate le spese per la loro partecipazione ai lavori del Consiglio. In caso di vacanza di posti si procede alla sostituzione con le stesse modalita' prescritte per la nomina. La durata in carica del nuovo nominato sara' quella del membro cui e' succeduto. Il Consiglio generale ha i piu' ampi poteri per l'attuazione degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, ne regola l'attivita' e delibera sulle azioni da svolgere, adottando tutti i provvedimenti all'uopo necessari. Spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulle operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 9
Art. 9. Il Consiglio generale e' convocato dal presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta che questi lo ritenga opportuno. Esso deve essere, inoltre, convocato qualora almeno un terzo dei suoi membri ed il Collegio dei revisori dei conti, ne faccia richiesta scritta e motivata al presidente. Gli inviti di convocazione saranno diramati almeno dieci giorni prima della data della riunione; nei casi urgenti il Consiglio puo' essere convocato telegraficamente con soli tre giorni di preavviso. Gli inviti di convocazione devono sempre prevedere la prima e la seconda convocazione. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri; la seconda convocazione, che dovra' avere luogo non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione, sara' valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. Tutte le deliberazioni sia di prima, sia di seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta, cui spetta far constatare la validita' della seduta medesima. Delle deliberazioni adottate e degli affari trattati e' redatto apposito verbale firmato da chi presiede e dal segretario generale.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 10
Art. 10. La Giunta esecutiva e' composta dal presidente, dal due vice presidenti e da sei membri, dei quali uno scelto tra i rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma e uno tra i rappresentanti del comune di Roma, nominati dal Consiglio generale tra i propri componenti. La durata in carica della Giunta e' quella stessa del Consiglio. I suoi componenti possono essere rieletti. La Giunta esecutiva provvede, alla ordinaria amministrazione dell'Ente, secondo le direttive del Consiglio generale, nonche' al lavoro organizzativo, tecnico ed amministrativo dell'Ente stesso. Essa puo' adottare, nei casi di urgenza, qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio generale, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso, nella sua prima adunanza. La Giunta esecutiva e' convocata, previo tempestivo avviso, dal presidente e, secondo la necessita', quando ne facciano domanda due membri. Le prestazioni dei membri della Giunta esecutiva sono a titolo gratuito; ai componenti residenti fuori della sede dell'Ente verra' corrisposto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Giunta. Per la validita' delle sedute occorre la maggioranza del membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' ha prevalenza il voto di chi presiede la seduta. Per la tenuta dei verbali, vale quanto stabilito per il Consiglio generale.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 11
Art. 11. Il segretario generale e' nominato, su proposta del presidente, previo parere della Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il competente organo consultivo. Egli e' il capo degli uffici e del personale e cura la osservanza e la esecuzione delle direttive impartite dal Consiglio generale e dalla Giunta esecutiva, alle cui sedute assiste redigendone e controfirmandone i relativi verbali.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 12
Art. 12. Il Collegio dei revisori del conti e' nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, ed e' composto da cinque membri effettivi: a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente; b) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) uno in rappresentanza del comune di Roma; d) uno in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Roma; e) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma. Con lo stesso decreto sono nominati due revisori supplenti: uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed uno in rappresentanza del Ministero del tesoro. I revisori durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati. Essi assistono alle sedute del Consiglio generale ed hanno i poteri e gli obblighi stabiliti dagli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabili. Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato anno per anno dal Consiglio generale.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 13
Art. 13. L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Rispettivamente entro il 15 dicembre ed il 30 aprile di ogni anno debbono venire trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio, per l'approvazione, il bilancio preventivo dell'esercizio a venire ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente, predisposti dalla Giunta esecutiva e deliberati dal Consiglio generale. Il conto consuntivo deve essere corredato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti. Debbono, inoltre, essere sottoposti all'approvazione dello stesso Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 14
Art. 14. Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno cosi' devolute: il 20% ad incremento del fondo di costituzione; il 70% alla riserva statutaria; il 10% a disposizione della Giunta esecutiva per fini assistenziali e benefici, nonche' per eventuali provvidenze a favore del personale.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 15
Art. 15. Il Ministro per l'industria e per il commercio, nel caso di impossibilita' di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarita', puo', nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario, che nominera' con proprio decreto, per un periodo di tempo, non superiore a sei mesi.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 16
Art. 16. L'Ente puo' essere sciolto per deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica. L'Ente puo', altresi', essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, per manifesta impossibilita' di raggiungere i propri fini e per motivi di interesse pubblico. In ogni caso il liquidatore e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio. Il rendiconto finale del liquidatore e' soggetto all'approvazione dello stesso Ministro.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Roma- art. 17
Art. 17. In caso di scioglimento, il residuo netto del patrimonio, soddisfatti i creditori e rimborsate le quote ai fondatori, verra', con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, devoluto a finalita' di ordine culturale e assistenziale, con particolare riguardo alla citta' di Roma ed alla sua regione. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio GAVA
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