DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. 1068
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Siena l'8 agosto 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso l'Universita' di Siena.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della tisiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verra' senz'altro soppresso con l'obbligo per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
GRONCHI MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 49. - RELLEVA
Convenzione istituzione posto insegnamento di tisiologia facolta' medicina- art. 1
Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della tisiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena. L'anno 1957 questo giorno 8 del mese di agosto, avanti a me dott. Camillo Amic del fu Girolamo da Sassari, direttore amministrativo dell'Universita' di Siena, delegato con decreto n. 676 del 9 novembre 1953 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Universita' stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto-legge 6 aprile 1924, n. 674, e alla presenza dei sottoelencati testimoni, idonei a termine di legge ed a me noti: 1) signora Flora Bralia, applicata Universita'; 2) signor Umberto Pianigiani, economo Universita', sono comparsi i signori: prof. Giuseppe Bianchini del fu Achille, da San Quirico d'Orcia Magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Siena e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Siena in data 1 agosto 1957; Morelli prof. Eugenio del fu Giuseppe, nato a Teglio (Sondrio) e domiciliato per la carica in Roma presso la Federazione italiana contro la tubercolosi, espressamente delegato alla stipulazione della presente convenzione con delibera dell'Ufficio di presidenza della Federazione italiana contro la tubercolosi in data 26 maggio 1957; Premesso: che la Federazione italiana contro la tubercolosi ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della "tisiologia" al fine di assicurare particolare incremento alle indagini nel campo della clinica della tubercolosi nelle sue molteplici espressioni e alla sua diagnostica differenziale il che costituisce la base per il successo della lotta antitubercolare; che in conseguenza di quanto sopra, la predetta Federazione italiana contro la tubercolosi ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto del professore di ruolo di cui sopra; che la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena presso la quale l'insegnamento viene impartito, nella seduta del 7 maggio 1957 ha riconosciuto come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di ruolo suddetto; che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Siena nella seduta del 1 agosto 1957 ha esaminato ed approvato nell'ambito della sua competenza le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il rettore alla stipulazione della presente convenzione. Tutto cio' premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' di Siena e' istituita, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della tisiologia.
Convenzione istituzione posto insegnamento di tisiologia facolta' medicina- art. 2
Art. 2. La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga a versare, in due rate semestrali uguali e anticipate all'Universita' di Siena per il mantenimento del posto di ruolo di tisiologia di cui all'art. 1 il contributo annuo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) pari all'importo della spesa media prevista per un posto di ruolo di professore universitario.
Convenzione istituzione posto insegnamento di tisiologia facolta' medicina- art. 3
Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, caro vita ed indennita' di legge) del professore titolare della cattedra di "tisiologia" di cui all'art 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, la Federazione italiana contro la tubercolosi, si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici ad opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 2.600.000.
Convenzione istituzione posto insegnamento di tisiologia facolta' medicina- art. 4
Art. 4. La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Siena, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma annua di L. 520.000 (cinquecentoventimila), pari cioe' al venti per cento del contributo annuo di cui all'art. 2 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto del professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. La predetta Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga inoltre ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.
Convenzione istituzione posto insegnamento di tisiologia facolta' medicina- art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Siena si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento della "tisiologia" compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra; b) versare annualmente allo Stato la somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) che le verra' corrisposta dalla Federazione italiana contro la tubercolosi in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione; c) destinare a dotazione della cattedra di "tisiologia" la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere. Le somme di cui ai punti ai e b) del presente articolo dovranno affluire al capitolo 19, art. 13 Ricuperi diversi dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario nel quale sara' nominato il titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.
Convenzione istituzione posto insegnamento di tisiologia facolta' medicina- art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di "tisiologia" si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione posto insegnamento di tisiologia facolta' medicina- art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Universita' di Siena del professore titolare della cattedra di "tisiologia" e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione posto insegnamento di tisiologia facolta' medicina- art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Essendo stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di di Siena, sara' registrata in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' di Siena. Il presente atto, escluse le firme, consta di numero facciate (7) e di righe (10). Il rettore: Prof. G. Bianchini Il presidente della Federazione italiana della lotta contro la tubercolosi Prof. Eugenio Morelli Testi: F.to Flora Bralia, teste Umberto Pianigiani, teste Camillo Amic Registrato Siena, li' 9 agosto 1957, al volume 193, n. 370, mod. 1, esatte L. gratis. Il procuratore superiore (Firma illeggibile) Copia conforme al suo originale. Il direttore amministrativo Dott. Camillo Amic
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