DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1957, n. 1095

Type DPR
Publication 1957-10-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda in data 4 ottobre 1955, con la quale il legale rappresentante della Fondazione "Edilscuola" chiede il riconoscimento giuridico della Fondazione stessa, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice civile; Visto l'atto costitutivo e lo statuto della predetta Fondazione rogato in data 5 agosto 1955 per notar Lino Zamboni n. 13770 di repertorio; Considerato che con successivo verbale dell'assemblea dei soci della cooperativa Edilscuola in data 8 luglio 1957 sono state apportate allo statuto e all'atto costitutivo della Fondazione le modifiche ritenute necessarie per adeguarne la istituzione e la regolamentazione alla vigente legislazione in materia ed alle finalita' istitutive; Ritenuto di aderire alla richiesta di riconoscimento giuridico della Fondazione, in considerazione degli scopi che la stessa si propone; Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: E' concesso il riconoscimento della personalita' giuridica, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice civile, alla Fondazione denominata Edilscuola con sede in Verona e ne e' approvato lo statuto organico nel testo allegato al presente decreto visto dal Ministro proponente.

GRONCHI GUI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1957

Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 33. - DI PRETORO

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 1

Statuto della Fondazione "Edilscuola" in Verona Art. 1. E' costituita con sede in Verona una Fondazione, denominata "Edilscuola", avente lo scopo di "provvedere all'educazione professionale per l'apprendimento dei mestieri attinenti all'industria edilizia", ai sensi dell'art. 54 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, o del corrispondente articolo di rinnovo del contratto medesimo.

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 2

Art. 2. L'Istituto si propone di dare una qualifica ai manovali comuni e manovali specializzati di Verona e Provincia, provenienti dal settore dell'edilizia, e di perfezionare le capacita' tecniche e culturali di maestranze edili provviste di una qualifica. L'addestramento professionale e la preparazione delle maestranze potranno attuarsi attraverso anche l'applicazione degli addestrandi in esercitazioni pratiche produttive in cantieri di costruzioni di opere murarie e di fabbricati edilizi. A tal fine l'Istituto puo' effettuare l'acquisto di terreni, la costruzione di fabbricati, la vendita o la locazione delle costruzioni o di parte delle medesime, nonche' compiere ogni operazione finanziaria all'uopo necessaria, compresa l'assunzione di mutui anche ipotecari a norma delle vigenti disposizioni di legge, destinando gli eventuali utili solo ed esclusivamente all'addestramento professionale dei lavoratori.

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 3

Art. 3. L'Istituto provvede alla sua attivita' mediante il patrimonio di fondazione di L. 500.000 (cinquecentomila) costituito da buoni del Tesoro novennali 5%, risultante dal contributo che viene dato dalla Societa' cooperativa per l'istruzione professionale dei lavoratori edili della provincia di Verona Edilscuola", nonche' mediante: a) l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare attualmente di proprieta' della Societa' cooperativa per l'istruzione professionale dei lavoratori edili della provincia di Verona "Edilscuola", patrimonio di cui la Cooperativa effettuera' la devoluzione all'Istituto, ad avvenuto riconoscimento giuridico dell'Istituto stesso; b) fondi provenienti dal versamento di un'aliquota sul salari corrisposta dalle imprese di costruzioni edili svolgenti attivita' nella provincia di Verona, nella misura percentuale prevista dall'art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia del 18 dicembre 1954 e nella misura e secondo le modalita' che dovessero essere regolamentate in avvenire da disposizioni legislative o da norme contrattuali; c) eventuali assegnazioni di fondi, finanziamenti e sovvenzioni che venissero erogati - a norma delle disposizioni di legge concernenti la formazione professionale dei lavoratori - dal Ministero del lavoro o da altri enti od organismi preposti alla organizzazione dei corsi professionali di addestramento o di qualificazione dei lavoratori dell'industria edile; d) eredita', lasciti, donazioni ed elargizioni che gli pervenissero da enti, societa', industrie o privati cittadini che desiderano aiutare il raggiungimento delle finalita' che l'Istituto si prefigge; e) eventuali contribuzioni straordinarie dello Stato, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali; f) fondi di riserva. Il patrimonio dell'Istituto puo' essere investito in beni immobili urbani e rustici, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in macchinari, attrezzature e altri mobili in genere. Qualsiasi forma di investimento patrimoniale dovra', pero', essere effettuata unicamente ed esclusivamente in funzione del raggiungimento delle finalita' didattiche ed addestrative indicate all'art. 2, con esclusione, quindi, di qualsiasi scopo di lucro. Pertanto, ogni eventuale reddito derivante dai suddetti investimenti dovra' essere devoluto secondo i criteri indicati nell'art. 16 del presente statuto. Per ogni acquisto di beni immobili e quindi anche per l'accettazione di eredita' e di legati e di donazioni si dovra' procedere previa autorizzazione a norma della [legge 5 giugno 1950, n. 1037](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-05;1037).

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 4

Art. 4. L'amministrazione dell'Istituto e' affidata ad un Consiglio di sei membri designati pariteticamente dalle rispettive organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Verona che hanno aderito al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini. Qualora, altre organizzazioni sindacali di datori di lavoro o di lavoratori aderissero, in avvenire, ai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, anche queste verranno rappresentate nel Consiglio di amministrazione dell'istituto, fermo restando, in ogni caso, il principio della pariteticita' indicato nel primo comma del presente articolo.

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 5

Art. 5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. E' compito del presidente del Consiglio di amministrazione cessante, o di chi ne fa le veci, di richiedere, nel corso dei trenta giorni che precedono la scadenza ogni triennio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alte organizzazioni cui compete la designazione dei componenti il Consiglio, la rinnovazione delle cariche. Decorso il termine di sessanta giorni da tale richiesta scritta, senza che le organizzazioni interessate abbiano provveduto alla designazione dei nuovi consiglieri, il presidente del Consiglio di amministrazione cessante, o chi ne fa le veci, dovra' richiedere ai Prefetto di Verona di designare, con proprio decreto, i consiglieri mancanti.

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 6

Art. 6. Se nel corso del triennio, per qualsiasi causa, venissero a cessare uno o piu' amministratori, i cessanti verranno sostituiti con altri membri che - a richiesta del presidente del Consiglio di amministrazione in carica o di chi ne fa le veci - dovranno essere designati, nel termine di sessanta giorni, dalle rispettive organizzazioni, e, in caso di mancata nomina, la designazione in conformita' alla procedura indicata nell'articolo precedente - sara' fatta dal Prefetto di Verona, con suo decreto richiesto dal presidente del Consiglio di amministrazione in carica, o da chi ne fa le veci. I nuovi membri, designati nel corso del triennio, scadranno insieme con gli altri consiglieri.

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 7

Art. 7. Il Consiglio di amministrazione, nella adunanza di insediamento, che dovra' essere tenuta entro il primo mese di ogni nuovo periodo di carica, elegge il presidente nella persona di un rappresentante dei costruttori, il vice presidente, nella persona di un rappresentante dei lavoratori ed il direttore dell'Istituto all'infuori del Consiglio stesso. Il Consiglio nomina infine un segretario del Consiglio cui spetta il compito di redigere i verbali delle adunanze che debbono essere sottoscritti dal presidente, dal vice presidente e dallo stesso segretario.

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 8

Art. 8. Le cariche del presidente, del vice presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione dell'istituto sono gratuite. Saranno rimborsate esclusivamente le spese vive sostenute per eventuali incarichi conferiti dal Consiglio di amministrazione stesso.

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 9

Art. 9. Il Consiglio di amministrazione dovra' adunarsi almeno ogni quadrimestre ed in ogni caso per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il primo quadrimestre di ogni anno. La convocazione viene fatta dal presidente - o, in caso di impedimento di questi o per espressa delega dello stesso, dal vice presidente - a mezzo lettera, con un preavviso di almeno cinque giorni dalla data di adunanza e con la specificazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza il preavviso, da inviarsi con telegramma, puo' essere di solo un giorno. Il presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio sempre quando ne e' fatta domanda da almeno la meta' dei consiglieri in carica, o dai sindaci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 10

Art. 10. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, e in mancanza dal vice presidente. In mancanza pure di questi saranno presiedute dal membro piu' anziano di eta' dei consiglieri designati dai rappresentanti del Collegio dei costruttori edili. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' fino dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale, salvo che il Consiglio disponga diversamente. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente o, in assenza pure di questi, del membro piu' anziano di eta' dei consiglieri designati.

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 11

Art. 11. Il Consiglio di amministrazione e' investito di ogni piu' ampio potere per compiere tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, ed ha quindi tutte le facolta' di azione e di gestione per attuare gli scopi dell'Istituto, senza eccezione di sorta. Pero', per le vendite e per gli acquisti di beni immobili, per le costituzioni di ipoteche, e per gli atti che impegnano piu' di un esercizio, e' richiesto il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio. In particolare, il Consiglio di amministrazione, entro il primo anno di insediamento, dovra' redigere un dettagliato regolamento per il funzionamento dei corsi di qualificazioni e specializzazione delle maestranze edili, con particolare riguardo ai programmi didattici, teorici e pratici che saranno svolti nell'effettuazione dei corsi stessi.

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 12

Art. 12. Spetta al presidente dell'istituto: a) di rappresentare legalmente l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, nonche' avanti tutte le autorita' amministrative e giudiziarie; b) di convocare, in seduta ordinaria e straordinaria, il Consiglio di amministrazione; c) di presiedere il Consiglio di amministrazione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso; d) di firmare, unitamente al vice presidente, i mandati di riscossione e pagamento; e) di redigere, in unione al vice presidente, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi da presentare poi ai sindaci ed al Consiglio di amministrazione per la loro approvazione.

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 13

Art. 13. Spetta al direttore il coordinamento didattico e tecnico dell'Istituto in conformita' alle delibere del Consiglio. Il direttore puo' essere invitato ad intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione, senza voto deliberativo.

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 14

Art. 14. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. I membri effettivi sono designati: uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ed uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Verona che hanno aderito al vigente od aderiranno ai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia. i due sindaci supplenti sono designati, con il medesimo criterio della pariteticita' valevole per i sindaci effettivi, uno dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ed uno dalle organizzazioni sindacali del lavoratori. Il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che assumera la funzione di presidente del Collegio sindacale sara' designato dallo stesso Ministero nella persona di un dirigente dell'ispettorato del lavoro - Circolo di Verona - o dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Verona. I componenti del Collegio sindacale durano in carica tre anni. Per la rinnovazione delle cariche alla scadenza del triennio e per la sostituzione, nel corso del triennio, dei sindaci che per qualsiasi causa venissero a cessare, vale la medesima procedura indicata negli articoli 5 e 6 per il Consiglio di amministrazione. Il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si intendera' tacitamente riconfermato nella carica, qualora almeno un mese prima della scadenza di ciascun triennio non ne venga comunicata la sostituzione. La misura degli emolumenti spettanti al presidente del Collegio sindacale ed ai sindaci sara' annualmente fissata dal Consiglio di amministrazione. I sindaci devono essere convocati dai presidente del Collegio sindacale per l'esame del bilanci almeno venti giorni prima della delibera sugli stessi. Il Collegio sindacale - esaminate le risultanze del bilancio con quelle del registri - deve redigere apposita relazione da presentare al Consiglio di amministrazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza fissata per la deliberazione del bilancio. I sindaci possono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione, senza voto deliberativo ed hanno la facolta' di provvedere in ogni momento, sia collegialmente che individualmente, all'esame del registri e degli atti dell'Istituto, documenti di cassa, riscontro del contante e dei valori. I risultati delle Ispezioni del Collegio sindacale sono annotati nel relativo libro del verbali.

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 15

Art. 15. L'esercizio finanziario dell'Istituto decorre dal primo gennaio e termina al trentuno dicembre. Non piu' tardi del trenta novembre di ciascun anno il presidente deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio. Il bilancio per l'esercizio passato deve essere presentato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. I conti consuntivi devono esser preventivamente esaminati dal Collegio del sindaci e corredati dalla sua relazione.

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 16

Art. 16. Salvo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge per la costituzione del fondo di riserva ordinario e salvo l'eventuale Istituzione, a giudizio del Consiglio di amministrazione, di uno o piu' fondi di riserva straordinaria, tutte le altre rendite dell'Istituto saranno interamente ed esclusivamente devolute, con le modalita' che saranno fissate dal Consiglio di amministrazione, al raggiungimento delle finalita' dell'Istituto, indicate nell'art. 2, del presente statuto.

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 17

Art. 17. L'Istituto potra' essere estinto: a) nel caso che gli scopi siano esauriti; b) nel caso che gli scopi siano divenuti impossibili; c) nel caso che il patrimonio, rendite o fondi in genere siano divenuti insufficienti. Verificandosi uno del fatti predetti, il Consiglio di amministrazione deve deliberare, ove necessario, la presentazione dell'istanza per la dichiarazione di estinzione dell'istituto ai sensi del [terzo comma dell'art. 27 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art27-com3).

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 18

Art. 18. I liquidatori sono nominati dal Consiglio di amministrazione in numero di cinque, dei quali due scelti fra i membri designati dalle organizzazioni sindacali del lavoratori edili ed il quinto nella persona di un professionista esperto del ramo.

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 19

Art. 19. In caso di estinzione dell'Istituto il patrimonio rimanente, dopo il pagamento di tutto le passivita', sara' devoluto ad organismi aventi finalita' e scopi analoghi a quelli dell'Istituto.

Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona- art. 20

Art. 20. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si osserveranno le disposizioni dettate in materia dal [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) e dalle leggi vigenti e future. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale GUI

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