DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1957, n. 1112
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572;
Visto l'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione del testo unico medesimo;
Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, sulla conservazione del nuovo catasto;
Visto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1250, che stabilisce le circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici del catasto, modificato con regio decreto 19 febbraio 1942, n. 227, nonche' col decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1234, col quale venne istituito l'Ufficio tecnico del catasto di Viterbo e con i decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, n. 573 e n. 574, coi quali vennero soppressi gli Uffici tecnici del catasto de L'Aquila, di Piacenza, Pisa, Roma e Siena;
Ritenuta la necessita' di sopprimere i rimanenti Uffici tecnici del catasto e cio' in dipendenza della ultimazione dei lavori cui essi provvedevano;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 luglio 1957 sono soppressi gli Uffici tecnici del catasto di Alessandria, Belluno, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Firenze, Genova, La Spezia, Lucca, Messina, Novara, Parma, Perugia, Pistoia, Reggio Calabria, Savona, Sondrio, Udine, Vercelli e Viterbo.
GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 54. - DI PRETORO
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