LEGGE 25 novembre 1957, n. 1128

Type Legge
Publication 1957-11-25
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Le persone fisiche che, per assoluta impossibilità derivante da circostanze di guerra, non hanno presentato, entro i termini, la domanda per ottenere gli indennizzi previsti dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, possono produrre istanza di essere rimessi in termini entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, o, perdurando lo stato d'impossibilità, non oltre novanta giorni dopo la cessazione della causa che ha impedito la presentazione della domanda. L'istanza è proposta al Ministro per il tesoro che provvede sentite le competenti Commissioni amministrative, di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 novembre 1957 GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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