DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1145

Type DPR
Publication 1957-10-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata, e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 30 agosto 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della Universita' di Milano.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

GRONCHI MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1957

Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 83. - RELLEVA

Convenzione funzionamento istituto medicina legale Milano e porto professore- art. 1

Repertorio n. 163 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione con il comune di Milano ad integrazione della precedente convenzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1235, per il funzionamento dell'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni della Universita' degli studi di Milano e per la istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di medicina legale predetta. L'anno millenovecentocinquantasette e questo giorno trenta del mese di agosto nella sede del rettorato della Universita' degli studi di Milano, innanzi a me dott. Carlo Baccarini, direttore amministrativo della Universita' medesima e funzionario delegato agli atti e contratti stipulati nell'interesse della stessa Universita' con decreto rettorale 1 agosto 1944, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario e alla presenza dei signori: dott. Roberto Buongiovanni, funzionario, dott. Oberdan Marchetti, funzionario, testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti i signori: on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco, Rettore Magnifico della Universita' degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 18 giugno 1956 del Consiglio di amministrazione della stessa Universita'; prof. dott. Virgilio Ferrari, sindaco di Milano in rappresentanza e nell'interesse del comune di Milano debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio comunale del 5 aprile 1956, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 22 giugno 1956; Premesso: che con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1235, e' stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Milano il 21 febbraio 1953 tra l'Universita' degli studi di Milano ed il comune di Milano per il funzionamento dell'istituto di medicina legale e per la istituzione ai sensi dell'art. 1, sub. art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni, presso la Facolta' di medicina e chirurgia della stessa Universita', in aggiunta a quelli indicati nella tabella 4 annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito nella predetta legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni e integrazioni; che fra il comune di Milano e l'Universita' degli studi di Milano si svolge, da anni, una reciproca collaborazione per provvedere, nell'interesse del Comune, ai servizi igienicosanitari e di polizia mortuaria e soddisfare, nell'interesse dell'Universita', alle funzioni scientifico-didattiche nel campo della medicina legale; che il comune di Milano, constatata la necessita' di rendere piu' efficiente il servizio di polizia mortuaria che richiede indagini complementari istologiche, sierologiche e chimicobatteriologiche, ha riconosciuta fondata la richiesta dell'Universita' degli studi di Milano di un adeguato aumento del contributo previsto dalla predetta convenzione 21 febbraio 1953, anche allo scopo di istituire un secondo posto di assistente ordinario, ha elevato - con deliberazione 5 aprile 1956, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 22 giugno 1956 - il contributo di cui alla convenzione sopra citata di lire un milione a lire quattro milioni per gli scopi predetti; che il Ministero della pubblica istruzione, con nota 15 aprile 1957, n. 1420, diretta all'Universita', ha comunicato i nuovi criteri disposti dal Ministero del tesoro per la istituzione di posti di ruolo convenzionati; che le autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Milano, in relazione alla sopra richiamata deliberazione del comune di Milano, hanno approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta di istituire un secondo posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni; Tutto cio' premesso dal convenuti su costituiti signori nelle rispettive competenze, in esecuzione della volonta' personale e della autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. Ferme restando tutte le condizioni previste dalla sopraddetta convenzione stipulata il 21 febbraio 1953, il contributo in essa contemplato erogato dal comune di Milano nella somma di lire un milione per il funzionamento dell'istituto di medicina legale della Universita' degli studi di Milano, viene aumentato a lire quattro milioni a far tempo dal 1 gennaio 1956.

Convenzione funzionamento istituto medicina legale Milano e porto professore- art. 2

Art. 2. In dipendenza di quanto previsto dall'articolo precedente, l'Universita' degli studi di Milano si obbliga ad istituire, a far tempo dalla data di approvazione della presente convenzione, un secondo posto di assistente ordinario in aggiunta a quello gia' istituito con la convenzione di cui sopra, da destinarsi all'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni, ai sensi dell'[art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;465~art13bis).

Convenzione funzionamento istituto medicina legale Milano e porto professore- art. 3

Art. 3. Con il contributo di lire quattro milioni, di cui al precedente art. 1, che sara' versato dal comune di Milano alla Universita' degli studi di Milano, in un'unica soluzione entro il primo trimestre di ogni anno a partire dal 1 gennaio 1956, sara' provveduto, a cura dell'Universita' degli studi di Milano: a) a rimborsare allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti da corrispondere al due assistenti di ruolo ivi compresi I relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute sugli stipendi che dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; b) a versare inoltre allo Stato annualmente con imputazione al capitolo 121 ed art. 13 dell'esercizio 1956-57, e capitolo e articolo corrispondenti del successivi esercizi dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, il 20% (venti per cento) sugli assegni fissi spettanti ai titolari dei predetti posti di assistenti al fine di costituire l'apposito fondo relativo al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei medesimi posti qualora si verifichino le condizioni di decadenza della presente convenzione di cui al successivo art. 8. L'onere suddetto corrisponde a L. 280.000 (duecentottantamila) annue per ognuno dei due posti sopra menzionati.

Convenzione funzionamento istituto medicina legale Milano e porto professore- art. 4

Art. 4. Assolti gli obblighi previsti ad ogni titolo della presente convenzione per quanto concerne specificamente il funzionamento dei due posti di assistente ordinario, la eventuale eccedenza sul contributo di lire quattro milioni versato dal comune di Milano verra' devoluta ad esclusivo beneficio dell'Istituto di medicina legale per le necessita' inerenti al servizi igienico-sanitari e di polizia mortuaria che, in dipendenza della precedente convenzione 21 febbraio 1953, l'Istituto predetto deve assolvere per conto del comune di Milano e nell'interesse dell'Universita' per quanto riguarda le funzioni scientifiche e didattiche nel campo della medicina legale.

Convenzione funzionamento istituto medicina legale Milano e porto professore- art. 5

Art. 5. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico degli assistenti di ruolo dovesse superare il contributo di cui all'art. 1, il comune di Milano si obbliga ad aumentare il contributo stesso nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento dei due posti suddetti. L'aumento del contributo decorrera' dalla stessa data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici a favore degli assistenti universitari. Analogo aumento proporzionale del predetto contributo verra' fatto dal comune di Milano nel previsto caso di miglioramenti economici per integrare il versamento del venti per cento che costituisce il fondo di previdenza di cui alla lettera b) dell'art. 3.

Convenzione funzionamento istituto medicina legale Milano e porto professore- art. 6

Art. 6. Oltre agli obblighi previsti dall'art. 3 della presente convenzione l'Universita' degli studi di Milano provvedera' altresi' a versare allo Stato gli eventuali aumenti di cui all'art. 5.

Convenzione funzionamento istituto medicina legale Milano e porto professore- art. 7

Art. 7. La presente convenzione integrativa della precedente richiamata nelle premesse, avra' la durata di dieci anni, a far tempo dal 1 gennaio 1956, e si intendera' tacitamente rinnovabile, di decennio in decennio, salvo disdetta da una delle parti contraenti notificata un anno prima della scadenza di ogni decennio.

Convenzione funzionamento istituto medicina legale Milano e porto professore- art. 8

Art. 8. Qualora la presente convenzione non venga rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti, la convenzione stessa si intendera' decaduta e i due posti di assistente ordinario destinati all'insegnamento della medicina legale e delle assicurazioni verranno soppressi e i titolari di essi cesseranno immediatamente dal servizio.

Convenzione funzionamento istituto medicina legale Milano e porto professore- art. 9

Art. 9. La presente convenzione e' sostitutiva della precedente convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano e il comune di Milano firmata dalle parti il giorno 5 settembre 1956 e registrata a Milano, atti pubblici, il 6 settembre 1956, al n. 6153, mod. 1, vol. 1131.

Convenzione funzionamento istituto medicina legale Milano e porto professore- art. 10

Art. 10. La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse della Universita' di Milano, sara' registrata in esenzione di tasse di bollo e di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria di Milano. f.to Giuseppe Menotti de Francesco f.to Virgilio Ferrari, sindaco di Milano f.to Roberto Buongiovanni, teste f.to Oberdan Marchetti, teste f.to Dott. Carlo Baccarini Registrato a Milano, Atti pubblici, il 30 agosto 1957, n. 7084, mod. 1°, vol. 1177. Esatte lire - gratis. Il direttore f.to Dott. Celestino De Lisio Copia autentica all'originale depositato agli atti di questa Universita'. L'Ufficiale rogante Dott. Carlo Baccarini

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