DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1146

Type DPR
Publication 1957-10-03
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Messina in data 7 giugno 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

GRONCHI MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1957

Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 85. - RELLEVA

Convenzione istituzione posto medicina del lavoro facolta' medicina Messina- art. 1

Repertorio n. 71 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Messina. L'anno millenovecentocinquantasette, addi' sette del mese di giugno, nella sede dell'Universita' degli studi di Messina, via Tommaso Cannizzaro, dinnanzi a me, comm. rag. Antonino Maugeri, direttore amministrativo della predetta Universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 3 gennaio 1949, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza di testimoni; si sono costituiti, da una parte, il prof. avv. Salvatore Pugliatti fu Giuseppe, Rettore funzionante dell'Universita' degli studi di Messina, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della stessa Universita', in data 14 settembre 1956, e dall'altra il sig. dott. Cicala Nicola di Saverio, direttore della sede provinciale di Messina dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto come dalla deliberazione in data 16 maggio 1957 e come da estratto autentico che si allega al presente atto. Premesso: che l'insegnamento di medicina del lavoro e' compreso fra gli insegnamenti complementari per la laurea in medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina e che la Facolta' di medicina e chirurgia, con deliberazione del 3 febbraio 1955, si e' dichiarata disposta ad accettare una eventuale offerta di cattedra convenzionata per la medicina del lavoro, che il Consiglio della suddetta Facolta', il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Messina hanno pertanto esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo; che lo statuto dell'Universita' di Messina, nell'ordinamento degli studi per la laurea in medicina e chirurgia e precisamente all'art. 46, comprende l'insegnamento di medicina del lavoro; Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Messina e' Istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro.

Convenzione istituzione posto medicina del lavoro facolta' medicina Messina- art. 2

Art. 2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate, all'Universita' degli studi di Messina, per il mantenimento del posto di ruolo di medicina del lavoro, di cui all'art. 1 a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Convenzione istituzione posto medicina del lavoro facolta' medicina Messina- art. 3

Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennita' di legge), del professore titolare della cattedra di medicina del lavoro, di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila).

Convenzione istituzione posto medicina del lavoro facolta' medicina Messina- art. 4

Art. 4. L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Messina, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa, l'ulteriore somma annua di L. 520.000 (cinquecentoventimila) pari cioe' al 20% del contributo annuo di cui all'art. 2 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi. Il predetto Istituto si obbliga inoltre ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Convenzione istituzione posto medicina del lavoro facolta' medicina Messina- art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Messina si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro, compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra; b) versare annualmente allo Stato la somma che le verra' corrisposta dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione; c) destinare a dotazione della cattedra di medicina del lavoro la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere. Le somme di cui al punti a) e b) del presente articolo dovranno affluire al capitolo 19 - articolo 13, Ricuperi diversi dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario nel quale sara' nominato il titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.

Convenzione istituzione posto medicina del lavoro facolta' medicina Messina- art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non vengano aumentati i contributi di cui agli articoli 2 e 4, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti, il posto di professore di ruolo di medicina del lavoro si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione posto medicina del lavoro facolta' medicina Messina- art. 7

Art. 7. La presente convenzione avra' vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Messina del professore titolare della cattedra di medicina del lavoro e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una dalle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione posto medicina del lavoro facolta' medicina Messina- art. 8

Art. 8. La presente convenzione avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Essendo stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Messina, sara' registrata in esenzione di tassa di registro e bollo, al sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e scritto a macchina da persona di mia fiducia si compone di fogli tre, facciate sette e righe sei, e viene da me letto ai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato che a ciascuno di essi e' stato conferito dai rispettivi organi deliberanti e lo sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante. Dopo di che viene cosi' firmato: F.to Salvatore Pugliatti " Nicola Cicala " Antonino Maugeri Per copia conforme Messina, addi' 10 giugno 1957 Il direttore amministrativo A. Maugeri Registrato a Messina, addi' 8 giugno 1957, n. 6565, vol. 304, foglio 193, Atti pubblici. Esatte lire - gratis. Il direttore F.to Dott. Oreste Virgilio

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.