DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1147

Type DPR
Publication 1957-10-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge della Regione siciliana 11 dicembre 1953, n. 63;

Veduta la legge della Regione siciliana 22 giugno 1956, n. 35;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 4 maggio 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Palermo.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di lingua e letteratura albanese in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Palermo nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

GRONCHI MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1957

Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 84. - RELLEVA

Convenzione istituzione professore lingua e letteratura albanese- art. 1

Repertorio n. 88 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della lingua e letteratura albanese presso la Facolta' di lettere e filosofia. L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno quattro del mese di maggio in Palermo, nel gabinetto dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata; Innanzi a me dott. Gaetano Capparelli, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Palermo, delegato con decreto rettorale dei 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Universita' medesima, ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei ai termini di legge: cav. Giuseppe Cardella, domiciliato in Palermo, via Gioacchino Di Marzo, 16; Pietro La Monica, domiciliato in Palermo, via Archirafi n. 29, impiegato; Sono comparsi personalmente i signori: on. Bartolomeo Cannizzo, nato a Giarratana, Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato, per la carica, presso l'Assessorato in Palermo, via Sgarlata, autorizzato a stipulare la presente convenzione con le leggi regionali 11 dicembre 1953, n. 63 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 64 del 15 dicembre 1953) e del 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 39 del 23 giugno 1956); prof. Lauro Chiazzese, nato a Mazzarino e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Universita', sito in via Maqueda, nella sua qualita' di Rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' del 10 luglio 1956. Premesso: a) che lo statuto dell'Universita' di Palermo, nell'ordinamento didattico per la Facolta' di lettere e filosofia, comprende, fra gli insegnamenti complementari, quello di lingua e letteratura albanese, e che ragioni di contingente opportunita' rendono necessario la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Regione siciliana si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo regionale per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente; c) che con legge regionale dell'11 dicembre 1953, n. 63 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" del 15 dicembre 1953, n. 64), l'Assessore per la pubblica istruzione e' autorizzato a stipulare una convenzione con la Universita' di Palermo per la Istituzione di un posto di professore di ruolo di lingua e letteratura albanese presso la Facolta' di lettere e filosofia; d) che per gli scopi predetti, con legge regionale 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 39 del 23 giugno 1956) e' autorizzata la spesa annua necessaria; e) che il Consiglio della Facolta' di lettere, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Palermo, hanno accettato, col piu' vivo gradimento, l'offerta dell'istituzione del nuovo posto di ruolo. Tutto cio' premesso detti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Palermo sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di professore di ruolo di lingua e letteratura albanese.

Convenzione istituzione professore lingua e letteratura albanese- art. 2

Art. 2. L'Assessore per la pubblica Istruzione della Regione siciliana, in virtu' dei poteri conferitigli dalla [legge 22 giugno 1956, n. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-06-22;35) (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 39 del 23 giugno 1956), assume l'obbligazione di corrispondere alla Universita' di Palermo, per il finanziamento della cattedra di lingua e letteratura albanese, annualmente, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare della cattedra, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla cattedra stessa.

Convenzione istituzione professore lingua e letteratura albanese- art. 3

Art. 3. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposti dallo Stato, la somma di cui all'art. 2 risultasse inferiore a quella che l'Universita' di Palermo e' tenuta a versare allo Stato, l'Assessore per la pubblica Istruzione della Regione siciliana versera', annualmente alla Universita' degli studi la somma occorrente per integrare la differenza suddetta; fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della convenzione ed il posto di ruolo di cui trattasi sara' soppresso, ed il relativo titolare cessera' dal servizio.

Convenzione istituzione professore lingua e letteratura albanese- art. 4

Art. 4. La presente convenzione si intendera', inoltre decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza, o alle successive scadenze di cui all'art. 8; b) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo, e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i casi suddetti il posto di professore di ruolo di lingua e letteratura albanese si intendera' senz'altro soppresso, ed il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione professore lingua e letteratura albanese- art. 5

Art. 5. L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si obbliga, altresi', a versare, annualmente, all'Universita' di Palermo, oltre a quanto indicato negli articoli 2 e 3, il venti per cento (20%) sul trattamento economico di attivita' spettante al titolare della cattedra, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare della cattedra, nel caso in cui egli abbia a cessare dal servizio maturando il diritto al trattamento medesimo.

Convenzione istituzione professore lingua e letteratura albanese- art. 6

Art. 6. L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si impegna a versare la somma di cui sopra entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione professore lingua e letteratura albanese- art. 7

Art. 7. L'Universita' degli studi di Palermo si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato a: a) versare, annualmente, allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento della lingua e letteratura albanese compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra, in conto entrate del Tesoro; b) versare allo Stato annualmente, la somma che verra' corrisposta dall'Assessorato per la pubblica istruzione in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 5 della presente convenzione, con esonero dell'Universita' stessa da ogni altro obbligo e responsabilita'.

Convenzione istituzione professore lingua e letteratura albanese- art. 8

Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni venti, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo, e si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione professore lingua e letteratura albanese- art. 9

Art. 9. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Palermo, e' esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura, in presenza del testimoni, alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volonta'. F.to Bartolomeo Cannizzo nel nome " Lauro Chiazzese " Giuseppe Cardella " Pietro La Monica " Gaetano Capparelli Registrato a Palermo l'8 maggio 1957, al n. 11602, libro 1°, vol. 858, esatte lire esente. Il Direttore f.to Dott. Raimondo Caruana

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