LEGGE 29 novembre 1957, n. 1155
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'importo delle tasse dei trasporti gratuiti effettuati per riconosciuti motivi d'interesse generale o dello Stato ed i minori introiti derivanti da riduzioni, concessioni o prezzi speciali di trasporto praticati per gli stessi motivi, sono rimborsati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dai Ministeri od Enti pubblici interessati alla concessione ed a carico dei quali deve gravare la relativa spesa.
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