DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1156

Type DPR
Publication 1957-10-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi la annessa convenzione e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulati in Torino in data 16 febbraio 1957 e 17 maggio 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di otorinolaringoiatria dell'Universita' di Torino.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 sub art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4

Le somme dovute dall'Universita' di Torino, concernenti il trattamento economico di attivita' del titolare del posto ed il contributo per la costituzione del fondo per trattamento di quiescenza eventualmente spettante al titolare medesimo, devono affluire allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio nel quale sara' nominato tale titolare (capitolo 122, art. 13, per la gestione 1957-58) e degli esercizi successivi.

GRONCHI MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1957

Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 81. - RELLEVA

Convenzione finanziamento assistente Facolta' di medicina- art. 1

N. 224 repertorio UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione fra l'Universita' degli studi di Torino e la Banca Brignone per il finanziamento di un posto di assistente ordinario nella Facolta' di medicina e chirurgia da destinare alla cattedra di clinica otorinolaringoiatrica. L'anno millenovecentocinquantasette, addi' sedici del mese di febbraio, in Torino, nella sala delle adunanze dell'Universita' degli studi di Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, innanzi a me dott. Filippo Edoardo Strumia, direttore di sezione dell'Universita', funzionario delegato, con decreto del rettore in data 10 gennaio 1946, a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Universita' medesima, a norma dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario. Omessa la presenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario fu Giacomo, nato e residente a Torino, in via Cosseria n. 11, rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, autorizzato alla stipulazione del presente alto con deliberazione in data 17 ottobre 1956 del Consiglio di amministrazione di detta Universita', che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera A); Brignone avv. Carlo fu Amedeo, nato a Pinerolo residente a Torino, via Donati n. 12, titolare della Banca Brignone, con sede in Torino, via Giannone n. 1, il quale esibisce dichiarazione rilasciata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino attestante detta sua qualita', che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera B); Premesso: a) che la Banca Brignone di Torino e l'Universita' degli studi di Torino hanno concordemente riconosciuto l'utilita' di dare incremento alle attivita' clinica ed assistenziale della specialita' otorinolaringoiatrica, sviluppando in modo particolare la parte concernente le sordita' professionali; b) che, per la realizzazione del fine sopra specificato, si rende necessaria la istituzione di un posto di assistente convenzionato presso la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Torino; c) che il Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. il Consiglio di amministrazione ed il Senato accademico della Universita' degli studi di Torino, con deliberazione rispettivamente in data 25 settembre 1956, 9 ottobre 1956, 11 gennaio 1957, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, del detto posto di assistente ordinario. Tutto cio' premesso: I sopra citati signori, della cui personale Identita' e piena capacita' giuridica, io, ufficiale rogante sono certo, a conferma delle premesse di cui sopra, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Torino sara' istituito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario, in aggiunta a quelli assegnati a detta Facolta', da destinare alla cattedra di clinica otorinolaringoiatrica. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza del titolare del sopradetto posto di assistente sara' quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle Universita'.

Convenzione finanziamento assistente Facolta' di medicina- art. 2

Art. 2. La Banca Brignone, con sede in Torino, via Giannone n. 1, si obbliga a corrispondere alla Universita' degli studi di Torino, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, la somma di annue lire 1.400.000 (un milione e quattrocentomila) per il finanziamento del suddetto posto di assistente ordinario.

Convenzione finanziamento assistente Facolta' di medicina- art. 3

Art. 3. L'Universita' degli studi di Torino si obbliga in dipendenza della istituzione del posto di cui all'art. 1: a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato all'assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' lo ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto assistente dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; b) ad aggiungere alla dotazione ordinaria della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica la somma che rimanesse disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a).

Convenzione finanziamento assistente Facolta' di medicina- art. 4

Art. 4. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 1.400.000 risultasse inferiore a quella necessaria alla Universita' degli studi di Torino per versare allo Stato le somme dovute ai sensi del suddetto art. 3, lettera a) per il predetto posto di ruolo di assistente, la Banca Brignone si impegna, per tutta la durata della presente convenzione, a versare annualmente alla Universita' di Torino la somma occorrente per integrare la differenza medesima.

Convenzione finanziamento assistente Facolta' di medicina- art. 5

Art. 5. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci a decorrere dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente ordinario e si intendera' tacitamente rinnovata per un egual periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione finanziamento assistente Facolta' di medicina- art. 6

Art. 6. Qualora, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, venisse a cessare il contributo previsto dall'art. 2 sopra tra scritto, e la presente convenzione non venisse rinnovata alla scadenza, ovvero la Facolta' di medicina e chirurgia ritenesse esaurito lo scopo oggetto della istituzione del posto di cui trattasi, in conseguenza del raggiunto risultato degli studi e ricerche nel campo delle sordita' professionali, il posto di assistente ordinario di cui al precedente art. 1 verra' senz'altro soppresso e conseguentemente il relativo titolare cessera' dal servizio. Qualora, per il verificarsi delle condizioni del precedente comma, il posto di ruolo suddetto dovesse essere soppresso, la Banca Brignone si impegnera' a corrispondere allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse aspettare al titolare.

Convenzione finanziamento assistente Facolta' di medicina- art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione. Il presente atto, stipulato nell'interesse della Universita' degli studi di Torino, sara' registrato in esenzione di tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore. Richiesto, io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto che leggo ai signori comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volonta', e lo sottoscrivono, come appresso, insieme con me ufficiale rogante. L'Ufficiale rogante: dott. Filippo Strumia Mario Allara - Carlo Brignone Registrato a Torino, addi' 18 febbraio 1857, n. 1904, vol. 11, atti pubblici amministrativi. Copia conforme all'originale conservato in atti, in carta libera ad uso interno amministrativo. Torino, addi' 7 settembre 1957 L'Ufficiale rogante: dott. Filippo Edoardo Strumia

Convenzione finanziamento assistente Facolta' di medicina-Atto aggiuntivo

N. 227 repertorio UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Atto aggiuntivo alla convenzione relativa alla istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino. L'anno millenovecentocinquantasette, addi' 17 del mese di maggio in Torino, nella sala delle adunanze dell'Universita' degli studi di Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, innanzi a me prof. dott. Filippo Edoardo Strumia, direttore di sezione dell'Universita', funzionario delegato, con decreto del rettore in data 10 gennaio 1946, a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Universita' medesima, a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario; Omessa la presenza dei testimoni, avendovi le parti, con il mio consenso, rinunciato; Sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario fu Giacomo, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino; Brignone avv. Carlo fu. Amedeo, titolare della Banca Brignone, con sede in Torino, via Giannone n. 1, comparenti della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io, ufficiale rogante, faccio fede; Premesso: a) che con convenzione stipulata il 16 febbraio 1957, registrata all'Ufficio del registro di Torino il giorno 18 febbraio 1957, al n. 1904, vol. 11, atti pubblici amministrativi, tra l'Universita' degli studi di Torino e la Banca Brignone di Torino, questa ultima si e' assunta l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della Facolta' di medicina e chirurgia di detta Universita'; b) che il Ministero della pubblica istruzione, con foglio del 28 marzo 1957, Div. III, prot. n. 1120, dopo aver esaminato la convenzione medesima, ha significato che, per quanto riguarda l'obbligo, da parte dell'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, il Ministero del tesoro, in occasione di altre recenti convenzioni, ha fatto presente la necessita' che tale obbligo, genericamente istituito nell'art. 6 della convenzione in esame, si concreti in apposita specifica norma contrattuale che stabilisca l'ammontare dell'onere annuo in una misura pari al 20% sugli assegni corrisposti al titolare medesimo e corrispondenti pertanto, a L. 280.000 annue; c) che, in conseguenza di quanto e' detto nella precedente lettera b), il Ministero della pubblica istruzione ha invitato questa Universita' a provvedere alla stipulazione di un atto aggiuntivo alla detta convenzione da cui risulti l'assunzione da parte dell'Ente finanziatore dello specifico obbligo sopra citato; d) che il Consiglio di amministrazione di questa Universita', con deliberazione del giorno 17 aprile 1957, che viene allegata per estratto autentico al presente atto sotto la lett. A), ha autorizzato la stipulazione del presente atto aggiuntivo dando mandato al rettore prof. Mario Allara, di firmarlo, in nome e per conto della Universita' medesima; e) che la Banca Brignone di Torino, con lettera in data 11 aprile 1957, ha comunicato di essere d'accordo per la stipulazione dell'atto aggiuntivo, di cui alla precedente lettera c); Tutto cio' premesso: I sopra citati signori convengono e stipulano quanto appresso: Al secondo comma dell'art. 6 della convenzione stipulata il 16 febbraio 1957 tra l'Universita' degli studi di Torino, rappresentata dal prof. Mario Allara, nella sua qualita' di rettore della Universita' medesima e la Banca Brignone di Torino, in persona del suo titolare, avv. Carlo Brignone, relativa alla istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della Facolta' di medicina e chirurgia (convenzione registrata il 18 febbraio 1957, al n. 1904, vol. II, atti pubblici), e' sostituito il seguente nuovo secondo comma: "Qualora, per il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma, il posto di ruolo suddetto dovesse essere soppresso, la Banca Brignone si impegna a corrispondere allo Stato anche importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse spettare al titolare del posto medesimo. Detto importo viene fissato nella misura corrispondente al 20% della somma di L. 1.400.000 indicata negli articoli 2 e 4 della presente convenzione e cioe' nella misura di L. 280.000 annue D. Il presente atto aggiuntivo si intende subordinato all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione. Il presente atto, stipulato nell'interesse della Universita' degli studi di Torino, sara' registrato in esenzione di tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 192. Il presente atto viene da me, ufficiale rogante, letto ai comparenti, i quali lo confermano e lo approvano, in mia presenza, ed insieme a me qui si sottoscrivono. Mario Allara - C. Brignone Dott. Filippo Strumia, ufficiale rogante Registrato a Torino addi' 18 maggio 1957, n. 2780, vol. 12, atti pubblici amministrativi, esente. Il direttore distrettuale: Mollura Copia conforme all'originale conservato in atti, in carta libera ad uso interno amministrativo. Torino, 25 maggio 1957 L'ufficiale rogante: dott. Filippo Edoardo Strumia

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