LEGGE 27 ottobre 1957, n. 1163
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti interazionali firmati a New York il 4 giugno 1954: 1) Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati; 2) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo; 3) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo alla importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore.
GRONCHI ZOLI - PELLA - ANDREOTTI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Conventions
Convention douaniere relative a' l'importation temporaire des vehicules routiers prives Parte di provvedimento in formato grafico Convention sul les facilites douanieres en faveur du turisme Parte di provvedimento in formato grafico
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