DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1957, n. 1169
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 16 e' cosi' modificato:
"La Facolta' di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia e la laurea in lingue e letterature straniere moderne ad indirizzo europeo".
Dopo l'art. 18 e' aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne
(indirizzo europeo)
Art. 19. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne ad indirizzo europeo e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica.
Insegnamenti fondamentali:
1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) Una lingua e letteratura straniera moderna;
5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) Filologia romanza (o germanica, o slava, o ugrofinnica)
7) Storia medioevale;
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte medioevale e moderna;
10) Geografia;
Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4, 5 e 6):
1) Lingua e letteratura francese;
2) Lingua e letteratura spagnola;
3) Lingua e letteratura romena;
4) Lingua e letteratura inglese;
5) Lingua e letteratura tedesca;
6) Lingue e letterature scandinave;
7) Lingua e letteratura russa;
8) Lingua e letteratura polacca;
9) Lingua e letteratura ungherese;
10) Lingua e letteratura neo-greca;
11) Filologia romanza;
12) Filologia germanica;
13) Filologia slava;
14) Storia della lingua italiana;
15) Storia della musica;
16) Letteratura greca;
17) Lingua e letteratura latina medioevale;
18) Filologia bizantina;
19) Storia romana;
20) Storia greca;
21) Storia della filosofia;
22) Filosofia del linguaggio.
Lo studente dovra' seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari potra' essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facolta'.
L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovra' essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sara' sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.
Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia, a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potra' poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potra' ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.
Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.
Nella Facolta' dove gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono riuniti in un'unica cattedra, i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente.
Il preside, sentita, ove ritenga, la Facolta', deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside.
Nel diploma di laurea dovra' farsi esplicita menzione della lingua e letteratura, a cui il laureato si e' specialmente dedicato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1957
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 12 dicembre 1957. Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 102. - RELLEVA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 16 e' cosi' modificato: "La Facolta' di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia e la laurea in lingue e letterature straniere moderne ad indirizzo europeo". Dopo l'art. 18 e' aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) Art. 19. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne ad indirizzo europeo e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica. Insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Glottologia; 4) Una lingua e letteratura straniera moderna; 5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna; 6) Filologia romanza (o germanica, o slava, o ugrofinnica) 7) Storia medioevale; 8) Storia moderna; 9) Storia dell'arte medioevale e moderna; 10) Geografia; Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4, 5 e 6): 1) Lingua e letteratura francese; 2) Lingua e letteratura spagnola; 3) Lingua e letteratura romena; 4) Lingua e letteratura inglese; 5) Lingua e letteratura tedesca; 6) Lingue e letterature scandinave; 7) Lingua e letteratura russa; 8) Lingua e letteratura polacca; 9) Lingua e letteratura ungherese; 10) Lingua e letteratura neo-greca; 11) Filologia romanza; 12) Filologia germanica; 13) Filologia slava; 14) Storia della lingua italiana; 15) Storia della musica; 16) Letteratura greca; 17) Lingua e letteratura latina medioevale; 18) Filologia bizantina; 19) Storia romana; 20) Storia greca; 21) Storia della filosofia; 22) Filosofia del linguaggio. Lo studente dovra' seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari potra' essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facolta'. L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovra' essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sara' sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive. Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia, a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potra' poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potra' ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta. Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare. Nella Facolta' dove gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono riuniti in un'unica cattedra, i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente. Il preside, sentita, ove ritenga, la Facolta', deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside. Nel diploma di laurea dovra' farsi esplicita menzione della lingua e letteratura, a cui il laureato si e' specialmente dedicato.
GRONCHI MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 dicembre 1957.
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 102. - RELLEVA
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