DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1171
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169;
10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 23 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219 e 11 luglio 1957, n. 519, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza;
Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale di alcune merci;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri per il tesoro per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
E' sospesa l'applicazione del dazio di importazione per i macchinari e le attrezzature che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la fabbricazione di prodotti che rientrano nelle commesse per la difesa. La sospensione daziaria e limitata ai macchinari ed alle attrezzature, la cui importazione verra' effettuata non oltre il 31 dicembre 1958, previo accertamento - da parte del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, d'intesa con il Ministero dell'industria e commercio - della sussistenza delle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo. La sospensione daziaria si applica anche per i macchinari e le attrezzature, gia' ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - PELLA - MEDICI - COLOMBO GAVA - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 104. - RELLEVA
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