DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1172

Type DPR
Publication 1957-12-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa, doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951; n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219 e 11 luglio 1957, n. 519, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza,;

Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale di alcune merci;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

I sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: Divinilbenzolo (voce della tariffa, doganale ex 362-a-5-delta); Estratti aromatici (voci ex 271-5-b-beta ex 389); Terziario butilcatecolo (voce ex 364-b-5) Trietilentetramina (voce ex 370-b-1-beta); Lecitina (voce ex 370-d-1-gamma); Sale sodico di acido etilendiamminotetracetico (voce ex 370-d-2); Sodio dimetilditiocarbammato (voce ex 373-a-4); Normale dodecil mercaptano e terziario dodecil mercaptano (voce ex 373-a-9); Paramentano idroperossido (voce ex 376-e); Talloil distillato (voce ex 388-bis); Acido metilendinaftalinsolfonico; antiossidanti dei tipi: fosfiti acrilici alchilati, fenoli alchilati, ovvero prodotto di reazione tra difenilammina e acetone (voce ex 389); Sapone resinico di potassio; sali sodici di talloil (voce ex 431-a); Sapone potassico di acidi grassi (voce ex 431-b); Sapone sodico di acidi grassi (voci ex 431-ce-1 oppure ex 431-d-1).

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - PELLA - MEDICI - COLOMBO - GAVA - CARLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 dicembre 1957

Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 105. - RELLEVA

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