DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1175
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto. Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951; n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 10 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219 e 11 luglio 1957, n. 519, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza;
Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista, la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 20 giugno 1956, e 17 settembre 1956 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 18 ottobre 1956, che approvano il testo revisionato della Nomenclatura doganale della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale di alcune merci;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1958: a) e' elevato a quintali 30.000 il contingente annuo delle biglie di vetro (voce della tariffa doganale ex 833-a-1), ammesso a dazio ridotto se destinato alla fabbricazione delle fibre di vetro, di cui ai decreti Presidenziali 25 maggio 1954, n. 253 e 18 aprile 1957, n. 219; b) e' elevato a quintali 100.000 il contingente annuo della caseina (voce di tariffa ex 442), ammesso in esenzione daziaria se destinato alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, di cui al decreto Presidenziale 31 gennaio 1951, n. 23.
Art. 2
Sono prorogate, dal 1 gennaio a non oltre il 30 giugno 1958, le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti siderurgici, importati in Italia da Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dello acciaio, di cui all'art. 3, lettera b), numeri 1), 2), e 3), e all'art. 5 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, con le modificazioni e le aggiunte di cui all'articolo 3, lettere a) e o) del decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 219, e al secondo comma dell'art. 2 del decreto Presidenziale 11 luglio 1957, n. 519.
Art. 3
Le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci 73.13-A-I; 73.15-B-VI-a-1 della Nomenclatura doganale della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e voci ex 891-a-1-beta, gamma; ex 891-a-3-gamma-II, III; ex 891-b-1-beta, gamma; ex 891-b-3-gamma-II, III della tariffa doganale italiana), importate in Italia da Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, saranno ammessi, dal 1 gennaio a non oltre il 30 giugno 1958, in esenzione dal dazio doganale nei limiti di un contingente di tonnellate 1700, ed al dazio del 6% sul valore nei limiti di un ulteriore contingente di tonnellate 600, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Art. 4
E' prorogata, dal 1 gennaio a non oltre il 31 dicembre 1958, la riduzione al 12% del dazio sul valore per le macchine rotative a rotocalco per la stampa dei giornali o di altre pubblicazioni periodiche voce di tariffa ex 1097-e), di cui al decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11.
Art. 5
Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, e' apportata la seguente aggiunta:
Numero e lettera della tariffa
DENOMINAZIONE DELLE MERCI
Dazio sul valore %
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - PELLA - MEDICI - COLOMBO - GAVA - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 108 - RELLEVA
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