LEGGE 10 dicembre 1957, n. 1188

Type Legge
Publication 1957-12-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Istituto nazionale di alla matematica, istituito in Roma con legge 13 luglio 1939, n. 1129, ha per fine di: a) favorire lo sviluppo dei rami in formazione della matematica; b) cooperare, con gli altri Istituti e Seminati matematici italiani per il progresso delle matematiche e curare una aggiornata bibliografia del movimento matematico mondiale; c) diffondere i più importanti indirizzi del pensiero nazionale in questo campo; d) promuovere il collegamento tra le ricerche di alta matematica e le scienze collaterali (filosofiche, storiche, fisiche, statistiche, ecc.).

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