DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1957, n. 1200

Type DPR
Publication 1957-10-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1439;

Veduto il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1754;

Veduto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1325;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 572;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Perugia il 13 maggio 1957 ed e' approvato altresi' il relativo atto integrativo, stipulato in Perugia il 3 giugno 1957, per il finanziamento della Facolta' di lettere e filosofia, che viene istituita, a norma dell'articolo seguente, presso l'Universita' di Perugia.

Art. 2

In aggiunta alle Facolta' dell'Universita' di Perugia, indicate all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1937, n. 1439 e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 572, e' istituita la Facolta' di lettere e filosofia, la quale viene mantenuta, presso l'Universita' medesima, con i mezzi forniti, secondo la convenzione ed il relativo atto integrativo di cui al precedente articolo, dagli, enti sovventori ed escluso, comunque, qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3

Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facolta'.

Art. 4

Sono istituiti, per la Facolta' di lettere e filosofia della Universita' di Perugia, sette posti di professore di ruolo ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e tre posti di assistente ordinario, ai sensi dell'art. 1 sub art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 5

L'importo in L. 29.635.000 dei contributi dovuti dagli enti indicati dal n. 3 e seguenti dell'art. 3 della suindicata convenzione nonche' dal relativo atto integrativo, per il finanziamento della Facolta' di lettere e filosofia, e' comprensivo anche dell'ammontare in L. 4.480.000 - pari al 20% del trattamento economico medio di attivita' attualmente spettante ai professori di ruolo ed agli assistenti ordinari - assunto dagli enti medesimi per la costituzione di apposito fondo per il trattamento di cessazione dal servizio che possa eventualmente competere ai titolari dei posti istituiti con l'art. 4 del presente decreto. Le somme dovute all'Universita' di Perugia, concernenti il trattamento economico di attivita' dei professori ed assistenti ordinari, nonche' il contributo in ragione del 20% di tale trattamento per la costituzione del fondo di cui al precedente comma, devono affluire allo stato di previsione dell'entrata (capitolo 122, art. 13, dell'esercizio 1957-58 e corrispondenti capitoli ed articoli degli esercizi successivi).

Art. 6

Qualora la convenzione ed il relativo atto integrativo di cui al precedente art. 1 non siano rinnovati alla scadenza, oppure vengano a cessare o diventino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti e i contributi stessi non siano adeguatamente e tempestivamente integrati dagli enti sovventori, la convenzione ed il relativo atto integrativo s'intendono decaduti e la Facolta' ed i posti di cui al precedente art. 4 sono senz'altro soppressi, con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.

Art. 7

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento domandano al Consiglio dei professori sono esercitate, per la Facolta' di lettere filosofia, da un apposito Comitato di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Al Comitato predetto compete altresi' il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facolta'. I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato di cui ai precedenti commi, il quale cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

GRONCHI MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1957.

Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 110. - RELLEVA

Convenzione istituzione e funzionamento lettere e filosofia Perugia- art. 1

Convenzione per la istituzione ed il funzionamento della Facolta' di lettere e filosofia presso l'Universita' degli studi di Perugia. L'anno millenovecentocinquantasette, addi' tredici del mese di maggio, alle ore 10,30, in una sala del Rettorato della Universita' degli studi di Perugia, innanzi a me, dott. Giovanni Olivi fu Giacinto, direttore amministrativo della Universita' stessa, delegato a redigere e ricevere gli atti e contratti della amministrazione universitaria, come da decreto rettorale 4 marzo 1952, a mente dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e dell'art. 6 delle istruzioni sulla amministrazione e contabilita' nelle Universita' emanate dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3391 div. II del 30 agosto 1939 ed alla presenza dei signori: 1) dott. Francesco Duranti di Goffredo, 2) dott. Alberto Mezzasoma fu Angelo, testimoni noti ed idonei a termini di legge, si sono costituiti: l'Universita' degli studi di Perugia nella persona del Magnifico rettore on. prof. Giuseppe Ermini tu Filippo che interviene in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Universita' in data 30 aprile 1957; la provincia di Perugia nella persona del signor Gino Scaramucci di Ruffino, presidente della Giunta provinciale; l'Azienda autonoma di turismo di Perugia nella persona del signor dott. Storti Francesco fu Filino, vice presidente, delegato dal presidente; il Collegio pio della Sapienza nella persona del signor generale Verecondo Paoletti fu Fabrizio, presidente; la Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia nella persona del signor rag. Marco Crispolti delegato dal presidente con l'assistenza del segretario generale dott. Giuseppe Viglietta; il comune di Perugia nella persona del prof. Alessandro Seppilli di Giacomo, sindaco; il comune di Assisi nella persona del signor Artizzone Francesco fu Giuseppe, sindaco; il comune di Bastia nella persona del signor cavaliere del lavoro Francesco Giontella, sindaco; il comune di Bettona nella persona del signor dott. Gargiulo Francesco Paolo fu Ettore, commissario prefettizio; il comune di Bevagna nella persona del signor Bordi Gori fu Francesco, sindaco; il comune di Campello sul Clitunno nella persona del signor Gradassi Andrea fu Giovanni, delegato dal sindaco; il comune di Cannara nella persona del signor Pasqualoni Claudio di Emilia, sindaco; il comune di Cascia nella persona del signor Serantoni Agostino fu Giovambattista, delegato dal sindaco; il comune di Castel Ritaldi nella persona del signor Guidobaldi Giovanni di Filippo, sindaco; il comune di Castiglione del Lago nella persona del signor Gallinella Giuseppe fu Angelo, sindaco; il comune di Citerna nella persona del signor Martini Riccardo di Abdo, sindaco; il comune di Citta' di Castello nella persona del signor on. Alunni Pierucci Francesco fu Alessandro, sindaco; il comune di Citta' della Pieve nella persona del signor Sacco Solismo fu Benito, sindaco; il comune di Collazzone nella persona del signor Marconi Lamberto di Alfredo, sindaco; il comune di Corciano nella persona del signor Bazzucchi Luigi fu Giovanni, sindaco; il comune di Costacciaro nella persona del signor Baldassini Armando, delegato dal sindaco; il comune di Deruta nella persona del signor Antognoni Antonio fu Valentino, sindaco; il comune di Foligno nella persona del signor Lorenzini Lorenzo fu Silvio, delegato dal sindaco; il comune di Fossato di Vico nella persona del signor Lupini Leonida fu Alessandro delegato dal sindaco; il comune di Fratta Todina nella persona del signor Marri Carlo di Beniamino, sindaco; il comune di Giano dell'Umbria nella persona del signor Petroni Vittorio fu Angelo, sindaco; il comune di Gualdo Cattaneo nella persona del signor Brunella Nicola fu Enrico, sindaco; il comune di Gualdo Tadino nella persona del signor Raldassini Armando fu Romeo, sindaco; il comune di Gubbio nella persona del signor Bel Clementi Giuseppe fu Salvatore, sindaco; il comune di Lisciano Niccone nella persona del signor Peverini Gino di Emilio, sindaco; il comune di Magione nella persona del signor Fanelli Mario fu Cesare, sindaco; il comune di Marsciano nella persona del signor Soccolini Renato fu Nicola, sindaco; il comune di Massa Martana nella persona del signor Federici Odoardo di Luigi, sindaco; il comune di Montecastello Vibio nella persona del signor Morettini Glauco di Settimio, delegato dal sindaco; il comune di Montefalco nella persona del signor dottor Gasparri Domenico di Stefano, commissario prefettizio; il comune di Monte Santa Maria Tiberina nella persona del signor Pasini Ezio di Paolo, delegato dal sindaco; il comune di Montone nella persona del signor Faloci Serafino di Leopoldo, delegato dal sindaco; il comune di Nocera Umbra nella persona del signor Picuti Ariodante fu Giacomo, sindaco, il comune di Norcia nella persona del signor dott. Carosi Mario tu Ettore, sindaco; il comune di Paciano nella persona del signor Simoncini Giulio di Luigi, delegato dal sindaco; il comune di Panicale nella persona del signor Simoncini Giulio di Luigi, delegato dal sindaco; il comune di Piegaro nella persona del signor Pedetti Leonida di Manlio, sindaco; il comune di Pietralunga nella persona dal signor Pauselli Luigi fu Giuseppe, delegato dal sindaco; il comune di Poggiodomo nella persona del signor Baroni Rolando di Raffaele, delegato dal sindaco; il comune di Preci nella persona del signor Pirri Giuseppe fu Luigi, delegato dal sindaco; il comune di San Giustino nella persona del signor Cecconi Carlo fu Giuseppe, sindaco; il comune di Santa Anatolia di Narco nella persona del signor Renato Cardini fu Ernesto, sindaco; il comune di Scheggia nella persona del signor Lupini Leonida fu Alessandro, sindaco; il comune di Scheggino nella persona del signor Urbani Costantino di Quarto, sindaco; il comune di Sellano nella persona del signor Pirri Giuseppe fu Luigi, delegato dal sindaco; il comune di Spello nella persona del signor Boccali Marino fu Giocondo, delegato dal sindaco; il comune di Spoleto nella persona dei signor Toscano dott. Giovanni di Gaetano, sindaco; il comune di Todi nella persona del signor Coralli Marcello fu Pilade, delegato dal sindaco; il comune di Torgiano nella persona del signor Biscottini Argentino fu Pasquale, delegato dal sindaco; il comune di Trevi nella persona del signor Testa Amedeo di Alceste, delegato dal sindaco; il comune di Tuoro nella persona del signor Barbacci Marsillo fu Giammaria, delegato dal sindaco; il comune di Umbertide nella persona del signor Faloci Serafino di Leopoldo, sindaco; il comune di Valfabbrica nella persona del signor Florentini Arnaldo di Luigi, sindaco; il comune di Valtopina nella persona del signor Pontini Tranquillo fu Domenico sindaco. Premesso che le autorita' accademiche della Universita' degli studi di Perugia hanno ritenute opportuno, nell'interesse degli studi e della Regione umbra, di istituire una Facolta' di lettere e filosofia in quanto tale istituzione risponde ad un bisogno sentito e ad una viva aspirazione delle popolazioni umbre nonche' alle tradizioni culturali della Regione umbra e della Universita' di Perugia che ebbe gia' nel passato nel suo seno una Facolta' umanistica per il periodo di oltre quattro secoli; fra i signori rappresentanti degli enti come avanti indicati si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. L'Universita' degli studi di Perugia e gli enti elencati nel successivo art. 3, in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi competenti, debitamente approvate, si obbligano a provvedere come appresso alle spese occorrenti per la istituzione ed il funzionamento della Facolta' di lettere e filosofia presso la Universita' degli studi di Perugia.

Convenzione istituzione e funzionamento lettere e filosofia Perugia- art. 2

Art. 2. L'Universita' degli studi di Perugia provvedera' a mettere a disposizione della nuova Facolta' la sua attrezzatura tecnica, scientifica ed amministrativa ed assume a proprio carico le spese generali di amministrazione per la Facolta' stessa.

Convenzione istituzione e funzionamento lettere e filosofia Perugia- art. 3

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