DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1957, n. 1202
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, che ha sostituito la tabella delle quantita' di sale (tenori salmi) di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433;
Ritenuta la necessita' e l'opportunita' di modificare il tenore salino delle olive in salamoia per adeguarlo alla quantita' di sale attualmente impiegata per ottenere tale prodotto;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
Il tenore salino forfetario delle "olive in salamoia" di cui alla voce n. 16 della tabella delle quantita' di sale (tenori salini) stabilita con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, e' ridotto a kg. 6,500 per ogni 100 kg. di prodotto netto.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI Visto il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 111. - RELLEVA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.