LEGGE 14 ottobre 1957, n. 1203
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformita' agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, degli Accordi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.
Art. 3
I membri italiani dell'Assemblea prevista dagli articoli 137 e 138 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, e dagli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica, nonche' dalla sezione 1ª della Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee, sono eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica fra i propri componenti nel numero di diciotto per ciascuna Camera.
Art. 4
Il Governo e' autorizzato, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, le norme necessarie: a) per dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, nonche' agli obblighi contenuti nel capitolo IX del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica; b) per attuare le misure previste dagli articoli 37, 46, 70, 89, 91, 107, 108, 109, 115 e 226 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea nei limiti e nei casi in essi indicati; c) per dare attuazione, in corrispondenza alla progressiva realizzazione della Unione doganale prevista dal cap. I del titolo I della seconda parte del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, alle disposizioni ed ai principi di cui agli articoli 95, 96, 97 e 98 del Trattato medesimo, al fine di pervenire alla normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra i produttori dei Paesi membri della Comunita'; d) per accordare, in relazione al combinato disposto degli articoli 85 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, le deroghe previste dall'art. 85, paragrafo 3, del Trattato stesso.
Art. 5
All'onere di lire 11.700.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1957-58, sara' fatto fronte per lire 4.200.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario e per lire 7.500.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 740 del predetto stato di previsione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.
Art. 6
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - MORO - COLOMBO - ANGELINI - GAVA - GUI - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Trattato-art. 1
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM) SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, Coscienti che l'energia nucleare costituisce la risorsa essenziale che assicurera' lo sviluppo e il rinnovo delle produzioni e permettera' il progresso delle opere di pace, Convinti che soltanto da uno sforzo comune intrapreso senza indugio e' possibile ripromettersi realizzazioni commisurate alla capacita' creativa dei loro paesi, Risoluti a creare le premesse per lo sviluppo di una potente industria nucleare, fonte di vaste disponibilita' di energia e di un ammodernamento delle tecniche, e cosi' pure di altre e molteplici applicazioni che contribuiscono al benessere dei loro popoli, Solleciti d'instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni, Desiderosi di associare altri paesi alla loro opera e di cooperare con le organizzazioni internazionali interessate allo sviluppo pacifico dell'energia atomica, Hanno deciso di creare una Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e hanno designato a tal fine come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI S. E. Paul-Henri SPAAK, Ministro degli affari esteri; S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli affari economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA S. E. Konrad ADENAUER, Cancelliere federale; S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE S. E. Christian PINEAU, Ministro degli affari esteri; S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei Ministri; S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli affari esteri; SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO S. E. Joseph BECH, Presidente del Governo, Ministro degli affari esteri; S. E. Lambert SCHAUS, - Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI S. E. Joseph LUNS, Ministro degli affari esteri; S. E. J. LINTHORST-HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa; I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono. Art. 1 Con il presente Trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM). La Comunita' ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi.
Trattato-art. 2
Art. 2 Per l'assolvimento dei suoi compiti, la Comunita' deve, alle condizioni previste dal presente Trattato: a) sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche, b) stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, e vigilare sulla loro applicazione, c) agevolare gli investimenti, ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunita', d) curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunita' in minerali e combustibili nucleari, e) garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalita' cui sono destinate, f) esercitare il diritto di proprieta' che le e' riconosciuto sulle materie fissili speciali, g) assicurare ampi sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature speciali, la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la liberta' d'impiego degli specialisti all'interno della Comunita', h) stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica della energia nucleare.
Trattato-art. 3
Art. 3 1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunita' e' assicurata da: un'ASSEMBLEA; un CONSIGLIO; una COMMISSIONE; una CORTE DI GIUSTIZIA. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato. 2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e Sociale che svolge funzioni consultive.
Trattato-art. 4
Art. 4 1. La Commissione e' incaricata di promuovere e facilitare le ricerche nucleari negli Stati membri e di integrarle mediante l'esecuzione del programma di ricerche e di insegnamento della Comunita'. 2. In tale materia, l'azione della Commissione si svolge nel campo definito dall'elenco che costituisce l'allegato I del presente Trattato. L'elenco puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Quest'ultima consulta il Comitato scientifico e tecnico previsto dall'art. 134.
Trattato-art. 5
Art. 5 Al fine di promuovere il coordinamento delle ricerche intraprese negli Stati membri e di poterle integrare, la Commissione invita, sia con una domanda speciale rivolta a un destinatario determinato e comunicata allo Stato membro cui questi appartiene, sia con una domanda generale resa di pubblico dominio, gli Stati membri, le persone o le imprese a comunicarle i loro programmi relativi alle ricerche da essa definite nella sua domanda. Dopo aver dato agli interessati la piu' ampia facolta' di formulare le proprie osservazioni, la Commissione puo' esprimere un parere motivato in merito ai singoli programmi di cui riceve comunicazione. Qualora ne sia richiesta dallo Stato, dalla persona o dall'impresa che ha comunicato il programma, la Commissione e' tenuta ad esprimere tale parere. Mediante detti pareri, la Commissione sconsiglia i doppi impieghi inutili e orienta le ricerche verso i settori non sufficientemente studiati. La Commissione non puo' rendere pubblici i programmi senza il consenso degli Stati, delle persone o imprese che li hanno comunicati. La Commissione pubblica periodicamente un elenco dei settori di ricerche nucleari che non ritiene sufficientemente studiati. La Commissione, al fine di procedere a consultazioni reciproche e a scambi di informazioni, puo' riunire i rappresentanti dei centri pubblici e privati di ricerche e gli esperti che svolgono ricerche negli stessi campi o in altri a questi connessi.
Trattato-art. 6
Art. 6 Per incoraggiare l'esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la Commissione puo': a) apportare nel quadro di contratti di ricerca un concorso finanziario, esclusa ogni sovvenzione; b) fornire, a titolo oneroso o gratuito, per l'esecuzione di detti programmi, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui dispone; c) mettere a disposizione degli Stati membri, delle persone o delle imprese, a titolo oneroso o gratuito, impianti, attrezzature o l'assistenza di esperti; d) promuovere un finanziamento in comune da parte degli Stati membri, delle persone o delle imprese interessate.
Trattato-art. 7
Art. 7 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, che consulta il Comitato scientifico e tecnico, stabilisce i programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunita'. Tali programmi sono definiti per un periodo non superiore a cinque anni. I fondi necessari all'esecuzione dei programmi sono iscritti ogni anno nel bilancio di ricerche e investimenti della Comunita'. La Commissione assicura l'esecuzione dei programmi e sottopone ogni anno al Consiglio una relazione al riguardo. La Commissione tiene informato il Comitato economico e sociale delle grandi linee dei programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunita'.
Trattato-art. 8
Art. 8 1. La Commissione, previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico, istituisce un Centro comune di ricerche nucleari. Il Centro cura l'esecuzione dei programmi di ricerche e degli altri compiti ad esso affidati dalla Commissione. Il Centro provvede inoltre a definire una terminologia nucleare uniforme e un sistema unico di misurazione. Il Centro organizza un ufficio centrale di misure nucleari. 2. Per motivi di ordine geografico o funzionale, le attivita' del Centro possono essere esercitate in sedi diverse.
Trattato-art. 9
Art. 9. 1. Dopo aver chiesto il parere del Comitato economico e sociale, la Commissione puo' creare, nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, scuole per la formazione di specialisti, particolarmente nei settori della ricerca mineraria, della produzione di materiali nucleari di grande purezza, del trattamento di combustibili irradiati, del genio atomico, della protezione sanitaria, della produzione e utilizzazione dei radioelementi. La Commissione regola le modalita' dell'insegnamento. 2. Sara' creato un istituto di livello universitario le cui modalita' di funzionamento saranno fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Trattato-art. 10
Art. 10. La Commissione puo' affidare per contratto l'esecuzione di determinate parti del programma di ricerche della Comunita' a Stati membri, persone o imprese, e parimenti a Stati terzi, organizzazioni internazionali ovvero a cittadini di Stati terzi.
Trattato-art. 11
Art. 11 La Commissione pubblica i programmi di ricerche contemplati dagli articoli 7, 8 e 10, nonche' relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla loro esecuzione.
Trattato-art. 12
Art. 12 Gli Stati membri, le persone e le imprese hanno il diritto, presentando una domanda alla Commissione, di beneficiare di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilita' o domande di brevetto, che sono proprieta' della Comunita', sempreche' essi siano in grado di sfruttare effettivamente le invenzioni che ne costituiscono l'oggetto. Alle stesse condizioni, la Commissione deve rilasciare delle sublicenze d'uso su brevetti, titoli di protezione temporanea, modelli di utilita' o domande di brevetto, quando la Comunita' benefici di licenze contrattuali che contemplino tale facolta'. La Commissione rilascia, a condizioni da fissare di comune accordo con i beneficiari, queste licenze o sub licenze e fornisce tutte le cognizioni necessarie per il loro sfruttamento. Tali condizioni riguardano in particolare un congruo indennizzo ed eventualmente la facolta' per il beneficiario di concedere a terzi delle sublicenze e l'obbligo di considerare come segreti di fabbricazione le cognizioni comunicate. In caso di mancato accordo nello stabilire le condizioni contemplate dal terzo comma, i beneficiari possono adire la Corte di giustizia perche' siano fissate condizioni idonee.
Trattato-art. 13
Art. 13 La Commissione deve comunicare agli Stati membri, alle persone e alle imprese le cognizioni non contemplate dal disposto dell'art. 12, acquisite dalla Comunita', che abbiano origine dall'esecuzione del suo programma di ricerche ovvero che le siano state comunicate con facolta' di disporne liberamente. Tuttavia, la Commissione puo' subordinare la comunicazione di tali cognizioni alla condizione che restino riservate e non vengano trasmesse a terzi. La Commissione non puo' comunicare le cognizioni acquisite con riserva di restrizioni relative al loro uso e diffusione - come nel caso delle cognizioni cosiddette classificate - se non assicurando l'osservanza delle restrizioni stesse.
Trattato-art. 14
Art. 14 La Commissione cerca di ottenere o di fare ottenere a trattativa privata la comunicazione delle cognizioni utili al conseguimento degli obiettivi della Comunita' e la concessione delle licenze di sfruttamento dei brevetti, dei titoli di protezione temporanea dei modelli di utilita' o domande di brevetto che proteggono tali cognizioni.
Trattato-art. 15
Art. 15. La Commissione stabilisce una procedura che consenta agli Stati membri, alle persone e alle imprese di scambiarsi per il suo tramite i risultati provvisori o definitivi delle loro ricerche, sempreche' non si tratti di risultati acquisiti dalla Comunita' mediante ricerche svolte per incarico della Commissione. Tale procedura deve garantire il carattere riservato dello scambio. Tuttavia, i risultati comunicati possono essere trasmessi dalla Commissione al Centro comune di ricerche nucleari a fini di documentazione, senza che tale trasmissione determini un diritto di utilizzazione al quale l'autore della comunicazione non abbia consentito.
Trattato-art. 16
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