LEGGE 14 ottobre 1957, n. 1203
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformita' agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, degli Accordi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.
Art. 3
I membri italiani dell'Assemblea prevista dagli articoli 137 e 138 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, e dagli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica, nonche' dalla sezione 1ª della Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee, sono eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica fra i propri componenti nel numero di diciotto per ciascuna Camera.
Art. 4
Il Governo e' autorizzato, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, le norme necessarie: a) per dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, nonche' agli obblighi contenuti nel capitolo IX del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica; b) per attuare le misure previste dagli articoli 37, 46, 70, 89, 91, 107, 108, 109, 115 e 226 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea nei limiti e nei casi in essi indicati; c) per dare attuazione, in corrispondenza alla progressiva realizzazione della Unione doganale prevista dal cap. I del titolo I della seconda parte del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, alle disposizioni ed ai principi di cui agli articoli 95, 96, 97 e 98 del Trattato medesimo, al fine di pervenire alla normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra i produttori dei Paesi membri della Comunita'; d) per accordare, in relazione al combinato disposto degli articoli 85 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, le deroghe previste dall'art. 85, paragrafo 3, del Trattato stesso.
Art. 5
All'onere di lire 11.700.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1957-58, sara' fatto fronte per lire 4.200.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario e per lire 7.500.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 740 del predetto stato di previsione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.
Art. 6
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - MORO - COLOMBO - ANGELINI - GAVA - GUI - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Trattato-art. 1
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM) SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, Coscienti che l'energia nucleare costituisce la risorsa essenziale che assicurera' lo sviluppo e il rinnovo delle produzioni e permettera' il progresso delle opere di pace, Convinti che soltanto da uno sforzo comune intrapreso senza indugio e' possibile ripromettersi realizzazioni commisurate alla capacita' creativa dei loro paesi, Risoluti a creare le premesse per lo sviluppo di una potente industria nucleare, fonte di vaste disponibilita' di energia e di un ammodernamento delle tecniche, e cosi' pure di altre e molteplici applicazioni che contribuiscono al benessere dei loro popoli, Solleciti d'instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni, Desiderosi di associare altri paesi alla loro opera e di cooperare con le organizzazioni internazionali interessate allo sviluppo pacifico dell'energia atomica, Hanno deciso di creare una Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e hanno designato a tal fine come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI S. E. Paul-Henri SPAAK, Ministro degli affari esteri; S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli affari economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA S. E. Konrad ADENAUER, Cancelliere federale; S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE S. E. Christian PINEAU, Ministro degli affari esteri; S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei Ministri; S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli affari esteri; SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO S. E. Joseph BECH, Presidente del Governo, Ministro degli affari esteri; S. E. Lambert SCHAUS, - Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI S. E. Joseph LUNS, Ministro degli affari esteri; S. E. J. LINTHORST-HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa; I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono. Art. 1 Con il presente Trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM). La Comunita' ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi.
Trattato-art. 2
Art. 2 Per l'assolvimento dei suoi compiti, la Comunita' deve, alle condizioni previste dal presente Trattato: a) sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche, b) stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, e vigilare sulla loro applicazione, c) agevolare gli investimenti, ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunita', d) curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunita' in minerali e combustibili nucleari, e) garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalita' cui sono destinate, f) esercitare il diritto di proprieta' che le e' riconosciuto sulle materie fissili speciali, g) assicurare ampi sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature speciali, la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la liberta' d'impiego degli specialisti all'interno della Comunita', h) stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica della energia nucleare.
Trattato-art. 3
Art. 3 1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunita' e' assicurata da: un'ASSEMBLEA; un CONSIGLIO; una COMMISSIONE; una CORTE DI GIUSTIZIA. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato. 2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e Sociale che svolge funzioni consultive.
Trattato-art. 4
Art. 4 1. La Commissione e' incaricata di promuovere e facilitare le ricerche nucleari negli Stati membri e di integrarle mediante l'esecuzione del programma di ricerche e di insegnamento della Comunita'. 2. In tale materia, l'azione della Commissione si svolge nel campo definito dall'elenco che costituisce l'allegato I del presente Trattato. L'elenco puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Quest'ultima consulta il Comitato scientifico e tecnico previsto dall'art. 134.
Trattato-art. 5
Art. 5 Al fine di promuovere il coordinamento delle ricerche intraprese negli Stati membri e di poterle integrare, la Commissione invita, sia con una domanda speciale rivolta a un destinatario determinato e comunicata allo Stato membro cui questi appartiene, sia con una domanda generale resa di pubblico dominio, gli Stati membri, le persone o le imprese a comunicarle i loro programmi relativi alle ricerche da essa definite nella sua domanda. Dopo aver dato agli interessati la piu' ampia facolta' di formulare le proprie osservazioni, la Commissione puo' esprimere un parere motivato in merito ai singoli programmi di cui riceve comunicazione. Qualora ne sia richiesta dallo Stato, dalla persona o dall'impresa che ha comunicato il programma, la Commissione e' tenuta ad esprimere tale parere. Mediante detti pareri, la Commissione sconsiglia i doppi impieghi inutili e orienta le ricerche verso i settori non sufficientemente studiati. La Commissione non puo' rendere pubblici i programmi senza il consenso degli Stati, delle persone o imprese che li hanno comunicati. La Commissione pubblica periodicamente un elenco dei settori di ricerche nucleari che non ritiene sufficientemente studiati. La Commissione, al fine di procedere a consultazioni reciproche e a scambi di informazioni, puo' riunire i rappresentanti dei centri pubblici e privati di ricerche e gli esperti che svolgono ricerche negli stessi campi o in altri a questi connessi.
Trattato-art. 6
Art. 6 Per incoraggiare l'esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la Commissione puo': a) apportare nel quadro di contratti di ricerca un concorso finanziario, esclusa ogni sovvenzione; b) fornire, a titolo oneroso o gratuito, per l'esecuzione di detti programmi, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui dispone; c) mettere a disposizione degli Stati membri, delle persone o delle imprese, a titolo oneroso o gratuito, impianti, attrezzature o l'assistenza di esperti; d) promuovere un finanziamento in comune da parte degli Stati membri, delle persone o delle imprese interessate.
Trattato-art. 7
Art. 7 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, che consulta il Comitato scientifico e tecnico, stabilisce i programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunita'. Tali programmi sono definiti per un periodo non superiore a cinque anni. I fondi necessari all'esecuzione dei programmi sono iscritti ogni anno nel bilancio di ricerche e investimenti della Comunita'. La Commissione assicura l'esecuzione dei programmi e sottopone ogni anno al Consiglio una relazione al riguardo. La Commissione tiene informato il Comitato economico e sociale delle grandi linee dei programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunita'.
Trattato-art. 8
Art. 8 1. La Commissione, previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico, istituisce un Centro comune di ricerche nucleari. Il Centro cura l'esecuzione dei programmi di ricerche e degli altri compiti ad esso affidati dalla Commissione. Il Centro provvede inoltre a definire una terminologia nucleare uniforme e un sistema unico di misurazione. Il Centro organizza un ufficio centrale di misure nucleari. 2. Per motivi di ordine geografico o funzionale, le attivita' del Centro possono essere esercitate in sedi diverse.
Trattato-art. 9
Art. 9. 1. Dopo aver chiesto il parere del Comitato economico e sociale, la Commissione puo' creare, nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, scuole per la formazione di specialisti, particolarmente nei settori della ricerca mineraria, della produzione di materiali nucleari di grande purezza, del trattamento di combustibili irradiati, del genio atomico, della protezione sanitaria, della produzione e utilizzazione dei radioelementi. La Commissione regola le modalita' dell'insegnamento. 2. Sara' creato un istituto di livello universitario le cui modalita' di funzionamento saranno fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Trattato-art. 10
Art. 10. La Commissione puo' affidare per contratto l'esecuzione di determinate parti del programma di ricerche della Comunita' a Stati membri, persone o imprese, e parimenti a Stati terzi, organizzazioni internazionali ovvero a cittadini di Stati terzi.
Trattato-art. 11
Art. 11 La Commissione pubblica i programmi di ricerche contemplati dagli articoli 7, 8 e 10, nonche' relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla loro esecuzione.
Trattato-art. 12
Art. 12 Gli Stati membri, le persone e le imprese hanno il diritto, presentando una domanda alla Commissione, di beneficiare di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilita' o domande di brevetto, che sono proprieta' della Comunita', sempreche' essi siano in grado di sfruttare effettivamente le invenzioni che ne costituiscono l'oggetto. Alle stesse condizioni, la Commissione deve rilasciare delle sublicenze d'uso su brevetti, titoli di protezione temporanea, modelli di utilita' o domande di brevetto, quando la Comunita' benefici di licenze contrattuali che contemplino tale facolta'. La Commissione rilascia, a condizioni da fissare di comune accordo con i beneficiari, queste licenze o sub licenze e fornisce tutte le cognizioni necessarie per il loro sfruttamento. Tali condizioni riguardano in particolare un congruo indennizzo ed eventualmente la facolta' per il beneficiario di concedere a terzi delle sublicenze e l'obbligo di considerare come segreti di fabbricazione le cognizioni comunicate. In caso di mancato accordo nello stabilire le condizioni contemplate dal terzo comma, i beneficiari possono adire la Corte di giustizia perche' siano fissate condizioni idonee.
Trattato-art. 13
Art. 13 La Commissione deve comunicare agli Stati membri, alle persone e alle imprese le cognizioni non contemplate dal disposto dell'art. 12, acquisite dalla Comunita', che abbiano origine dall'esecuzione del suo programma di ricerche ovvero che le siano state comunicate con facolta' di disporne liberamente. Tuttavia, la Commissione puo' subordinare la comunicazione di tali cognizioni alla condizione che restino riservate e non vengano trasmesse a terzi. La Commissione non puo' comunicare le cognizioni acquisite con riserva di restrizioni relative al loro uso e diffusione - come nel caso delle cognizioni cosiddette classificate - se non assicurando l'osservanza delle restrizioni stesse.
Trattato-art. 14
Art. 14 La Commissione cerca di ottenere o di fare ottenere a trattativa privata la comunicazione delle cognizioni utili al conseguimento degli obiettivi della Comunita' e la concessione delle licenze di sfruttamento dei brevetti, dei titoli di protezione temporanea dei modelli di utilita' o domande di brevetto che proteggono tali cognizioni.
Trattato-art. 15
Art. 15. La Commissione stabilisce una procedura che consenta agli Stati membri, alle persone e alle imprese di scambiarsi per il suo tramite i risultati provvisori o definitivi delle loro ricerche, sempreche' non si tratti di risultati acquisiti dalla Comunita' mediante ricerche svolte per incarico della Commissione. Tale procedura deve garantire il carattere riservato dello scambio. Tuttavia, i risultati comunicati possono essere trasmessi dalla Commissione al Centro comune di ricerche nucleari a fini di documentazione, senza che tale trasmissione determini un diritto di utilizzazione al quale l'autore della comunicazione non abbia consentito.
Trattato-art. 16
Art. 16. 1. Non appena una domanda di brevetto o di modello d'utilita', il cui oggetto sia specificatamente nucleare, e' depositata presso uno Stato membro, questo richiede il consenso del richiedente per comunicare immediatamente alla Commissione il contenuto della domanda. Quando vi sia consenso da parte del richiedente, la comunicazione avviene entro un termine di tre mesi dalla data del deposito della domanda. Ove manchi tale consenso, lo Stato membro notifica entro lo stesso termine alla Commissione l'esistenza della domanda. La Commissione puo' richiedere allo Stato membro la comunicazione del contenuto di una domanda di cui le sia stata notificata l'esistenza. La Commissione presenta la sua richiesta nel termine di due mesi dall'avvenuta notificazione. Ogni proroga di tale termine importa una proroga corrispondente del termine previsto dal sesto comma. Lo Stato membro al quale e' rivolta la richiesta della Commissione e' tenuto a domandare nuovamente al richiedente il consenso per comunicare il contenuto della domanda. Ove il consenso sia accordato, la comunicazione avviene senza indugio. In caso di mancato consenso del richiedente, lo Stato membro e' nondimeno tenuto a effettuare la comunicazione alla Commissione allo scadere di un termine di diciotto mesi dalla data del deposito della domanda. 2. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione, nel termine di diciotto mesi dalla data dell'avvenuto deposito, l'esistenza di qualsiasi domanda di brevetto o di modello di utilita' non ancora pubblicata e il cui oggetto, in base a sommario esame, senza essere specificatamente nucleare, sia, a loro giudizio, direttamente connesso ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunita'. A richiesta della Commissione, il contenuto della domanda le e' comunicato nel termine di due mesi. 3. Gli Stati membri sono tenuti a ridurre per quanto possibile la durata della procedura relativa alle domande di brevetto o di modello d'utilita' concernenti gli oggetti contemplati dai paragrafi 1 e 2 che hanno formato oggetto di una richiesta della Commissione, per consentire nel piu' breve termine la pubblicazione delle domande stesse. 4. Le comunicazioni di cui sopra devono essere considerate dalla Commissione come aventi carattere riservato. Esse possono essere effettuate unicamente a fini di documentazione. Tuttavia, la Commissione puo' utilizzare le invenzioni comunicate, con il consenso del richiedente ovvero conformemente agli articoli da 17 a 23 inclusi. 5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili quando la comunicazione sia incompatibile con un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.
Trattato-art. 17
Art. 17. 1. In mancanza di accordo per trattativa privata, possono essere concesse licenze d'uso non esclusivo, con procedimento arbitrale o d'ufficio, alle condizioni definite dagli articoli da 18 a 23 inclusi: a) alla Comunita' o alle Imprese comuni cui tale diritto e' attribuito in virtu' dell'articolo 48, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli di utilita' che proteggano invenzioni direttamente connesse con ricerche nucleari, sempreche' la concessione di tali licenze sia necessaria al proseguimento delle loro proprie ricerche o indispensabile al funzionamento dei loro impianti. A richiesta della Commissione, le licenze d'uso comprendono la facolta' di autorizzare terzi a utilizzare la invenzione, nella misura in cui questi ultimi eseguono lavori o commesse per conto della Comunita' o delle Imprese comuni; b) a persone o imprese che ne abbiano fatto richiesta alla Commissione, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli d'utilita' che proteggono una invenzione direttamente connessa ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunita', sempreche' siano osservate tutte le seguenti condizioni: i) sia trascorso un termine di almeno quattro anni dal deposito della domanda di brevetto, salvo che non si tratti di una invenzione relativa ad oggetto specificatamente nucleare; ii) non siano coperti, per quanto riguarda tale invenzione, i bisogni determinati dallo sviluppo della energia nucleare sui territori di uno Stato membro ove un'invenzione e' protetta, in base al concetto che di tale sviluppo si fa la Commissione; iii) non sia stato ottemperato da parte del titolare all'invito di soddisfare, direttamente o per il tramite dei suoi concessionari, a tali bisogni; iv) sia possibile, da parte delle persone o imprese beneficiarie, soddisfare effettivamente a questi bisogni mediante lo sfruttamento dell'invenzione. In mancanza di preventiva richiesta della Commissione, gli Stati membri non possono adottare, per questi stessi bisogni, alcuna misura coercitiva prevista dalla loro legislazione nazionale e che abbia per effetto di limitare la protezione accordata all'invenzione. 2. La concessione di una licenza d'uso non esclusivo alle condizioni previste dal paragrafo precedente non puo' essere ottenuta quando il titolare faccia valere la esistenza di un motivo legittimo, e in particolare il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato. 3. La concessione di una licenza in applicazione del paragrafo 1 da' diritto a un indennizzo completo, il cui ammontare deve essere convenuto fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d'utilita', e il beneficiario della licenza d'uso. 4. Quanto stipulato dal presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della Convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale.
Trattato-art. 18
Art. 18 Ai fini previsti dalla presente sezione, e' istituito un Collegio arbitrale il cui regolamento e' stabilito ed i cui membri vengono designati dal Consiglio, che delibera su proposta della Corte di giustizia. Nel termine di un mese dalla loro notificazione, le decisioni del Collegio arbitrale possono formare oggetto di ricorso sospensivo delle parti alla Corte di giustizia. Il controllo della Corte di giustizia puo' vertere unicamente sulla regolarita' formale della decisione, e sulla interpretazione data dal Collegio arbitrale alle disposizioni del presente Trattato. Le decisioni definitive del Collegio arbitrale hanno forza di cosa giudicata tra le parti interessate e sono esecutive alle condizioni fissate dall'art. 164.
Trattato-art. 19
Art. 19 Qualora, in mancanza di accordo per trattativa privata, la Commissione si proponga di ottenere la concessione di licenze d'uso in uno dei casi previsti dall'art. 17, ne' da' comunicazione al titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea, del modello d'utilita' o della domanda di brevetto, e specifica nella sua comunicazione il beneficiario e l'estensione della licenza.
Trattato-art. 20
Art. 20 Nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 19, il titolare puo' proporre alla Commissione, ed eventualmente al terzo beneficiario, di concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale. Se la Commissione o il terzo beneficiario rifiuta di concludere un compromesso, la Commissione non puo' richiedere allo Stato membro o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d'uso. Se il Collegio arbitrale, cui e' demandata per compromesso la richiesta della Commissione, la riconosce conforme alle disposizioni dell'art. 17, esso emette una decisione motivata che importa concessione di licenza a favore del beneficiario e fissa le condizioni e la rimunerazione della licenza stessa, sempreche' le parti non si siano gia' accordate in merito.
Trattato-art. 21
Art. 21 Quando il titolare non propone di rivolgersi al Collegio arbitrale, la Commissione puo' richiedere allo Stato membro interessato o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d'uso. Qualora lo Stato membro o i suoi organi competenti non ravvisino, previa audizione del titolare, l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 17, notificano alla Commissione il loro rifiuto di concedere o far concedere la licenza. Ove essi rifiutino di concedere o far concedere la licenza, ovvero non forniscano alcuna spiegazione in merito alla concessione della licenza entro quattro mesi dalla richiesta, la Commissione dispone di un termine di due mesi per adire la Corte di giustizia. Il titolare deve essere udito nella fase procedurale dinanzi alla Corte di giustizia. Se la sentenza della Corte di giustizia constata l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 17, lo Stato membro interessato, o i suoi organi competenti, sono tenuti ad adottare le misure richieste dall'esecuzione della sentenza.
Trattato-art. 22
Art. 22 1. In caso di mancato accordo sull'ammontare dello indennizzo fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d'utilita' e il beneficiario della licenza d'uso, gli interessati possono concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale. Le parti rinunciano per cio' stesso a qualsiasi ricorso, fatto salvo il ricorso di cui all'art. 18. 2. Se il beneficiario rifiuta la conclusione di un compromesso, la licenza di cui ha beneficiato e' considerata nulla. Se il titolare rifiuta la conclusione di un compromesso, l'indennizzo previsto dal presente articolo e' fissato dagli organi nazionali competenti.
Trattato-art. 23
Art. 23 Trascorso il termine di un anno e sempreche' nuove circostanze lo giustifichino, le decisioni del Collegio arbitrale o degli organi nazionali competenti possono essere soggette a revisione per quanto concerne le condizioni della licenza d'uso. La revisione spetta all'organo da cui emana la decisione.
Trattato-art. 24
Art. 24 Le cognizioni, acquisite dalla Comunita' grazie alla esecuzione del suo programma di ricerche e la cui divulgazione e' suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o di piu' Stati membri, sono sottoposte a un regime di segretezza alle condizioni seguenti. 1. Un regolamento di sicurezza adottato dal Consiglio su proposta della Commissione stabilisce, avuto riguardo alle disposizioni del presente articolo, i differenti regimi di segretezza applicabili e le misure di sicurezza da attuare per ciascuno di essi. 2. La Commissione deve provvisoriamente sottoporre al regime di segretezza, all'uopo previsto dal regolamento di sicurezza, le cognizioni la cui divulgazione sia da essa reputata suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o piu' Stati membri. La Commissione comunica immediatamente tali cognizioni agli Stati membri, che sono tenuti ad assicurarne provvisoriamente la segretezza alle stesse condizioni. Entro un termine di tre mesi gli Stati membri rendono edotta la Commissione del loro desiderio di mantenere il regime provvisoriamente applicato, oppure di sostituirvi un altro regime o di abolire il regime di segretezza. Allo spirare del termine, viene applicato il piu' rigoroso dei regimi cosi' domandati. La Commissione provvede a darne notificazione agli Stati membri. A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, puo' in qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla richiesta di uno Stato membro. 3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 non sono applicabili alle cognizioni soggette a un regime di segretezza. Tuttavia, fatta salva l'osservanza delle misure di sicurezza applicabili, a) le cognizioni di cui agli articoli 12 e 13 possono essere comunicate dalla Commissione: i) a una Impresa comune, ii) a) una persona o a una impresa, che non sia una Impresa comune, per il tramite dello Stato membro sui territori del quale essa svolge la sua attivita', b) le cognizioni di cui all'art. 13 possono essere comunicate da uno Stato membro a una persona o a una impresa, che non sia un'Impresa comune, svolgenti la propria attivita' sui territori di tale Stato, a condizione di notificare la comunicazione alla Commissione, c) inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di esigere dalla Commissione per i suoi propri bisogni o per quelli di una persona o impresa svolgenti la propria attivita' sui territori dello Stato stesso, la concessione di una licenza d'uso conformemente all'art. 12.
Trattato-art. 25
Art. 25 1. Lo Stato membro che comunica l'esistenza o il contenuto di una domanda di brevetto o di modello d'utilita' relativi a un oggetto contemplato dall'art. 16, paragrafo 1 o 2, notifica eventualmente la necessita' di sottoporre tale domanda, per ragioni attinenti alla difesa, al regime di segretezza che indica, precisando la durata probabile del regime stesso. La Commissione trasmette agli altri Stati membri l'insieme delle comunicazioni che riceve in esecuzione del comma precedente. La Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad osservare le misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine. 2. La Commissione puo' egualmente trasmettere tali comunicazioni sia alle Imprese comuni, sia, per il tramite di uno Stato membro, a una persona o a una impresa, che non sia un'Impresa comune, svolgenti la propria attivita' sul territorio dello Stato stesso. Le invenzioni, che costituiscono l'oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, possono essere utilizzate soltanto con il consenso del richiedente, ovvero conformemente alle disposizioni degli articoli da 17 a 23 incluso. Le comunicazioni ed eventualmente l'utilizzazione di cui al presente paragrafo sono soggette alle misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine. Esse sono, in tutti i casi, subordinate al consenso dello Stato d'origine. Tale consenso non puo' essere rifiutato che per ragioni attinenti alla difesa. 3. A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, puo' in qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla domanda di uno Stato membro.
Trattato-art. 26
Art. 26 1. Quando delle cognizioni oggetto di brevetti, domande di brevetto, titoli di protezione temporanea, modelli di utilita' o domande di modello di utilita', sono sottoposte a vincolo di segretezza, conformemente alle disposizioni degli articoli 24 e 25, gli Stati che hanno chiesto l'applicazione di tale regime non possono rifiutare l'autorizzazione al deposito di domande corrispondenti negli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire la segretezza di tali titoli e domande, secondo la procedura prevista dalle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 2. Le cognizioni sottoposte al vincolo di segretezza, conformemente all'art. 24, possono formare l'oggetto di depositi all'esterno degli Stati membri soltanto con il loro consenso unanime. Il consenso, in mancanza di presa di posizione di questi Stati, si considera acquisito allo spirare di un termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta comunicazione di tali cognizioni agli Stati membri da parte della Commissione.
Trattato-art. 27
Art. 27 L'indennizzo del pregiudizio subito dal richiedente in conseguenza del vincolo di segretezza imposto per ragioni attinenti alla difesa, e' regolato dalle disposizioni legislative nazionali degli Stati membri, e incombe allo Stato che ha richiesto il vincolo di segretezza ovvero che ha provocato l'inasprimento o il prolungamento del vincolo stesso, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunita'. Qualora piu' Stati membri abbiano provocato, sia l'inasprimento o il prolungamento del vincolo di segretezza, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunita', essi sono tenuti in solido a riparare il pregiudizio cagionato dalla loro richiesta. La Comunita' non puo' pretendere alcun indennizzo a mente del presente articolo.
Trattato-art. 28
Art. 28 Qualora, per effetto della loro comunicazione alla Commissione, domande di brevetti o di modelli d'utilita' non ancora pubblicate, oppure brevetti o modelli d'utilita' mantenuti segreti per ragioni attinenti alla difesa, siano utilizzati indebitamente o vengano a conoscenza di un terzo non autorizzato, la Comunita' e' tenuta a risarcire il danno subito dall'interessato. La Comunita', senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti dell'autore, e' surrogata agli interessati nell'esercizio del loro diritto di ricorso contro terzi, nella misura in cui abbia sopportato il risarcimento del danno. Non vi e' deroga al diritto della Comunita' di agire, conformemente alle disposizioni generali in vigore, contro l'autore del pregiudizio.
Trattato-art. 29
Art. 29 Qualsiasi accordo o contratto avente per oggetto uno scambio di cognizioni scientifiche o industriali in materia nucleare, tra uno Stato membro, una persona o un'impresa e uno Stato terzo, un'organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nei casi in cui richiederebbe da una parte o dall'altra la firma di uno Stato che agisce nell'esercizio della sua sovranita', deve essere concluso dalla Commissione. Tuttavia, la Commissione puo' autorizzare uno Stato membro, una persona o un'impresa a concludere accordi di tale natura, alle condizioni che essa giudica appropriate, fatta salva l'applicazione del disposto degli articoli 103 e 104.
Trattato-art. 30
Art. 30 Sono istituite nella Comunita' norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Per norme fondamentali s'intendono: a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza, b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili, c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Trattato-art. 31
Art. 31 Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di personalita' designate dal Comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanita' pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali cosi' elaborate. Dopo consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei Comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali.
Trattato-art. 32
Art. 32 A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la procedura definita dall'art. 31. La Commissione e' tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
Trattato-art. 33
Art. 33 Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate, e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale. La Commissione formula tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione sia le disposizioni applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, sia gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura. Le eventuali raccomandazioni della Commissione in merito ai progetti di disposizioni devono essere effettuate nel termine di tre mesi dall'avvenuta comunicazione dei progetti stessi.
Trattato-art. 34
Art. 34 Ciascuno Stato membro, nei territori del quale devono effettuarsi degli esperimenti particolarmente pericolosi, e tenuto ad adottare disposizioni supplementari di protezione sanitaria, dopo aver preventivamente domandato in merito il parere della Commissione. Il parere conforme della Commissione e' obbligatorio quando gli effetti di tali esperimenti siano suscettibili di ripercuotersi sui territori degli altri Stati membri.
Trattato-art. 35
Art. 35 Ciascun Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattivita' dell'atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali. La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e puo' verificarne il funzionamento e l'efficacia.
Trattato-art. 36
Art. 36 Le informazioni relative ai controlli contemplati dall'art. 35 sono regolarmente comunicate dalle autorita' competenti alla Commissione, per renderla edotta del grado di radioattivita' di cui la popolazione possa eventualmente risentire.
Trattato-art. 37
Art. 37 Ciascuno Stato membro e' tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro. La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'art. 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi.
Trattato-art. 38
Art. 38 La Commissione invia agli Stati membri tutte le raccomandazioni concernenti il grado di radioattivita' dell'atmosfera, delle acque e del suolo. In caso di urgenza, la Commissione emana una direttiva con cui intima allo Stato membro in causa di adottare, nel termine che la Commissione stessa provvede a fissare, tutte le misure necessarie ad evitare un'infrazione alle norme fondamentali e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari. Qualora lo Stato in causa non si conformi nel termine stabilito alla direttiva della Commissione, quest'ultima o qualsiasi Stato membro interessato puo', in deroga agli articoli 141 e 142, adire immediatamente la Corte di giustizia.
Trattato-art. 39
Art. 39 La Commissione crea nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, e non appena questo sia stato istituito, una sezione di studio e documentazione per i problemi di protezione sanitaria. Tale sezione ha in particolare l'incarico di raccogliere la documentazione e le informazioni di cui agli articoli 33, 37 e 38, e di assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti che le sono affidati a norma del presente capo.
Trattato-art. 40
Art. 40 Per incoraggiare l'iniziativa di persone e di imprese e agevolare uno sviluppo coordinato dei loro investimenti nel campo nucleare, la Commissione pubblica periodicamente dei programmi a carattere indicativo, riguardanti in particolare obiettivi di produzione di energia nucleare e gli investimenti di qualsiasi natura richiesti dalla loro realizzazione. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale su tali programmi, prima della loro pubblicazione.
Trattato-art. 41
Art. 41 Le persone e imprese appartenenti ai settori industriali enumerati nell'allegato II del presente Trattato hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione i progetti d'investimenti concernenti i nuovi impianti nonche' le sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entita' definiti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione. L'elenco dei settori industriali summenzionato puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, la quale domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale.
Trattato-art. 42
Art. 42 I progetti di cui all'art. 41 devono essere comunicati alla Commissione, e per informazione allo Stato membro interessato, al piu' tardi tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori, ovvero tre mesi prima dell'inizio dei lavori, quando questi debbano essere compiuti dall'impresa con mezzi propri. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, puo' modificare il termine suddetto.
Trattato-art. 43
Art. 43 La Commissione discute con le persone o imprese tutti gli aspetti dei progetti d'investimenti connessi con gli obiettivi del presente Trattato. Essa comunica il suo punto di vista allo Stato membro interessato.
Trattato-art. 44
Art. 44 Con l'accordo degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate, la Commissione puo' pubblicare i progetti d'investimenti che le sono comunicati.
Trattato-art. 45
Art. 45 Le imprese che rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunita' possono essere costituite in Imprese comuni ai sensi del presente Trattato, conformemente alle disposizioni degli articoli seguenti.
Trattato-art. 46
Art. 46 1. Qualsiasi progetto di Impresa comune, emanate dalla Commissione, da uno Stato membro o dovuto a qualsiasi altra iniziativa, e' oggetto di un'indagine da parte della Commissione. A tal fine, la Commissione domanda il parere degli Stati membri come di qualsiasi organismo pubblico o privato che essa giudichi idoneo ad illuminarla in proposito. 2. La Commissione trasmette al Consiglio, accompagnandolo con il suo parere motivato, ogni progetto di Impresa comune. Qualora la Commissione formuli parere favorevole circa la necessita' dell'Impresa comune in causa, sottopone al Consiglio delle proposte concernenti: a) la localita' d'impianto, b) lo statuto, c) il volume e il ritmo del finanziamento, d) la partecipazione eventuale della Comunita' al finanziamento dell'Impresa comune, e) la partecipazione eventuale di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'Impresa comune, f) l'attribuzione totale o parziale dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente Trattato. La Commissione allega una relazione particolareggiata sull'insieme del progetto.
Trattato-art. 47
Art. 47 Il Consiglio, investito dalla Commissione, puo' richiederle i supplementi di informazioni e d'indagine che ritenga necessari. Se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ritiene che un progetto trasmesso dalla Commissione con parere sfavorevole debba essere nondimeno realizzato, la Commissione e' tenuta a sottoporre al Consiglio le proposte e la relazione particolareggiata di cui all'art. 46. In caso di parere favorevole della Commissione, ovvero nel caso contemplato dal comma precedente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle singole proposte della Commissione. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimita' per quanto riguarda: a) la partecipazione della Comunita' al finanziamento dell'Impresa comune, b) la partecipazione di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'Impresa comune.
Trattato-art. 48
Art. 48 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' ammettere interamente o parzialmente ogni Impresa comune al beneficio dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente Trattato del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire l'applicazione, ciascuno per la parte che lo riguarda. Il Consiglio puo', secondo la stessa procedura, fissare le condizioni alle quali e' subordinata l'attribuzione di tali vantaggi.
Trattato-art. 49
Art. 49 La costituzione di una Impresa comune risulta dalla decisione del Consiglio. Ogni Impresa comune ha personalita' giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali rispettive; essa puo' in particolare acquistare ed alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato o del proprio statuto, ogni Impresa comune e' soggetta alle norme applicabili alle imprese industriali o commerciali; gli statuti possono richiamarsi in via sussidiaria alle legislazioni nazionali degli Stati membri. Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia in virtu' del presente Trattato, le controversie interessanti le Imprese comuni sono decise dalle competenti giurisdizioni nazionali.
Trattato-art. 50
Art. 50 Gli statuti delle Imprese comuni sono, ove occorra, modificati conformemente alle disposizioni particolari da essi all'uopo previste. Tuttavia, tali modificazioni non possono entrare in vigore che dopo approvazione del Consiglio, che delibera secondo le modalita' di cui all'art. 47 su proposta della Commissione.
Trattato-art. 51
Art. 51 La Commissione provvede all'esecuzione di tutte le decisioni del Consiglio relative alla costituzione delle Imprese comuni fino all'insediamento degli organi incaricati del loro funzionamento.
Trattato-art. 52
Art. 52 1. L'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali e' assicurato, conformemente alle disposizioni del presente capo, secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento. 2. A tal fine, alle condizioni previste dal presente capo: a) sono vietate tutte le pratiche aventi per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio; b) e' costituita un'Agenzia che dispone di un diritto d'opzione sui minerali, materie grezze e materie fissili speciali prodotte sui territori degli Stati membri, come anche del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunita'. L'Agenzia non puo' operare tra gli utilizzatori alcuna discriminazione fondata sull'uso che questi si propongono di fare delle forniture richieste, salvo che tale uso sia illecito o si riveli contrario alle condizioni poste dai fornitori esterni alla Comunita' per la consegna di cui trattasi.
Trattato-art. 53
Art. 53 L'Agenzia e' posta sotto il controllo della Commissione, che le impartisce le sue direttive, dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni e nomina il suo direttore generale e il suo direttore generale aggiunto. Qualsiasi atto dell'Agenzia, implicito o esplicito, nell'esercizio del suo diritto di opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di forniture, puo' essere portato dagli interessati dinanzi alla Commissione che prende una decisione nel termine di un mese.
Trattato-art. 54
Art. 54 L'Agenzia ha personalita' giuridica e gode di autonomia finanziaria. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto puo' essere sottoposto a revisione secondo la stessa procedura. Lo statuto determina il capitale dell'Agenzia, e le modalita' di sottoscrizione. La maggioranza del capitale deve appartenere in tutti i casi alla Comunita' e agli Stati membri. La ripartizione del capitale e' decisa di comune accordo dagli Stati membri. Lo statuto stabilisce le modalita' della gestione commerciale dell'Agenzia. Esso puo' prevedere un canone sulle transazioni, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia.
Trattato-art. 55
Art. 55 Gli Stati membri comunicano o fanno comunicare all'Agenzia tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo diritto di opzione e del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura.
Trattato-art. 56
Art. 56 Gli Stati membri garantiscono il libero esercizio delle funzioni dell'Agenzia sui loro territori. Essi possono costituire l'organismo o gli organismi competenti a rappresentare, nelle relazioni con l'Agenzia, i produttori e gli utilizzatori dei territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.
Trattato-art. 57
Art. 57 1. Il diritto d'opzione dell'Agenzia copre: a) l'acquisizione dei diritti di utilizzazione e di consumo delle materie la cui proprieta' spetta alla Comunita' in virtu' delle disposizioni del capo VIII, b) l'acquisizione del diritto di proprieta' in tutti gli altri casi. 2. L'Agenzia esercita il suo diritto di opzione mediante la conclusione di contratti con i produttori di minerali, materie grezze o materie fissili speciali. Fatte salve le disposizioni degli articoli 58, 62 e 63, ogni produttore e' tenuto a offrire all'Agenzia i minerali, materie grezze o materie fissili speciali che egli produce nei territori degli Stati membri, preventivamente all'utilizzazione, al trasferimento o alla costituzione in scorta di tali minerali o materie.
Trattato-art. 58
Art. 58 Quando un produttore opera in piu' fasi della produzione, comprese tra l'estrazione di minerale e la produzione di metallo incluse, e' tenuto ad offrire il prodotto all'Agenzia unicamente nella fase di produzione di sua scelta. Lo stesso avviene nel caso di piu' imprese tra cui sussistono dei vincoli, comunicati tempestivamente alla Commissione e con questa discussi secondo la procedura prevista dagli articoli 43 e 44.
Trattato-art. 59
Art. 59 Se l'Agenzia non esercita il suo diritto di opzione su tutta o su parte della produzione, il produttore: a) puo', sia con mezzi propri, sia mediante contratti di lavoro su ordinazione, trasformare i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali, a condizione di offrire all'Agenzia il prodotto di tale trasformazione; b) e' autorizzato, con decisione della Commissione, a esitare all'esterno della Comunita' la produzione disponibile, con riserva di non praticare condizioni piu' favorevoli di quelle contemplate nell'offerta precedentemente fatta all'Agenzia. Tuttavia, l'esportazione delle materie fissili speciali non puo' avvenire che per mezzo dell'Agenzia, conformemente alle disposizioni dell'art. 62. La Commissione non puo' accordare l'autorizzazione quando i beneficiari di tali forniture non offrano tutte le garanzie che gli interessi generali della Comunita' saranno rispettati, ovvero quando le clausole e condizioni di tali contratti siano in contrasto con gli obiettivi del presente Trattato.
Trattato-art. 60
Art. 60 Gli eventuali utilizzatori comunicano periodicamente all'Agenzia il loro fabbisogno di forniture, specificando i quantitativi, le caratteristiche fisiche e chimiche, le localita' di provenienza, gli usi, il frazionamento delle forniture e le condizioni di prezzo, corrispondenti alle clausole e condizioni di un contratto di fornitura di cui desidererebbero la conclusione. Cosi' pure, i produttori comunicano all'Agenzia le offerte che sono in grado di presentare, specificandone tutti i dati necessari a permettere l'elaborazione dei loro programmi di produzione e in particolare la durata dei contratti. Tale durata non dovra' essere superiore a dieci anni, salvo accordo della Commissione. L'Agenzia informa tutti gli eventuali utilizzatori delle offerte e del volume delle domande che ha ricevuto e li invita a effettuare le ordinazioni entro un dato termine. Una volta in possesso dell'insieme di tali ordinazioni, l'Agenzia rende note le condizioni alle quali puo' soddisfarle. Qualora l'Agenzia non sia in grado di soddisfare integralmente tutte le ordinazioni ricevute, essa ripartisce le forniture proporzionalmente alle ordinazioni corrispondenti a ogni offerta, fatte salve le disposizioni degli articoli 68 e 69. Un regolamento dell'Agenzia, sottoposto all'approvazione della Commissione, determina le modalita' di raffronto delle offerte e delle domande.
Trattato-art. 61
Art. 61 L'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempreche' alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali. L'Agenzia, rispettando le prescrizioni dell'art. 52, puo' chiedere agli utilizzatori il versamento di adeguati acconti all'atto della conclusione di un contratto, sia a titolo di garanzia, sia al fine di facilitare l'assolvimento dei propri impegni a lungo termine con i produttori, necessari all'esecuzione dell'ordinazione.
Trattato-art. 62
Art. 62 1. L'agenzia esercita il diritto di opzione sulle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri, a) sia per rispondere alla domanda degli utilizzatori della Comunita' alle condizioni definite dall'art. 60, b) sia per costituire essa stessa delle scorte di tali materie, c) sia per esportare tali materie con l'autorizzazione della Commissione, che si conforma alle disposizioni dell'art. 59 b) comma secondo. 2. Tuttavia, pur continuando ad essere soggette all'applicazione delle disposizioni del capo VII, queste materie, come anche i residui fertili, sono lasciate al produttore, a) sia per essere costituite in scorte con l'autorizzazione dell'Agenzia, b) sia per essere utilizzate nei limiti dei bisogni propri dello stesso produttore, c) sia per essere messe a disposizione, nei limiti del loro fabbisogno, di imprese situate nella Comunita', legate al produttore, per l'esecuzione di un programma comunicato in tempo utile alla Commissione, da vincoli diretti non aventi per oggetto ne' per effetto di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ovvero di creare abusivamente delle disparita' tra gli utilizzatori della Comunita'. 3. Le disposizioni dell'art. 89, paragrafo 1 a), sono applicabili alle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri e sulle quali l'Agenzia non ha esercitato il suo diritto d'opzione.
Trattato-art. 63
Art. 63 I minerali, materie grezze o materie fissili speciali prodotte dalle Imprese comuni sono assegnati agli utilizzatori secondo le norme statuarie o convenzionali in vigore per tali Imprese.
Trattato-art. 64
Art. 64 L'Agenzia, operando eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunita' e uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale, ha il diritto esclusivo, fatte salve le eccezioni previste nel presente Trattato, di concludere accordi o convenzioni aventi per oggetto principale forniture di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunita'.
Trattato-art. 65
Art. 65 L'art. 60 e' applicabile alle domande degli utilizzatori e ai contratti tra, gli utilizzatori e l'Agenzia relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunita'. Tuttavia, l'origine geografica delle forniture puo' essere determinata dall'Agenzia, sempreche', le condizioni assicurate all'utilizzatore siano almeno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell'ordinazione.
Trattato-art. 66
Art. 66 Qualora la Commissione accerti, a richiesta degli utilizzatori interessati, che l'Agenzia non e' in grado di consegnare in un termine ragionevole l'intera fornitura ordinata o parte di essa, ovvero che possa farlo soltanto a prezzi abusivi, gli utilizzatori hanno il diritto di concludere direttamente dei contratti per forniture provenienti dall'esterno della Comunita', sempreche' tali contratti corrispondano essenzialmente ai bisogni espressi nella loro ordinazione. Tale diritto e' accordato per un anno, con possibilita' di rinnovazione qualora si protragga la situazione che ha determinato il riconoscimento del diritto. Gli utilizzatori che si avvalgono del diritto previsto dal presente articolo sono tenuti a comunicare alla Commissione i contratti diretti in progetto. Questa puo', nel termine di un mese, opporsi alla loro conclusione quando siano in contrasto con gli obbiettivi del presente Trattato.
Trattato-art. 67
Art. 67 Fatte salve le eccezioni previste dal presente Trattato, i prezzi risultano dai raffronto delle offerte e delle domande secondo le modalita' contemplate dall'art. 60, alle quali non possono contravvenire le disposizioni nazionali degli Stati membri.
Trattato-art. 68
Art. 68 Sono vietate le pratiche di prezzi che abbiano per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio in violazione del principio dell'eguale accesso, risultante dalle disposizioni del presente capo. L'Agenzia, qualora dovesse constatare tali pratiche, provvede a segnalarle alla Commissione. Quando giudichi fondato il rilievo, la Commissione puo' ristabilire, per le offerte contestate, i prezzi a un livello conforme al principio dell'uguale accesso.
Trattato-art. 69
Art. 69 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' fissare dei prezzi. Quando l'Agenzia, in applicazione dell'art. 60, stabilisce le condizioni alle quali le ordinazioni possono essere soddisfatte, ha facolta' di proporre una perequazione di prezzi agli utilizzatori che hanno effettuato ordinazioni.
Trattato-art. 70
Art. 70 La Commissione, nei limiti previsti dal bilancio della Comunita', puo' intervenire finanziariamente, alle condizioni da essa stabilite, nelle campagne di ricerche minerarie sui territori degli Stati membri. La Commissione puo' rivolgere agli Stati membri raccomandazioni intese a sviluppare la ricerca e la coltivazione mineraria. Gli Stati membri sono tenuti a inviare alla Commissione una relazione annuale riguardante lo sviluppo della ricerca e della produzione, le riserve probabili e gli investimenti minerari in atto o in progetto sui loro territori. Tali relazioni sono sottoposte al Consiglio unitamente al parere della Commissione, specie per quanto concerne il seguito dato dagli Stati membri alle raccomandazioni ad essi rivolte in virtu' del comma precedente. Qualora il Consiglio, investito dalla Commissione, constati a maggioranza qualificata che, nonostante l'esistenza di possibilita' di estrazione che appaiono economicamente giustificate a lungo termine, le misure adottate per le ricerche e l'incremento della coltivazione mineraria continuano ad essere sensibilmente insufficienti, si considera che lo Stato membro interessato, fino a quando non avra' posto rimedio a tale situazione, abbia rinunciato, per se stesso e per i suoi cittadini, al diritto di uguale accesso alle altre risorse interne della Comunita'.
Trattato-art. 71
Art. 71 La Commissione rivolge agli Stati membri ogni utile raccomandazione sulle disposizioni tributarie o minerarie.
Trattato-art. 72
Art. 72 L'Agenzia puo' costituire, in base alle disponibilita' esistenti all'interno o all'esterno della Comunita', le scorte commerciali necessarie ad agevolare l'approvvigionamento o le normali forniture della Comunita'. La Commissione puo' decidere l'eventuale costituzione di scorte di sicurezza. Le modalita' di finanziamento di tali scorte sono approvate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Trattato-art. 73
Art. 73 Qualora un accordo o una convenzione fra uno Stato membro, una persona o una impresa, da una parte, e uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, dall'altra, comporti in via accessoria forniture di prodotti di competenza dell'Agenzia, e' necessario il preventivo consenso della Commissione per la conclusione o rinnovazione di tale accordo o convenzione per quanto concerne la fornitura di tali prodotti.
Trattato-art. 74
Art. 74 La Commissione puo' dispensare dall'applicazione delle disposizioni del presente capo il trasferimento, l'importazione e l'esportazione di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze o materie fissili speciali, la cui entita' corrisponda agli usi normali a fini di ricerca. Qualsiasi trasferimento, importazione o esportazione effettuati in virtu' di tale disposizione, devono essere notificati all'Agenzia.
Trattato-art. 75
Art. 75 Le disposizioni del presente capo non si applicano agli impegni aventi per oggetto il trattamento, la trasformazione e la formattazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali: a) conclusi tra piu' persone o imprese quando le materie trattate, trasformate o formate devono essere restituite alla persona o all'impresa di origine, b) conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate all'esterno della Comunita' e sono restituite alla persona o all'impresa di origine, c) conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di un paese terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate nella Comunita' e sono restituite sia al cittadino o all'organizzazione di origine, sia a qualsiasi altro destinatario, designato da tale cittadino o organizzazione, situato anch'esso all'esterno della Comunita'. Tuttavia, le persone o imprese interessate devono notificare all'Agenzia l'esistenza di tali impegni e, subito dopo la firma dei contratti, i quantitativi di materie che formano oggetto di tali spostamenti. Per quanto concerne gli impegni di cui alla lettera b) la Commissione puo' farvi opposizione qualora essa ritenga che alla trasformazione e alla formatazione non possa provvedersi in modo efficace e sicuro e senza perdita di materie a detrimento della Comunita'. Le materie oggetto di tali impegni sono sottoposte sui territori degli Stati membri alle misure di controllo previste dal capo VII. Tuttavia le disposizioni del capo VIII non sono applicabili alle materie fissili speciali che costituiscono l'oggetto degli impegni di cui alla lettera c).
Trattato-art. 76
Art. 76 Le disposizioni del presente capo, specie quando circostanze impreviste venissero a determinare uno stato di penuria generale, possono essere modificate su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea. La Commissione e' tenuta a istruire qualsiasi domanda presentata da uno Stato membro. Allo scadere di un periodo di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, il Consiglio puo' confermare l'insieme di tali disposizioni. In caso di mancata conferma, nuove disposizioni relative all'oggetto del presente capo sono stabilite conformemente alla procedura definita dal comma precedente.
Trattato-art. 77
Art. 77 Alle condizioni previste dal presente capo, la Commissione deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri: a) i minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli, b) siano osservate le disposizioni relative all'approvvigionamento, e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunita' in virtu' di un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.
Trattato-art. 78
Art. 78 Chiunque crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione o qualsiasi utilizzazione di materie grezze o materie fissili speciali, ovvero per il trattamento di combustibili nucleari irradiati, e' tenuto a dichiarare alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell'impianto, nella misura in cui la conoscenza di tali caratteristiche e' necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 77. La Commissione deve approvare i procedimenti da usare per il trattamento chimico delle materie irradiate, nella misura necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 77.
Trattato-art. 79
Art. 79 La Commissione esige la tenuta e la presentazione di specifiche delle operazioni, al fine di permettere la contabilita' relativa ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, utilizzati o prodotti. Gli stessi obblighi sussistono per le materie grezze e le materie fissili speciali trasportate. Quanti siano soggetti a tali obblighi notificano alle autorita' dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente dell'art. 78 e del primo comma del presente articolo. La natura e la portata degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo sono definite in un regolamento elaborato dalla Commissione e approvato dal Consiglio.
Trattato-art. 80
Art. 80 La Commissione puo' esigere che sia depositata presso l'Agenzia, o in altri depositi controllati o controllabili dalla Commissione, qualsiasi eccedenza di materie fissili speciali ricuperate od ottenute come sottoprodotti, che non siano effettivamente usate o pronte per esserlo. Le materie fissili speciali cosi' depositate devono essere senza indugio restituite agli interessati, a richiesta di questi.
Trattato-art. 81
Art. 81 La Commissione puo' inviare ispettori nei territori degli Stati membri. Essa procede presso ogni Stato membro interessato, preventivamente alla prima missione che affida a un ispettore nei territori dello Stato stesso, a una consultazione valida per tutte le successive missioni dell'ispettore. Dietro presentazione di un documento comprovante la loro qualita', gli ispettori hanno accesso, in qualsiasi momento, a tutte le localita', a tutti gli elementi di informazione e presso tutte le persone che, per loro professione, si occupano di materie, attrezzature o impianti soggetti al controllo in virtu' del presente capo, nella misura necessaria a controllare i minerali, le materie grezze e materie fissili speciali, e ad assicurarsi dell'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 77. Quando sia richiesto dallo Stato interessato, gli ispettori designati dalla Commissione sono accompagnati da rappresentanti delle autorita' di questo Stato, a condizione che cio' non provochi, per gli ispettori, ritardi o intralci nell'esercizio delle loro funzioni. In caso di opposizione all'effettuazione del controllo, la Commissione e' tenuta a domandare al presidente della Corte di giustizia un mandato, al fine di assicurare l'esecuzione forzata del controllo stesso. Il presidente della Corte di giustizia decide entro un termine di tre giorni. Ove l'indugiare sia pregiudizievole, la Commissione puo' rilasciare essa stessa, sotto forma di una decisione, un ordine scritto di procedere al controllo. Tale ordine deve essere immediatamente presentato, per la successiva approvazione, al presidente della Corte di giustizia. Dopo il rilascio del mandato o della decisione, le autorita' nazionali dello Stato interessato provvedono ad assicurare l'accesso degli ispettori ai luoghi indicati nel mandato o nella decisione.
Trattato-art. 82
Art. 82 Gli ispettori sono assunti dalla Commissione. Essi sono incaricati di farsi presentare e di verificare la contabilita' di cui all'art. 79. Essi riferiscono alla Commissione in merito a qualsiasi violazione. La Commissione puo' emanare una direttiva con cui essa intima allo Stato membro in questione di prendere, nei termini da essa fissati, tutte le misure necessarie per porre termine alla violazione constatata; essa ne rende edotto il Consiglio. Se lo Stato membro non si conforma, nel termine assegnato alla direttiva della Commissione, questa o qualsiasi Stato membro interessato puo', in deroga agli articoli 141 e 141, adire immediatamente la Corte di giustizia.
Trattato-art. 83
Art. 83 1. In caso di infrazione da parte delle persone o delle imprese agli obblighi loro imposti dal presente capo, la Commissione puo' pronunciare sanzioni nei loro confronti. Tali sanzioni sono, in ordine di gravita': a) il richiamo, b) la revoca di vantaggi particolari, quali l'assistenza finanziaria o l'aiuto tecnico, c) un provvedimento che ponga l'impresa, per un periodo massimo di quattro mesi, sotto l'amministrazione di una persona o di un collegio designati di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato cui appartiene l'impresa, d) il ritiro totale o parziale delle materie grezze o materie fissili speciali. 2. Le decisioni adottate dalla Commissione in esecuzione del precedente paragrafo e che importino obbligo di consegna formano titolo esecutivo. Esse possono essere eseguite nei territori degli Stati membri secondo le modalita' previste dall'art. 164. In deroga al disposto dell'art. 157, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia contro le decisioni della Commissione che comminino delle sanzioni previste dal paragrafo precedente hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte di giustizia, puo' a richiesta della Commissione o di qualsiasi Stato membro interessato, ordinare l'esecuzione immediata della decisione. La tutela degli interessi lesi deve essere garantita da una procedura legale appropriata. 3. La Commissione puo' rivolgere agli Stati membri tutte le raccomandazioni relative alle disposizioni legislative o regolamentari intese ad assicurare l'osservanza nei loro territori degli obblighi risultanti dal presente capo. 4. Gli Stati membri sono tenuti ad assicurare l'esecuzione delle sanzioni e, ove occorra, la riparazione delle infrazioni da parte degli autori di queste.
Trattato-art. 84
Art. 84 Nell'esercizio del controllo non si fanno discriminazioni in base alla destinazione data ai minerali, alle materie grezze e alle materie fissili speciali. Il settore di competenza, le modalita' del controllo e i poteri degli organi incaricati del controllo sono limitati all'attuazione degli scopi definiti nel presente capo. Il controllo non puo' estendersi alle materie destinate alle necessita' della difesa che sono in corso di speciale elaborazione per tali necessita' ovvero che dopo tale elaborazione sono, conformemente a un piano operativo, collocate o costituite in scorta in uno stabilimento militare.
Trattato-art. 85
Art. 85 Qualora nuove circostanze lo richiedano, le modalita' di applicazione del controllo previste dal presente capo possono subire degli adattamenti su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea. La Commissione e' tenuta ad istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
Trattato-art. 86
Art. 86 Le materie fissili speciali sono proprieta' della Comunita'. Il diritto di proprieta' della Comunita' si estende a tutte le materie fissili speciali prodotte o importate da uno Stato membro, da una persona o da un'impresa e sottoposte al controllo di sicurezza previsto dal capo VII.
Trattato-art. 87
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