DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1211
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge della Regione siciliana 4 aprile 1955, n. 30;
Veduta la legge della Regione siciliana 22 giugno 1956, n. 35;
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa, esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 4 maggio 1957 per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la cattedra di medicina del lavoro dell'Universita' di Palermo.
Art. 2
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla. Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata, alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.
GRONCHI MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Carte dei conti, addi' 23 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 130. - RELLEVA
Convenzione assistente cattedra medicina del lavoro facolta' medicina Palermo- art. 1
Repertorio n. 89 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente presso la cattedra di medicina del lavoro della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo. L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno quattro del mese di maggio in Palermo, nel gabinetto dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata. Innanzi a me, dott. Gaetano Capparelli, funzionario amministrativo dell'Universita' di Palermo, delegato con decreto rettorale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Universita' medesima, ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei ai termini di legge: cav. Giuseppe Cardella, domiciliato in Palermo, via Gioacchino Di Marzo, 16; Pietro La Monica, domiciliato in Palermo, via Archirafi, n. 29, impiegato. Sono comparsi personalmente i signori: on. Bartolomeo Cannizzo, nato a Giarratana, Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato, per la carica, presso l'Assessorato in Palermo, via Sgarlata, autorizzato a stipulare la presente convenzione con le leggi regionali 4 aprile 1955, n. 30 (pubblicata nella - Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 17 del 6 aprile 1955) e del 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 39 del 23 giugno 1956; prof. Lauro Chiazzese, nato a Mazzarino e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Universita', sito in via Maqueda, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' del 14 gennaio 1957. Premesso: a) che con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1954, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1954, n. 21, fu istituito un posti di professore di ruolo convenzionato presso la Facolta' di medicina e chirurgia del l'Universita' di Palermo, riservato allo insegnamento della medicina del lavoro; b) che per il normale funzionamento dello istituito e' necessario provvedere anche alla istituzione di due posti di assistenti di ruolo; c) che la Regione siciliana si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo regionale per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente; d) che con legge regionale 4 aprile 1955, n. 30 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 17 del 6 aprile 1955) l'Assessore per la pubblica istruzione e' autorizzato a stipulare una convenzione con l'Universita' di Palermo per la Istituzione di due posti di assistenti di ruolo presso la cattedra di medicina del lavoro della Facolta' di medicina e chirurgia presso l'Universita' degli studi di Palermo; e) che per gli scopi predetti, con legge regionale 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 39 del 23 giugno 1956) e' autorizzata la spesa annua necessaria; f) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Palermo hanno accettato, col piu' vivo gradimento, l'offerta dell'istituzione dei nuovi posti di ruolo di assistenti; Tutto cio' premesso detti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Palermo sara' istituito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistenti ordinari, in aggiunta a quelli assegnati a detta Facolta', da destinarsi alla cattedra di medicina del lavoro. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopradetti posti di assistenti sara' quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, numero 465, e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle Universita',
Convenzione assistente cattedra medicina del lavoro facolta' medicina Palermo- art. 2
Art. 2. L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana in virtu' dei poteri conferitigli dalla [legge 22 giugno 1956, n. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-06-22;35) (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 39 del 23 giugno 1956), assume l'obbligazione di corrispondere alla Universita' di Palermo, per il finanziamento dei due posti di assistenti, annualmente, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti ai titolari dei due posti, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei predetti assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari.
Convenzione assistente cattedra medicina del lavoro facolta' medicina Palermo- art. 3
Art. 3 Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente di ruolo disposto dallo Stato, la somma di cui all'art. 2 risultasse inferiore a quella che l'Universita' di Palermo e' tenuta a versare allo Stato, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana versera', annualmente, alla Universita' degli studi la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della convenzione ed i posti di cui trattasi saranno soppressi, ed i titolari cesseranno dal servizio.
Convenzione assistente cattedra medicina del lavoro facolta' medicina Palermo- art. 4
Art. 4. La presente convenzione si intendera', inoltre, decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza, o, alle successive scadenze di cui all'art. 8; b) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo, e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i casi suddetti i due posti di assistenti di ruolo si intenderanno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.
Convenzione assistente cattedra medicina del lavoro facolta' medicina Palermo- art. 5
Art. 5. L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, si obbliga, altresi', a versare, annualmente, all'Universita' di Palermo, oltre quanto indicato negli articoli 2 e 3, una somma pari al venti per conto (20%) sul trattamento economico spettante ai titolari dei due posti, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante ai titolari stessi nel caso in cui essi abbiano a cessare dal servizio, maturando il diritto al trattamento medesimo.
Convenzione assistente cattedra medicina del lavoro facolta' medicina Palermo- art. 6
Art. 6. L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si impegna a versare le somme di cui sopra entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Convenzione assistente cattedra medicina del lavoro facolta' medicina Palermo- art. 7
Art. 7. L'Universita' di Palermo si obbliga, in esenzione di quanti sopra indicato: a) versare, annualmente, allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuti ai titolari dei due posti di ruolo di assistenti, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio dei predetti assistenti, in conto entrate del Tesoro; b) versare allo Stato, annualmente, la somma che verra' corrisposta dall'Assessorato per la pubblica istruzione in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 5 della presente convenzione, con esonero dell'Universita' stessa da ogni altro obbligo e responsabilita'.
Convenzione assistente cattedra medicina del lavoro facolta' medicina Palermo- art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni venti, con decorrenza dalla data di nomina dei titolari degli istituendi posti di assistenti, e si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione assistente cattedra medicina del lavoro facolta' medicina Palermo- art. 9
Art. 9. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Palermo, e' esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione ed istituira' i posti di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura, in presenza dei testimoni, alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volonta'. F.to Bartolomeo Cannizzo nel nome " Lauro Chiazzese " Giuseppe Cardella " Pietro La Monica " Gaetano Capparelli Registrato a Palermo l'8 maggio 1957, al n. 11601, libro 1°, volume 858, esatte lire esente Il direttore: f.to Raimondo Caruana
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