DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1957, n. 1212

Type DPR
Publication 1957-10-23
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 25 giugno 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica, ortopedica, in aggiunta ai quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo e' soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare. In tale caso l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dai servizio, che possa spettare ai titolare del posto medesimo, sara' a carico dell'ente finanziatore.

GRONCHI MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1957

Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 131. - RELLEVA

Convenzione istituzione professore di ruolo clinica ortopedica- art. 1

Repertorio n. 157 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di clinica ortopedica L'anno millenovecentocinquantasette e questo giorno 25 del mese di giugno in Milano, in una sala del rettorato dell'Universita', via Passione n. 12, avanti a me dott. Carlo Baccarini direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Milano, nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale 1 agosto 1944, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Universita' medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario e alla presenza dei signori: dott. Vitaliano Peduzzi fu Leonardo, impiegato, dottor Roberto Buongiovanni fu Gerardo, impiegato, testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti: da una parte l'on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco, Rettore magnifico della Universita' degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 24 aprile 1957 del Consiglio di amministrazione della stessa Universita', e dall'altra il conte ing. Dario Biandra' di Reaglie, presidente dell'Istituto ortopedico "Gaetano Pini", gia' Pio Istituto dei rachitici, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione del medesimo con delibera in data 9 gennaio 1957 allegata al presente atto premesso; che a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativo alle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, nella Universita' in cui sia istituito l'insegnamento di "clinica ortopedica" lo studente deve includerlo fra gli insegnamenti complementari a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea; che lo statuto della Universita' degli studi di Milano, nello ordinamento didattico della Facolta' di medicina e chirurgia comprende, fra gli insegnamenti complementari, quello di "clinica ortopedica"; che conseguentemente l'insegnamento complementare di clinica ortopedica" assume la figura di un vero e proprio insegnamento fondamentale e che, pertanto la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano ravvisa la necessita' della istituzione della cattedra di ruolo di clinica ortopedica sia ai fini didattici nonche' della ricerca scientifica; che presso l'Istituto ortopedico "Gaetano Pini", gia' Pio Istituto dei rachitici, ha sede, fin dalla fondazione dell'Universita' degli studi di Milano, oltre che la cattedra di clinica ortopedica, tenuta per molti anni da professori di ruolo e, successivamente da docenti incaricati, anche la scuola di specializzazione in ortopedia; che l'Istituto ortopedico "Gaetano Pini", gia' Pio Istituto dei rachitici, ha recentemente completato il proprio riassetto realizzando un imponente complesso ospedaliero che, per entita' recettiva, organizzazione, attrezzatura didattica e scientifica puo' attualmente essere annoverato fra i primi nel campo della specialita'; che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ortopedico "Gaetano Pini", gia' Pio Istituto dei rachitici, nell'intento di riprendere la nobile tradizione scientifica della cattedra di ruolo e di offrire alla Universita' degli studi di Milano una piu' stretta ed efficiente collaborazione, ponendo a disposizione della Facolta' di medicina e chirurgia nuova e completa attrezzatura, di cui esso dispone, e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di clinica ortopedica; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Milano, hanno esaminato ed approvato - entro i limiti delle rispettive competenze - la predetta proposta di un posto convenzionato di professore di ruolo; tutto cio' premesso fra l'Istituto ortopedico - Gaetano Pini", gia' Pio Istituto dei rachitici, rappresentato dal suo presidente conte ing. Dario Biandra' di Reaglie e la Universita' degli studi di Milano nella persona del suo rettore on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco; si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano sara' istituito un posto di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla stessa Facolta', ai sensi dell'articolo 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento di clinica ortopedica.

Convenzione istituzione professore di ruolo clinica ortopedica- art. 2

Art. 2. L'Istituto ortopedico "Gaetano Pini, gia' Pio Istituto dei rachitici, si obbliga a versare alla Universita' degli Studi di Milano per il mantenimento del posto del professore di ruolo di clinica ortopedica, di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 3.000.000 (tre milioni) a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo.

Convenzione istituzione professore di ruolo clinica ortopedica- art. 3

Art. 3. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione per il professore di ruolo della cattedra di clinica ortopedica, l'Istituto ortopedico "Gaetano Pini", gia' Pio Istituto dei rachitici, versera' annualmente all'Universita' la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.

Convenzione istituzione professore di ruolo clinica ortopedica- art. 4

Art. 4. L'Istituto ortopedico "Gaetano Pini", gia' Pio Istituto dei rachitici, si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Milano, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) annue pari al venti per cento sugli assegni fissi spettanti al titolare del predetto posto di professore di ruolo, al fine di costituire lo apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente da corrispondere al titolare stesso. L'Istituto ortopedico "Gaetano Pini", gia' Pio Istituto dei rachitici, si obbliga altresi' ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. Tale aumento decorrera' dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici ai professori universitari.

Convenzione istituzione professore di ruolo clinica ortopedica- art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Milano, in esecuzione degli accordi sopra citati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di clinica ortopedica compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro. L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) prevista dal precedente art. 4 per gli effetti indicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrata del Tesoro al capitolo e all'articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Convenzione istituzione professore di ruolo clinica ortopedica- art. 6

Art. 6. L'Istituto ortopedico "Gaetano Pini", gia' Pio Istituto dei rachitici mette, inoltre, a disposizione dell'Universita' degli studi di Milano, nell'edificio in cui ha la propria sede in Milano, a titolo gratuito, le aule, i laboratori, le attrezzature scientifiche e tecniche e quanto altro occorre per l'insegnamento di clinica ortopedica della Facolta' di medicina e chirurgia.

Convenzione istituzione professore di ruolo clinica ortopedica- art. 7

Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina, presso l'Universita' degli studi di Milano, del professore titolare della cattedra di clinica ortopedica e si intendera' tacitamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Convenzione istituzione professore di ruolo clinica ortopedica- art. 8

Art. 8. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo, tutti i contributi in essa previsti, nessuno escluso il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano ed e' esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atte stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelliggibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante. F.to Giuseppe Menotti de Francesco " Dario Biandrd di Reaglie " Vitaliano Peduzzi, teste " Roberto Buongiovanni, teste " dott. Carlo Baccarini Registrato a Milano, Atti pubblici, il 26 giugno 1957, numero 50577, mod. I, vol. 1170. Esatte lire esente. Il direttore: f.to dott. Celestino De Lisio

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.