DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. 1213

Type DPR
Publication 1957-11-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 1 luglio 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso l'Universita' di Milano.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla, istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di urologia in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Milano nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verra' senz'altro soppresso con, l'obbligo per l'Ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

GRONCHI MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1957

Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 134. - RELLEVA

Convenzione istituzione di un posto di professore insegnamento urologia Milano-art. 1

Repertorio n. 158 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di urologia L'anno millenovecentocinquantasette e questo giorno primo del mese di luglio, in Milano, in una sala del rettorato dell'Universita', via Passione 12, avanti a me dott. Carlo Baccarini direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Milano, nella veste di funzionario delegato con decreto rettorale 1 agosto 1944, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Universita' medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario e alla presenza dei signori: dott. Roberto Buongiovanni, impiegato e dott, Enrico Resti, impiegato; testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti, da una parte l'on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco, Rettore Magnifico della Universita' degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 24 aprile 1957 del Consiglio di amministrazione della stessa Universita' e dall'altra l'on. Piero Malvestiti, presidente degli Istituti ospedalieri di Milano, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione degli Istituti stessi con delibera in data 21 febbraio 1957, allegata al presente atto. Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano nell'ordinamento didattico della Facolta' di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di urologia; che fin dalla fondazione dell'Universita' l'insegnamento di urologia e' stato impartito a titolo di incarico in un padiglione specializzato dell'Ospedale policlinico che per primo in Italia istituti un reparto autonomo della specialita'; che presso lo stesso reparto ha sede, da molti anni, anche la scuola di specializzazione in urologia dalla quale sono uscite schiere di specialisti oggi preposti, a capo di reparti urologici in numerosi complessi ospitalieri; che gli Istituti ospedalieri di Milano, considerato anche l'alto prestigio che alla propria divisione urologica deriverebbe dalla istituzione di una cattedra di ruolo, sono venuti nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento del posto di professore di ruolo riservato alla cattedra stessa; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la predetta proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo; tutto cio' premesso fra gli Istituti ospedalieri di Milano, rappresentati come sopra, e la Universita' degli studi di Milano, nella persona del suo rettore on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco; si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Milano sara' istituito un posto di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla stessa Facolta', al sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento di urologia.

Convenzione istituzione di un posto di professore insegnamento urologia Milano-art. 2

Art. 2. Gli Istituti ospedalieri di Milano si obbligano a versare all'Universita' degli studi di Milano per il mantenimento del posto del professore di ruolo di urologia, di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 3.000.000 (tremilioni) a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo.

Convenzione istituzione di un posto di professore insegnamento urologia Milano-art. 3

Art. 3. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione per il professore di ruolo della cattedra di urologia, gli Istituti ospedalieri di Milano verseranno annualmente all'Universita' la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.

Convenzione istituzione di un posto di professore insegnamento urologia Milano-art. 4

Art. 4. Gli Istituti ospedalieri di Milano si obbligano inoltre a versare all'Universita' degli studi di Milano, oltre quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) annue pari al venti per cento sugli assegni fissi spettanti al titolare del predetto posto di professore di ruolo, al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente da corrispondere al titolare stesso. Gli Istituti ospedalieri di Milano si obbligano altresi' ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. Tale aumento decorrera' dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici ai professori universitari.

Convenzione istituzione di un posto di professore insegnamento urologia Milano-art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Milano, in esecuzione degli accordi sopra citati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di urologia compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro. L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) prevista dal precedente art. 4 per gli effetti indicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrata del Tesoro al capitolo e all'articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Convenzione istituzione di un posto di professore insegnamento urologia Milano-art. 6

Art. 6. Gli Istituti ospedalieri di Milano si impegnano inoltre a mantenere a disposizione dell'Universita' il padiglione i Cesarina Riva" ove attualmente ha sede l'Istituto di urologia, con tutte le sue attrezzature didattiche e scientifiche nonche' il personale sanitario e ausiliario ospedaliero attualmente assegnato al reparto.

Convenzione istituzione di un posto di professore insegnamento urologia Milano-art. 7

Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina, presso l'Universita' degli studi di Milano, del professore titolare della cattedra di urologia e si intendera' tacitamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di professore insegnamento urologia Milano-art. 8

Art. 8. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, tutti i contributi in essa previsti, nessuno escluso, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio. Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano ed e' esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge conte atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelliggibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficia e rogante. f.to Giuseppe Menotti de Francesco; " Piero Malvestiti fu Giovanni; " Abete Baroni, segretario generale degli Istituti ospitalieri di Milano; " Roberto Buongiovanni, teste; " Enrico Resti, teste; " dott. Carlo Baccarini. Registrato a Milano, Atti pubblici il 2 luglio 1957, n. 352, mod. 10, vol. 1170. Esatte lire gratis. Il direttore: f.to Celestino De Lisio.

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