LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1215

Type Legge
Publication 1957-12-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, è sostituito dal seguente: "L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57, a costruire o ad acquistare alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al dipendente personale in attività di servizio, nelle località ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendano necessaria la destinazione del personale e questo non abbia la possibilità di procurarsi l'alloggio da privati o enti edilizi. Per le finalità di costruzione di cui al comma precedente l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree private. L'acquisto degli alloggi è consentito entro il limite del 50 per cento degli stanziamenti a condizione che gli stabili siano stati costruiti da non oltre due anni alla data dell'acquisto".

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