LEGGE 6 dicembre 1957, n. 1225

Type Legge
Publication 1957-12-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati, per la durata di tre esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1956-57.

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