LEGGE 6 dicembre 1957, n. 1225
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati, per la durata di tre esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1956-57.
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