LEGGE 17 dicembre 1957, n. 1229
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di concedere contributi a Comuni che, intendono adibire ad uso di scuola elementare rurale costruzioni di loro proprietà, ne facciano richiesta per sopperire a spese di adattamento. Nello stabilire in quali casi ed in quale misura il contributo vada erogato, si tiene conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessità delle finanze comunali e dello stato della zona, in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.
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