DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. 1235

Type DPR
Publication 1957-11-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio (decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 24 luglio 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso l'Universita' di Firenze.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento dell'ottica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Firenze, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4

Le somme dovute dalla Universita' di Firenze, concernenti il trattamento economico di attivita' del titolare del posto e il contributo per la costituzione del fondo per il trattamento di quiescenza eventualmente spettante al titolare medesimo, devono affluire allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio nel quale sara' nominato tale titolare (capitolo 122, art. 13, per la gestione 1957-58) e degli esercizi successivi.

GRONCHI MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 dicembre 1957

Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 156. - RELLEVA

Convenzione istituzione un posto professore insegnamento ottica Firenze-art. 1

Repertorio n. 443 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento dell'ottica presso la Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Universita' degli studi di Firenze. L'anno millenovecentocinquantasette e questo di ventiquattro del mese di luglio in Firenze in una sala del Rettorato dell'Universita', avanti di me dott. Tullio Gallo, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettorale del 1° luglio 1950; alla presenza dei testimoni cogniti e idonei signori: Sacchi dott. Osvaldo, nato a Figline Valdarno e residente a Firenze, via Manzoni n. 3, direttore di sezione presso l'Universita' di Firenze; Lazzeri rag. Luigi, nato a Firenze e residente a Firenze, via Micheli n. 3, ragioniere capo presso l'Universita' di Firenze; sono comparsi i signori: Lamanna prof. E. Paolo, nato a Matera e domiciliato a Firenze, piazza San Marco n. 4, non in proprio ma quale rettore dell'Universita' degli studi di Firenze, debitamente autorizzato alla stipulazione della convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 27 maggio 1957 che si allega sotto lettera i "A" come parte integrante dei presente atto; Sperti ing. dott. Giannangelo, nato a Belluno e domiciliato a Firenze, via Carlo Bini n. 44, non in proprio, ma quale direttore generale delle Officine Galileo di Firenze, debitamente autorizzato alla stipulazione della convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 27 giugno 1957 che si allega sotto lettera "B" come parte integrante del presente atto; premesso: che le Officine Galileo di Firenze hanno espresso l'intendimento di istituire mediante convenzione, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento dell'ottica al fine di incrementare sempre piu' lo sviluppo dei rapporti tra l'industria e la Universita' attraverso l'applicazione scientifica in ogni settore dell'organizzazione tecnica e sociale; che in conseguenza di quanto sopra le predette Officine Galileo si sono impegnate di assumere a loro carico la spesa per il mantenimento del posto del professore di ruolo di ottica; che la Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali presso la quale l'insegnamento viene impartito e il Senato accademico hanno riconosciuto - rispettivamente nelle adunanze del 20 febbraio 1957 e 10 aprile 1957 - come pienamente rispondente all'interesse degli studi l'istituzione del predetto posto di ruolo; che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Firenze, nell'adunanza del 27 maggio 1957 ha esaminato e approvato nell'ambito della sua competenza le proposte formulate sulla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il rettore a stipulare la presente convenzione; Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Firenze e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di scienze matematiche tisiche e naturali, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di ottica.

Convenzione istituzione un posto professore insegnamento ottica Firenze-art. 2

Art. 2. Le Officine Galileo di Firenze assumono la obbligazione di corrispondere annualmente all'Universita' degli studi di Firenze per il mantenimento del posto di ruolo di ottica, e al momento della richiesta dell'Universita' medesima, la somma che sara' necessaria per il pagamento dello stipendio annuo e di quant'altro dovuto, in virtu' di legge, al professore che sara' chiamato a ricoprire la cattedra di cui sopra. Qualora, successivamente alla richiesta di cui al comma precedente e per il periodo riferentesi alla medesima, venissero ad essere apportate, per disposizioni di legge, variazioni allo stipendio del predetto professore, le Officine Galileo si impegnano a versare all'Universita' la somma corrispondente a tali variazioni, rispetto alla somma precedentemente richiesta dall'Universita' medesima.

Convenzione istituzione un posto professore insegnamento ottica Firenze-art. 3

Art. 3. Le Officine Galileo assumono inoltre l'obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Firenze, oltre la somma di cui all'art. 2, l'ammontare corrispondente al 20% della somma stessa, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

Convenzione istituzione un posto professore insegnamento ottica Firenze-art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Firenze, si obbliga, in esecuzione di quanto precedentemente indicato, a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di ottica, compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra in conto entrate del Tesoro; b) versare annualmente allo Stato in conto entrate del Tesoro la somma corrispondente al 20% previsto dall'art. 3 della presente convenzione.

Convenzione istituzione un posto professore insegnamento ottica Firenze-art. 5

Art. 5. La presente convenzione s'intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze a norma del susseguente art. 6; b) se non venga corrisposta la ulteriore somma al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2 comma secondo; c) se vengano a cessare e in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti e tre i casi predetti il posto di professore di ruolo di ottica s'intendera' senz'altro soppresso e il titolare della cattedra medesima cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione un posto professore insegnamento ottica Firenze-art. 6

Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di 20 anni a decorrere dalla data di nomina presso la Universita' degli studi di Firenze del professore titolare della cattedra di ottica, e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione un posto professore insegnamento ottica Firenze-art. 7

Art. 7. La presente convenzione che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' degli studi di Firenze, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55). Questo atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testimoni medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' degli studi di Firenze. Si omette lettura dei due allegati perche' le parti, col mio consenso, vi hanno rinunciato. Il presente atto consta di sei pagine e sin qui parte della successiva di numero due fogli di carta libera uso bollo. F.to: E. Paolo Lamanni " ing. G. Sperti " Osvaldo Sacchi, teste " Luigi Lazzeri, teste " Tullio Gallo Registrato a Firenze (Atti civili), addi' 25 luglio 1957 al n. 1347, vol. 554. Esatte L. 1410.

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