DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1957, n. 1236
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 18 ottobre 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Universita' di Genova.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di puericultura, in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dello Universita' di Genova, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
GRONCHI MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 154. - RELLEVA
Convenzione istituzione un posto professore puericultura facolta' medicina Genova-art. 1
Repertorio n. 116 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per la "puericultura" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova. L'anno millenovecentocinquantasette, a questo di' 18 del mese di ottobre, nella sede dell'Universita' degli studi di Genova, via Balbi n. 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Universita' alla stipulazione del presente atto con delibera in data 10 ottobre 1957; cavaliere del lavoro senatore Gerolamo Gaslini fu Pietro, da Monza, espressamente delegato alla stipulazione dei presente atto con delibera in data 2 giugno 1957 del Consiglio di amministrazione della "Fondazione Gerolamo Gaslini"; i quali, dando esecuzione a precedenti accordi; Premesso: che la "Fondazione Gerolamo Gaslini" ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della "puericultura", ritenendo che tale istituzione possa assicurare all'istituto "Giannina Gaslini" maggiori possibilita' di azione sia nel campo scientifico che in campo assistenziale e possa portare ulteriore prestigio all'Universita' di Genova; che in conseguenza di quanto sopra, la predetta "Fondazione Gerolamo Gaslini" ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui sopra; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Genova hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo; Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova, e' istituito, in aggiunta ai posti di professore di ruolo assegnati alla Facolta' medesima, ai sensi e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'articolo 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 15912, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "puericultura", da svolgersi presso l'istituto "Giannina Gaslini" di Genova-Quarto.
Convenzione istituzione un posto professore puericultura facolta' medicina Genova-art. 2
Art. 2. La "Fondazione Gerolamo Gaslini" si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate, all'Universita' degli studi di Genova per il mantenimento del posto di ruolo di - "puericultura" di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di ruolo di professore universitario.
Convenzione istituzione un posto professore puericultura facolta' medicina Genova-art. 3
Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennita' di legge) del professore titolare della cattedra di "puericultura" di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, la "Fondazione Gerolamo Gaslini", si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 2.600.000.
Convenzione istituzione un posto professore puericultura facolta' medicina Genova-art. 4
Art. 4. La "Fondazione Gerolamo Gaslini" si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Genova, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma annua di L. 520.000 (cinquecentoventimila), pari cioe' al 20% del contributo annuo di cui all'art. 2, per costituire uno speciale fondo, per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. La predetta "Fondazione Gerolamo Gaslini" si obbliga inoltre ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici e favore dei professori universitari.
Convenzione istituzione un posto professore puericultura facolta' medicina Genova-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra, indicato, a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dello insegnamento della "puericultura" compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra; b) versare annualmente allo Stato la somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) che le verra' corrisposta dalla "Fondazione Gerolamo Gaslini" in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione; c) destinare a dotazione della cattedra di "puericultura" la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere. Le somme di cui ai punti a) e b) del presente articolo dovranno affluire al cap. 122, art. 13, recuperi diversi, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario nel quale sara' nominato il titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.
Convenzione istituzione un posto professore puericultura facolta' medicina Genova-art. 6
Art. 6. Qualora la cattedra non venisse coperta con un titolare, l'impegno si considera sospeso, di diritta e di fatto, fino alla effettiva nomina del titolare. Qualora lo Stato assuma a proprio carico l'onere della cattedra di "puericultura", l'impegno si intendera' decaduto.
Convenzione istituzione un posto professore puericultura facolta' medicina Genova-art. 7
Art. 7. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art 8; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso, c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di "puericultura" si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione un posto professore puericultura facolta' medicina Genova-art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' vigore per venti anni a decorrere dalla nomina presso l'Universita' di Genova del professore titolare della cattedra di "puericultura" e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione un posto professore puericultura facolta' medicina Genova-art. 9
Art. 9. La presente convenzione avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Essendo stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Genova, sara' registrata in esenzione di tassa di registro e bollo ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero sette facciate e scritto da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti, Dopodiche' viene cosi' firmato: Prof. avv. Carlo Cereti, in detta qualita' F.to: Carlo Cereti Cav. del lavoro sen. Gerolamo Gaslini F.to: G. Gaslini Dott. Mario Alburno F.to: Mario Alburno Atti pubblici Genova, registrato ai vol. 785, n. 008662, 19 ottobre 1957. Esatte Lit.: Gratis. Il direttore: F.to: illeggibile Genova, 22 ottobre 1957
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