LEGGE 10 dicembre 1957, n. 1248
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilito nelle seguenti misure: a) per il militare................................... L. 300 b) per la moglie..................................... " 300 c) per il figlio..................................... " 159 d) per il genitore................................... " 200 e) per il fratello o la sorella...................... " 159 f) per l'avo o l'ava................................. " 150
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.