LEGGE 26 novembre 1957, n. 1285
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso scambio di Note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, con annesso scambio di Note, indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 21 della Convenzione stessa.
Art. 3
Agli oneri derivanti dalla Convenzione indicata nell'art. 1 si fara' fronte con le normali dotazioni di bilancio.
GRONCHI ZOLI - PELLA - ANDREOTTI - ANGELINI - CARLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convention
Convention veterinaire entre la Republique Italienne et la Confederation Suisse Parte di provvedimento in formato grafico
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