LEGGE 23 dicembre 1957, n. 1300
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Coloro che siano in possesso di lauree o diplomi necessari per accedere all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni indicate dall'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, conseguite in data anteriore all'anno accademico 1954-55, qualora si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 28 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e successive estensioni, potranno ottenere il certificato di abilitazione provvisoria, alla relativa professione anche dopo l'entrata in vigore della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378; ad essi saranno applicate, ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 1378.
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