LEGGE 24 dicembre 1957, n. 1301
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366 prorogate con legge 4 novembre 1950, n. 916, hanno efficacia, per le Amministrazioni dell'esercito e dell'aeronautica, fino al 30 giugno 1951. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1957 GRONCHI ZOLI - TAVIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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