LEGGE 20 dicembre 1957, n. 1304

Type Legge
Publication 1957-12-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitu', della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitu', firmata in Ginevra il 7 settembre 1956.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

GRONCHI ZOLI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convention

Convention supplementaire relative a' l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues a' l'esclavage. Parte di provvedimento in formato grafico

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