LEGGE 20 dicembre 1957, n. 1304
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitu', della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitu', firmata in Ginevra il 7 settembre 1956.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.
GRONCHI ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convention
Convention supplementaire relative a' l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues a' l'esclavage. Parte di provvedimento in formato grafico
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