LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1305
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità finanziarie del "Fondo di garanzia per le cessioni al personale" della stessa Amministrazione che si sono costituite e si costituiranno per effetto dell'applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.