LEGGE 7 novembre 1957, n. 1307

Type Legge
Publication 1957-11-07
Ultimo aggiornamento 1958-02-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947: a) Protocollo di emendamento della parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale; b) Protocollo di emendamento del preambolo e delle parti II e III dell'Accordo generale; a) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale.

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