LEGGE 7 novembre 1957, n. 1307
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947: a) Protocollo di emendamento della parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale; b) Protocollo di emendamento del preambolo e delle parti II e III dell'Accordo generale; a) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale.
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